1.
Le
norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale , esclusi i dirigenti, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendente dagli enti del comparto di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro
del 2 giugno 1998 per la definizione
dei comparti di contrattazione.
2.
Il
presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia
di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni
indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di
personale tenuti a garantirle.
3.
Nel
presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento
delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le
indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette
procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4.
Le
norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di
comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
1.
Ai
sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati
dagli articoli .1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto del personale degli Enti Pubblici non
Economici sono i seguenti:
a)
assistenza
ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali;
b)
protezione
civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali ;
c)
servizi
di informazione , servizi degli uffici di frontiera;
d)
assistenza
sanitaria, igiene e sanità pubblica;
e)
servizi
di supporto logistico e organizzativo;
f)
specifici
servizi del personale;
g)
erogazione
di pensioni, di indennità e di rendite.
2.
Nell’ambito
dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui
all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica
a)
pronto
soccorso medico e chirurgico;
b)
pronto
soccorso emotrasfusionale;
c)
servizio
trasporto infermi;
d)
prestazioni
terapeutiche già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le
persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori;
e)
referti,
denunce, certificazioni e attività connesse
alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
B)
Servizi di supporto logistico organizzativo
a) Servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso per la erogazione delle prestazioni indicate nella lett. A) e limitatamente alle strutture e ai lavoratori direttamente interessati ;
b)
raccolta
e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di competenza
e secondo la legislazione vigente;
C) Servizi di informazione e servizi di frontiera
a)
approvvigionamento,
attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le condizioni di
transitabilità e la loro diffusione mediante i canali radiofonici, televisivi e
telefonici.
b)
attività
di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano in entrata
o in uscita attraverso il confine del territorio italiano;
D) Servizi di protezione civile , servizio dighe e vigilanza nei parchi nazionali
a)
Attività
di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d’acqua e dei bacini
idrici: periodo di preallarme e di piena;
b)
attività
di antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;
c)
attività
di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità.
E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali
a)
assistenza
agli ospiti nelle strutture sociali dei Centri di riabilitazione e protesi e
delle Case di soggiorno gestite dagli enti;
b)
assistenza ai minori nei collegi, nei
convitti, nei centri di vacanza studio all’estero, nei soggiorni climatici
gestiti dagli enti;
c)
assistenza ai soggetti ospiti nei campi
profughi gestiti dagli enti.
F) Specifici servizi del personale
Attività
del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli assegni e delle
indennità con funzioni di sostentamento ; tale servizio deve essere garantito
per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione dei
singoli Enti.
G) Erogazione di pensioni di indennità e di rendite
a)
pagamento
delle pensioni, delle indennità sociali e di adeguamento delle rendite
previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti per ogni
categoria;
b)
erogazione
delle altre prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di t.b.c.,
di CIG , ecc), nel rispetto delle periodicità stabilite.
1.
Ai
fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali,
adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di
negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art.
43 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, vengono definiti i criteri e le modalità da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali
e per la determinazione dei contingenti, anche a livello di sede decentrata,
del personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuità delle
relative prestazioni indispensabili.
2.
La quantificazione dei contingenti di personale
suddivisi per area e profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al
comma 1, è definita mediante contrattazione decentrata a livello di struttura
periferica di livello dirigenziale da stipularsi entro 15 giorni dall’accordo
di cui al comma 1 e , comunque prima dell’inizio del quadriennio di
contrattazione integrativa.
3.
In
conformità alla disciplina di cui ai commi 1, e 2, i dirigenti responsabili
delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di
ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale
incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle
prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I
nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data d’effettuazione dello
sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro 24
ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In ogni
caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria” di
cui all’art 2, comma 2, lettere Aa), Ab) ed Ac), va mantenuto in servizio il
personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il
turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da
impiegare nelle prestazioni indispensabili di cui all’art. 2, comma 2, lettere Ad) ed Ae), va fatto riferimento ai
contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni
normalmente garantite in tali giorni.
4.
Nelle
more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di
intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati
dalla precedente contrattazione decentrata.
5.
