COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

 

 

Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei magistrati della Corte dei Conti sottoscritto dall’Associazione Magistrati della Corte dei conti, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6.06.2002.

 

 

 

Art. 1 - Il diritto dell'Associazione magistrati della Corte dei conti di proclamare l’astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicate.

Art. 2 - La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giurisdizionale e di controllo proclamata dall'Associazione è rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato contabile.

            Art. 3 - La proclamazione di cui all'articolo 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della proclamazione in questione va data comunicazione, altresì, e nel rispetto delle medesime modalità, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

            La revoca dell'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione stessa, salvo il caso che l'Associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

            In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Associazione magistrati della Corte dei conti ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al comma 1°.

            Art. 4 - L'astensione totale dalle attività non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso può protrarsi oltre la durata temporale massima di giorni cinque.

            Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

            Art. 5 - Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all’art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19.

            Art. 6 - L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della proclamazione dell’astensione, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica.