Accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra l’Ufficio Italiano Cambi (UIC) e le Organizzazioni Sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL,, UILCA-UIL, FALBI, SIBC, UGL, SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10.05.2001.

 

Il giorno 3 novembre 2000 alle ore 10

 

l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi rappresentata dal Direttore Generale Carlo Santini, assistito da Pietro Viola e da Fausto Mescolini del Servizio Personale

 

la FISAC‑CGIL rappresentata da

Nicola VITUCCI

Claudio VITTORI

Marcello GALLO

Angela BEDINI

 

la FIBA‑CISL rappresentata da

Pietro MARIANI

Mario GIAGU

Mario BERTARELLI

 

la UILCA‑UIL rappresentata da

Flavio SENO

Claudio CAROSI

Giuseppe COMITE

 

hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa nell'Ufficio della L. 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83.

 

Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

1.   Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall’art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall’Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell’ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all’estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

-   durante la prima decade una giornata lavorativa;

-   durante la seconda decade una giornata lavorativa;

-   durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 ‑ pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro ‑ consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (cosiddetta "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività dell'Ufficio in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

 

2.    Durante le giornate di operatività di cui al precedente punto, possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" tra i settori interessati. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui l'Ufficio abbia ricevuto formale comunicazione.

   Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data e della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

   Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì all'Ufficio, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

   Il Servizio Personale, ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata. formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

   Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

   Prima della programmazione di astensione dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie.

   L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

   Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma, della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorità competenti ivi indicate.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni. di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche.

 

3.   Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio:

- Servizio Operazioni in Cambi;

- Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;

- Servizio Organizzazione e Servizi Generali.

   L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

   Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

 

4.   Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari ‑ proporzionate alla gravità dell'infrazione ‑ ai sensi del Titolo X, Parte I^ e del Titolo XI Parte II^, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella programmazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

 

5.   Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge 146/1990.

  


OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE

FUNZIONALMENTE CONNESSE

ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1

(ART. 1, comma 1° L. 146/1990)

 

 

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

SERVIZIO APPLICAZIOINI E STRUMENTI INFORMATICI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Sistemi

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici

Titolare o sostituto + 30°/o degli addetti

 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Servizi Generali

Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Settore Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

 

 

 

 

 

   L'Amministrazione stipula il presente accordo con riserva di sottoporlo al Presidente, dell'Ufficio affinché venga approvato o respinto nel suo complesso in sede di Consiglio

 

PER L’AMMINISTRAZIONE           PER LA FISAC-CGIL

 

                                                PER LA FIBA-CISL

 

                                                                                    PER LA UIL.CA-UIL

 


Il giorno 3 novembre 2000 alle ore 10

 

 

l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi rappresentata dal Direttore Generale Carlo Santini, assistito da Pietro Viola e da Fausto Mescolini del Servizio Personale

 

la FALBI rappresentata da

Luigi Leone

Lucio Rizzo

Paolo Maggi

Fernando Petrini

Giancarlo Giordani

 

il SIBC rappresentato da

Massimo Dary

Mario Calcagno

Daniela Mulè

Alfredo Alemanni

Mauro Fagioli

 

hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa nell'Ufficio della L. 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83.

 

Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

1.    Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall art. 1, comma 1 della legge 146/l990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate. nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni, funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

  durante la prima decade una giornata lavorativa;

-   durante la seconda decade una giornata lavorativa;

-   durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 ‑ pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro ‑ consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/l990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (cosiddetta “rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività dell'Ufficio in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

 

2.    Durante le giornate di operatività di cui al precedente punto, possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" tra i settori interessati. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui l'Ufficio abbia ricevuto formale comunicazione.

   Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data e della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

   Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì all'Ufficio, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

   Il Servizio Personale, ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata. formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

   Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

   Prima della programmazione di astensione dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie.

   L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

   Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2', della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorità competenti ivi indicate.

   Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche.

 

3.   Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio:

- Servizio Operazioni in Cambi;

- Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;

- Servizio Organizzazione e Servizi Generali.

   L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

   Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

 

4.   Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari ‑ proporzionate alla gravità dell'infrazione ‑ ai sensi del Titolo X, Parte I^ e del Titolo XI Parte II^, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella programmazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

 

5.   Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge 146/1990.


OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE

FUNZIONALMENTE CONNESSE

ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1

(ART. 1, comma 1° L. 146/1990)

 

 

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Sistemi

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici

Titolare o sostituto + 30°/o degli addetti

 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Servizi Generali

Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Settore Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

 

 

 

   L'Amministrazione stipula il presente accordo con riserva di sottoporlo al Presidente dell'Ufficio affinché venga approvato o respinto nel suo complesso in sede di Consiglio.

 

PER L'AMMINISTRAZIONE           PER LA FALBI

 

 

 

                                                PER IL SIBC

 

 

 

Il giorno 3 novembre 2000 alle ore 10

 

 

l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi rappresentata dal Direttore Generale Carlo Santini, assistito da Pietro Viola e da Fausto Mescolini del Servizio Personale

e

la UGL‑CREDITO rappresentata da

Enrico Marino

 

hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa nell'Ufficio della L. 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83.

 

Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

1.    Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma l, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi. saranno assicurate nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni, funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

-   durante la prima decade una giornata lavorativa;

-   durante la seconda decade una giornata lavorativa;

-   durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1‑ pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro ‑ consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (cosiddetta "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività dell'Ufficio in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

 

2.    Durante le giornate di operatività di cui al precedente punto, possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" tra i settori interessati. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui l'Ufficio abbia ricevuto formale comunicazione.

   Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data e della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

   Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì all'Ufficio, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

   Il Servizio Personale, ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata. formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

   Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

   Prima della programmazione di astensione dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l’intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie.

   L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

   Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorità competenti ivi indicate.

   Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

   Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche.

 

3.   Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio:

- Servizio Operazioni in Cambi;

- Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;

- Servizio Organizzazione e Servizi Generali.

   L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

   Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

 

4.    Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che ‑ nelle giornate di operatività‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari ‑ proporzionate alla gravità dell'infrazione ‑ ai sensi del Titolo X, Parte I e del Titolo XI Parte IIA, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio ‑ nelle giornate di operativita ‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella programmazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

 

5.   Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge 146/ 1990.


OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE

FUNZIONALMENTE CONNESSE

ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1

(ART. 1, comma 1° L. 146/1990)

 

 

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

SERVIZIO APPLICAZIOINI E STRUMENTI INFORMATICI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Sistemi

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici

Titolare o sostituto + 30°/o degli addetti

 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Servizi Generali

Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Settore Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’Amministrazione stipula il presente accordo con riserva di sottoporlo al Presidente dell’Ufficio affinché venga approvato o respinto nel suo complesso in sede di Consiglio.

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                       PER l’UGL-CREDITO


Il giorno 3 novembre 2000 alle ore 10

 

l’Amministrazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi rappresentata dal Direttore Generale Carlo Santini, assistito da Pietro Viola e da Fausto Mescolini del Servizio Personale

e

il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE rappresentato da

Elio Di Martino

Giuseppe Bizzarri

Gian Carlo Gianfranchi

 

hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa nell’Ufficio della L. 146/1990 (recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000 n. 83.

 

Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

1.    Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1. della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi. saranno assicurate nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni, funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle

pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

-   durante la prima decade una giornata lavorativa;

-   durante la seconda decade una giornata lavorativa;

-   durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 ‑ pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro ‑ consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (cosiddetta  “rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività dell'Ufficio in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

 

2.   Durante le giornate di operatività di cui al precedente punto, possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" tra i settori interessati. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui l'Ufficio abbia ricevuto formale comunicazione.

   Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data e della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

   Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì all'Ufficio, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

   Il Servizio Personale ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata. formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operativita previste dal presente accordo.

   Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

   Prima della programmazione di astensione dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie.

   L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

   Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 14611990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorità competenti ivi indicate.

   Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

   Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche.

3.   Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio:

- Servizio Operazioni in Cambi;

- Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;

- Servizio Organizzazione e Servizi Generali.

   L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

   Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle ‑ da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

 

4.    Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto I ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari ‑ proporzionate alla .gravità dell'infrazione ‑ ai sensi del Titolo X, Parte IA e del Titolo XI Parte Il, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio ‑ nelle giornate di operatività‑ non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto I ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, e inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella programmazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

 

5.    Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge 146/ 1990.


OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE

FUNZIONALMENTE CONNESSE

ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1

(ART. 1, comma 1° L. 146/1990)

 

 

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

 

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Sistemi

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente

Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici

Titolare o sostituto + 30°/o degli addetti

 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Direzione: 1 dirigente

 

Divisione Servizi Generali

Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Settore Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Division