COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi sottoscritto dalle associazioni nazionali  CUNA, UTI, FITA/CNA, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/93 del 19.7.2001.

 

 

Roma, 20 giugno 2001

 

 

 

Il giorno 20 giugno 2001 presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma via Po n. 16/a

 

 

Le Associazioni nazionali dell’autotrasporto in conto terzi CUNA UTI FITA/CNA* hanno sottoscritto il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero sul fermo del servizio di trasporto

 

 

PREMESSO

 

 

Che l’autotrasporto merci per conto terzi è effettuato da imprese sia aventi dipendenti che da soggetti imprenditoriali autonomi;

 

che le azioni di autotutela non comportano in nessun caso la sospensione dell’attività dell’impresa né la messa in libertà del personale senza corresponsione del salario;

 

che le suddette azioni si limitano a non far circolare gli automezzi in disponibilità delle stesse;

 

che si rende indispensabile, per un positivo confronto che produca lo sviluppo di avanzate relazioni industriali, un concreto impegno del Governo a svolgere un’azione efficace tendente a realizzare: un contenimento programmato di tutti i costi diretti ed indiretti gravanti sul settore; una consultazione costante, e possibilmente preventiva delle organizzazioni firmatarie che attuano il presente codice; il raggiungimento di obiettivi di competitività del settore in campo nazionale e comunitario; la realizzazione di una politica organica che dia come risultato profondi mutamenti strutturali del settore;

 

 

DICHIARANO

 

 

In attuazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, la volontà di autodefinire norme di comportamento, che si impegnano a rispettare per l’autoregolamentazione e la composizione di vertenze nel settore dell’autotrasporto di merci.

 

* FITA/CNA con riserva

L’autodisciplina prevede criteri circa i periodi di effettuazione delle iniziative sindacali, un congruo preavviso, la durata e la salvaguardia di interessi essenziali (ospedali, scuole, enti assistenziali, attività a ciclo continuo, ritiro del latte, distribuzione dei quotidiani).

 

Sono stabilite, inoltre, sedi istituzionali di mediazione e tempi di decisione delle vertenze stesse.

 

Le organizzazioni firmatarie prevederanno, altresì, in pendenza di trattative o mediazione avviate da concludersi in tempi ragionevolmente brevi, la possibilità di astenersi da forme di azione diretta.

 

 

IN PARTICOLARE

 

 

Sono identificate quattro tipologie delle azioni di autotutela:

 

1)                 nazionale generale

2)                 locale o territoriale

3)                 settoriale

4)                 per specifiche committenze

 

I tempi di preavviso dell’azione, che dovrà essere comunicata alla Commissione di garanzia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in caso di azioni locali ai Presidenti delle Regioni interessate ed ai Prefetti, sono così considerati:

 

a)                almeno 25 giorni per il fermo nazionale

b)                almeno 20 giorni per il fermo settoriale

c)                almeno 15 giorni per le azioni locali o nei confronti di specifica committenza

d)       il termine massimo di preavviso non potrà essere per nessun tipo di azione superiore a 35 giorni.

 

Al fine di contemperare le azioni di autotutela con gli interessi più generali e di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non inferiore a quelli indicati dalle vigenti norme, durante l’effettuazione delle azioni di sciopero saranno assicurati i seguenti servizi:

 

-                     Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

-                     Trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte.

-                     Trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case di cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza.

-                     Trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili agli stabilimenti destinati a tale scopo.

-                     Trasporto di materiali agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento delle necessarie calorie al fine di garantire l’approvvigionamento solo per quanto attiene alla sicurezza degli impianti.

-                     Trasporto di rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento, quando l’emergenza è sancita dalle A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione Civile.

-                     Trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che si realizzerà tramite il concorso degli automezzi in disponibilità del conto proprio.

 

La durata massima del fermo non potrà essere superiore a 5 giorni e non dovrà effettuarsi dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana che procede e quella che segue le festività Pasquali, dal 10 al 20 agosto, in concomitanza con i giorni di scioglimento delle Camere e non potrà effettuarsi nei tre giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali regionali. Le azioni potranno essere ripetute a distanza non inferiore a 30 giorni.

 

Al fine dell’informazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi minimi garantiti sarà data dalle Organizzazioni degli autotrasportatori comunicazione delle  modalità delle azioni di autotutela alle Autorità competenti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Organi di informazione, agli appositi Uffici costituiti presso le  Autorità competenti ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n, 83/2000, e ciò almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’azione di autotutela.

 

La proclamazione della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale.

 

L’astensione collettiva nazionale è preclusa agli autotrasportatori solo quando sia concomitante con altre astensioni collettive, aventi le medesime caratteristiche già proclamate e rese di pubblico dominio dalle OO. SS. riconosciute maggiormente rappresentative, relative al trasporto merci ferroviario e via mare.

 

Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

 

Le associazioni che contravvengono al presente protocollo non potranno per un periodo massimo di due anni sottoscrivere gli accordi collettivi di cui all’art. 13 del D.M. 18/11/82 e saranno escluse dalle commissioni tecniche relative ai problemi dell’autotrasporto costituite con appositi D.M. dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I singoli soggetti così come indicati nella legge n.146 del 12 giugno 1990 che aderiscono ad astensioni collettive proclamate in violazione al presente codice incorreranno nelle sanzioni di cui ai punti c) e d) dell’art 21 della legge 298/74.

 

Il presente codice di autoregolamentazione riguarda esclusivamente il trasporto merci in conto terzi che, come noto, assicura il 50% dell’intero trasportato nazionale.

 

 

Per Coordinamento Unitario Autotrasporto – CUNA

Il Presidente: Elio Cavalli

 

Per Unione Trasportatori Italiani- UTI

Il Vice Presidente: Franco Tumino

 

* Per Associazione Nazionale Piccole e  Medie Imprese Trasporto Merci – FITA/CNA

Sottoscrive il Segretario Nazionale Maurizio Longo con riserva di approvazione da parte della propria Direzione Nazionale.

Nota di aggiornamento a cura della Commissione.