Nel
caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma
1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di
conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5,
comma 3, lett. c).
1.
Le
strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero
che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione
agli enti interessati, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando,
in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, di uno
sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione ai predetti enti.
2.
La
proclamazione degli scioperi relativi
alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze
con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Per le
vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata ai
responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza. Nei
casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, gli enti sono tenuti
a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva
circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione
viene effettuata dagli enti anche nell’ipotesi di revoca sospensione o rinvio
dello sciopero, ai sensi dell’art. 5 comma 9.
3.
In considerazione della natura dei servizi
resi dagli Enti Pubblici non economici i tempi e la durata delle azioni di
sciopero sono così articolati:
a)
il
primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata;
la giornata si identifica con le 24 ore successive all’inizio del primo turno
interessato allo sciopero;
b)
gli
scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore
consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni
festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.;
c)
gli
scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un
unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo
l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d)
le
organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti
singoli profili professionali e/o singole unità organizzative comunque non compromettano le prestazioni
individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di
sciopero articolate per servizi o reparti all’interno della stessa unità
operativa autonoma, secondo gli ordinamenti degli enti; l’applicazione
della presente disciplina viene definita dagli enti previo accordo con le
organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 3, comma 1. Sono
altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o
forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4.
Il
bacino di utenza può essere nazionale, regionale e provinciale. La
comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di
utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per
territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali
interessate allo sciopero.
5.
Inoltre,
le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a)
Dal
10 al 25 agosto;
b)
nei
giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)
nei
giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6.
Gli
scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
1.
Sono
confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL del 6/07/1995.
2.
In
caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione
di cui ai commi seguenti.
3.
I
soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a)
in
caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b)
in
caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di
Regione;
c)
in
caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di
Provincia.
4.
Nel
caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di
tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che
chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello
stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a
convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e
ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione
del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale
il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge
83/2000.
5.
Con
le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di
controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per
l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni
lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque
giorni lavorativi[1]
dall'apertura del confronto.
6.
Il
tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non
abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
7.
Il
periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata
complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata
complessiva non superiore a otto giorni lavorativi[2].
8.
Del
tentativo di conciliazione di cui al
comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla
Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere
l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non
costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e
le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali
nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9.
Le
revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono
forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art.
2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò,
anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella
posizione di parte datoriale.
10.
Fino
al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate,
le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire
l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11.
In
caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della
medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di
tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui
non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale
termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all’art. 4, comma 5.
Art. 6
Sanzioni
1.
In
caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette
leggi.
RdB RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE
UNITARIA DI BASE (C.U.B.)
In particolare non si
condivide che siano considerati servizi pubblici essenziali attività di tipo
comune la cui sospensione in caso di sciopero non comporta alcun rischio per la
collettività (assistenza automobilistica alle frontiere; attività
antibracconaggio; erogazione di
emolumenti al personale), e si ritiene che l’inclusione di altre attività vada
limitata ai casi specifici (l’informazione sulle condizioni di transitabilità
può considerarsi “essenziale” solo nei periodi di esodo; l’assistenza agli
ospiti delle strutture sociali e dei campi profughi può essere garantita, in
caso di sciopero, solo nei confronti di soggetti non autosufficienti.
La RdB non condivide inoltre
le limitazioni previste nei confronti di scioperi che interessino singoli
profili professionali e/o singole unità organizzative nonché l’esclusione di
effettuazione di scioperi articolati per servizi o reparti all’interno della
stessa unità operativa.
Si rileva inoltre
l’inaccettabilità del fatto che per le scadenze temporali entro cui effettuare
le procedure di raffreddamento e conciliazione alcune volte si faccia
riferimento ai giorni “lavorativi” e altre no.
Si rappresenta pertanto che,
in caso di sciopero, la RdB si atterrà unicamente a quanto disposto dalle leggi
in materia non prendendo assolutamente in considerazione quanto previsto dal
presente accordo.
RdB Pubblico
Impiego
SETTORE PARASTATO
(Riccardo Porretta)
(firmato)