DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Codice di autoregolamentazione
degli autotrasportatori in conto terzi sottoscritto dalle associazioni
nazionali CUNA, UTI, FITA/CNA, valutato
idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/93 del 19.7.2001.
Roma,
20 giugno 2001
Il giorno 20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma via Po n. 16/a
Le Associazioni
nazionali dell’autotrasporto in conto terzi CUNA UTI FITA/CNA* hanno sottoscritto il seguente codice di
autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di
trasporto
Che
l’autotrasporto merci per conto terzi è effettuato da imprese sia aventi
dipendenti che da soggetti imprenditoriali autonomi;
che
le azioni di autotutela non comportano in nessun caso la sospensione
dell’attività dell’impresa né la messa in libertà del personale senza
corresponsione del salario;
che
le suddette azioni si limitano a non far circolare gli automezzi in
disponibilità delle stesse;
che
si rende indispensabile, per un positivo confronto che produca lo sviluppo di
avanzate relazioni industriali, un concreto impegno del Governo a svolgere
un’azione efficace tendente a realizzare: un contenimento programmato di tutti
i costi diretti ed indiretti gravanti sul settore; una consultazione costante,
e possibilmente preventiva delle organizzazioni firmatarie che attuano il presente
codice; il raggiungimento di obiettivi di competitività del settore in campo
nazionale e comunitario; la realizzazione di una politica organica che dia come
risultato profondi mutamenti strutturali del settore;
In
attuazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, la volontà di
autodefinire norme di comportamento, che si impegnano a rispettare per
l’autoregolamentazione e la composizione di vertenze nel settore
dell’autotrasporto di merci.
* FITA/CNA con riserva
L’autodisciplina
prevede criteri circa i periodi di effettuazione delle iniziative sindacali, un
congruo preavviso, la durata e la salvaguardia di interessi essenziali
(ospedali, scuole, enti assistenziali, attività a ciclo continuo, ritiro del
latte, distribuzione dei quotidiani).
Sono
stabilite, inoltre, sedi istituzionali di mediazione e tempi di decisione delle
vertenze stesse.
Le
organizzazioni firmatarie prevederanno, altresì, in pendenza di trattative o
mediazione avviate da concludersi in tempi ragionevolmente brevi, la
possibilità di astenersi da forme di azione diretta.
Sono
identificate quattro tipologie delle azioni di autotutela:
1)
nazionale generale
2)
locale o territoriale
3)
settoriale
4)
per specifiche
committenze
I
tempi di preavviso dell’azione, che dovrà essere comunicata alla Commissione di
garanzia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ed in caso di azioni locali ai Presidenti delle
Regioni interessate ed ai Prefetti, sono così considerati:
a)
almeno 25 giorni per
il fermo nazionale
b)
almeno 20 giorni per
il fermo settoriale
c)
almeno 15 giorni per
le azioni locali o nei confronti di specifica committenza
d) il termine massimo di preavviso non potrà essere per nessun
tipo di azione superiore a 35 giorni.
Al
fine di contemperare le azioni di autotutela con gli interessi più generali e
di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non inferiore a quelli
indicati dalle vigenti norme, durante l’effettuazione delle azioni di sciopero
saranno assicurati i seguenti servizi:
-
Trasporto e
distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di
comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.
-
Trasporto e
distribuzione a giorni alterni del latte.
-
Trasporto di tutti i
prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case
di cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di
assistenza.
-
Trasporto di animali
vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili
agli stabilimenti destinati a tale scopo.
-
Trasporto di
materiali agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento
delle necessarie calorie al fine di garantire l’approvvigionamento solo per
quanto attiene alla sicurezza degli impianti.
-
Trasporto di rifiuti,
acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l’emergenza è sancita dalle
A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure
da organismi territoriali della protezione Civile.
-
Trasporto di
carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che
si realizzerà tramite il concorso degli automezzi in disponibilità del conto
proprio.
La durata massima del
fermo non potrà essere superiore a 5 giorni e non dovrà effettuarsi dal 20
dicembre al 6 gennaio, nella settimana che procede e quella che segue le
festività Pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di
scioglimento delle Camere e non potrà effettuarsi nei tre giorni precedenti e
successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere
ripetute a distanza non inferiore a 30 giorni.
Al
fine dell’informazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei
servizi minimi garantiti sarà data dalle Organizzazioni degli autotrasportatori
comunicazione delle modalità delle
azioni di autotutela alle Autorità competenti, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, agli Organi di informazione, agli appositi Uffici costituiti
presso le Autorità competenti ad
emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 l. n. 146/1990 come modificata dalla
legge n, 83/2000, e ciò almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’azione di
autotutela.
La
proclamazione della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi
stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in
materia di circolazione stradale.
L’astensione collettiva nazionale è preclusa agli autotrasportatori solo quando sia concomitante con altre astensioni collettive, aventi le medesime caratteristiche già proclamate e rese di pubblico dominio dalle OO. SS. riconosciute maggiormente rappresentative, relative al trasporto merci ferroviario e via mare.
Le
agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti
eccezionali o di calamità naturali.
Le
associazioni che contravvengono al presente protocollo non potranno per un
periodo massimo di due anni sottoscrivere gli accordi collettivi di cui
all’art. 13 del D.M. 18/11/82 e saranno escluse dalle commissioni tecniche
relative ai problemi dell’autotrasporto costituite con appositi D.M. dal
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I
singoli soggetti così come indicati nella legge n.146 del 12 giugno 1990 che
aderiscono ad astensioni collettive proclamate in violazione al presente codice
incorreranno nelle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell’art 21 della legge
298/74.
Il
presente codice di autoregolamentazione riguarda esclusivamente il trasporto
merci in conto terzi che, come noto, assicura il 50% dell’intero trasportato
nazionale.
Per
Coordinamento Unitario Autotrasporto – CUNA
Il
Presidente: Elio Cavalli
Per
Unione Trasportatori Italiani- UTI
Il
Vice Presidente: Franco Tumino
* Per Associazione Nazionale Piccole e Medie Imprese Trasporto Merci – FITA/CNA
Sottoscrive
il Segretario Nazionale Maurizio Longo con riserva di approvazione da parte
della propria Direzione Nazionale