Art.
1 - Tentativo preventivo di
conciliazione.
Ai
sensi dell'art. 2, c. 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, prima della
proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di
competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in
applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione per
i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla
collettività.
Art.
2 - Proclamazione e preavviso.
L'effettuazione
di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica
proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione
della data e dell'ora di inizio e termine dell’astensione nonché l'indicazione
dell’estensione territoriale della stessa.
La
proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con
un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello
sciopero, sia all'impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità
competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990.
In
caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle
OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che
provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad
osservare un preavviso di almeno 12 giorni.
Art.
3 - Durata.
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Art.
4 - Intervallo tra successive
astensioni dal lavoro.
Tra
l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella
successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da
OO.SS. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.
Art.
5 - Periodi di franchigia ed esclusioni.
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
§
la giornata
precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
§
dal 15 dicembre al 6
gennaio;
§
dal lunedì precedente
la Pasqua fino alla domenica successiva;
§
le ferie estive per
un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
§
dal terzo giorno
precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale
politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di
consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di
consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e
amministrativa parziale.
Il
giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella
franchigia.
In
occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona
interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle
città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.
Non
è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie
professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell’intero
ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.
Art.
6 - Sospensione dello sciopero.
Gli
scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l’immediata ripresa del
servizio.
Art.
7 - Adempimenti dell’impresa e
normalizzazione del servizio.
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990, l'impresa,
almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare
comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla
proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione
integrale degli stessi.
In
caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata
dall'impresa anche al committente.
L'impresa
ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia
che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le
relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui
ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell’art. 4, commi 4 e seguenti, della
Legge n. 146/1990.
Al
fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta
riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti
a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come
indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono
essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono
assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo
le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta
normalizzazione del servizio.
Art.
8 -
Individuazione delle prestazioni indispensabili.
Si
considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge n.
146/1990 quelle relative a:
a)
Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai
sensi della normativa vigente di legge.
b) Raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:
-
utenze
scolastiche;
-
mense
pubbliche e private di enti assistenziali;
-
ospedali
- case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità
interna);
-
ospizi,
centri di accoglienza, orfanotrofi;
-
stazioni
ferroviarie, marittime, aeroportuali;
-
caserme;
-
carceri.
c)
Pulizia
(spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di
sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura
non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai
piani regolatori dei Comuni.
d)
Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento
negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni
indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al
personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche
tecniche dell’impianto, con la salvaguardia dell’erogazione di energia
elettrica e/o termica nei servizi a rete.
e)
Trattamento delle
acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione.
f)
Raccolta delle
siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi
urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia
oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica
sicurezza.
g)
Servizio di pronto
intervento da parte delle officine per l'assistenza ai mezzi ed ai macchinari
in servizio.
h)
Ripristino delle
condizioni di sicurezza e dell’agibilità stradale a seguito di frane, nevicate,
allagamenti e ostruzioni di reti fognarie.
i)
Presidio di pronto
intervento.
j)
Servizio di
vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e
alla gestione degli immobili delle
ATER.
k)
Attività funerarie
(con riferimento all’Accordo 29.7.1991 per gli addetti ai servizi funerari
nonché al D.P.R. n. 285/1990).
l)
Altre attività
eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'Accordo Regioni - Enti
Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1 della
Legge n. 146/1990.
Art. 9 - Individuazione dei
lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
A)
Le prestazioni
indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il
personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L’impresa
predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra
individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto
stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità
del presente codice da parte della Commissione di garanzia.
Il
piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall’impresa è
oggetto di informazione e di esame preventivi tra l’impresa stessa e la RSU o,
in mancanza, le RSA , entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni
di cui al comma precedente.
In
caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà
sulla materia.
Il
piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo,
a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili
nazionalmente individuate. In tal caso, l’impresa reitera la procedura di cui
ai commi 2 e seguenti.
Laddove
esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei
lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di
riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella
rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti
astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di
regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non
sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
i rappresentanti delle RSU o, in mancanza, delle RSA e/o delle OO.SS.
proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e
delle tutele di cui all’art. 10.
L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da
affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro
sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di
regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti
provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito
nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di
calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale
stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui
all’art. 8.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel
piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l’impresa
procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone
tempestiva comunicazione agli interessati.
L’impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU, o in
mancanza alle RSA, degli adempimenti
di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia
dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni
indispensabili.
Art. 10 - Tutela degli utenti,
dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Il
personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti,
quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei
macchinari e dei mezzi.
Art.11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Art. 12 - Campo di applicazione.
Il
presente Codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai
servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla
forma giuridica dell’impresa o dell’ente.
Il
Codice predetto, relativamente all’erogazione delle prestazioni indispensabili
e all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto
richiesto dalla legge n. 146/1990.
Art. 13 - Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto.
Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 9 già garantite, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall’art. 13, co. 1, lett. A, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
Art. 14 - Norme sanzionatorie.
In
ottemperanza all’art. 4, c. 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si
astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di
regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni
indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di
cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione
delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti
definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della
Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti.
_______
Allegato: Procedura di
raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art. 2, comma 2, della
legge 146/1990.
- - -
Il
presente Codice di regolamentazione è trasmesso a cura delle Associazioni
datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI
CONCILIAZIONE
Art. 1
Fermo restando che l’interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive – con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari – sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
La titolarità dell'iniziativa di
attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in
mancanza alle R.S.A., costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del
contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico
mandato.
La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase è ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento del verbale di
mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell’Associazione datoriale
convocano le competenti strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del
contratto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che è
causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 6 giorni successivi al primo
incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato
accordo, viene rimesso in copia al superiore
livello nazionale.
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di
mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione datoriale convoca le
competenti OO.SS. nazionali di categoria per l’esame della questione che è
causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo
incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera
procedura.
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la
convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2,
lett. A), lett. B), lett. C), la presente
procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la
scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di
trovare applicazione.
Art. 5
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della
questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà – in
coerenza con il fine di cui all’art. 1 – di prorogarne, per iscritto, di comune
accordo, il relativo termine di durata.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell’esame della predetta questione, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Le parti si danno atto di aver
adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 146/1990 in
merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di
conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in
ogni caso da tutte le parti interessate.
Art.
8
Fatte salve le disposizioni degli
accordi interconfederali CISPEL e CONFINDUSTRIA relativi alle procedure di
rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle
OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai
sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge
n. 146/1990, è la seguente:
1. Entro 5 giorni
dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali,
le Associazioni nazionali datoriali
convocano le relative Segreterie per l’esame della questione che è causa della
controversia collettiva.
2. Questa fase si
esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
Qualora le
parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è
ultimata.
3. Per l’intera
durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
4. Qualora il
soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini
suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
5. Per l’intera
durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.