COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
Accordo nazionale del 4.12.200 per la regolamentazione dell’esercizio
delle
astensioni nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico, stipulato tra
RAI e le Organizzazioni sindacali
Unione Sindacale
Giornalisti RAI e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, valutato idoneo
dalla Commissione di
Garanzia con delibera n. 01/19
del 22.03.2001.
In data 4 dicembre 2000,
tra
la Rai Radiotelevisione Italiana, assistita
dall'Unione degli Industriali di Roma
e
l'Unione Sindacale di Giornalisti Rai con la
partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è stato
sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero.
Detta
regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalal legge
n. 146 del 12 lugli o1990, così come modificata dalla legge n. 83 dell'11
aprile 2000 e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di Garanzia
per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali,
con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla
libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare dell'informazione
radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.
1. Efficacia
L'accordo
si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future
trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le
Parti a richiederne un aggiornamento.
Il
presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in
materia.
2. Campo di applicazione
Il
presente accordo si applica allo sciopero, nonché ad ogni altra forma di azione
sindacale del personale giornalistico che per entità, durata o modalità sia
tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio
pubblico essenziale.
3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro
a) Procedure
di raffreddamento e conciliazione
Il
sistema di relazioni Azienda-Sindacato è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Nel
rispetto dei suddetti principi, le Parti convengono che farà capo ad entrambe
l'obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di
conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire
nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il
termine consensualmente concordato.
b) Proclamazione
dello sciopero
La
proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci
giorni e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero.
Gli
scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello
sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del
successivo punto e).
I
soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le
motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l'ambito
territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di
successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza. Sono contrarie
all'Accordo le proclamazioni di astensioni dal lavoro carenti di tali
requisiti.
Tale
comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana
che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'articolo 8 della normativa di legge.
c) Durata
dello sciopero
Nell'ambito
della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà
superare le 24 ore consecutive.
Le
azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le
48 ore consecutive.
d) Intervallo
tra azioni di sciopero
L'intervallo
minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo non potrà essere comunque inferiore a sei giorni.
Tale
intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da
soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino d'utenza, compromettono oggettivamente la continuità del servizio
pubblico.
e) Revoca
dello sciopero proclamato
Al
fine di consentire alla Rai - Radiotelevisione Italiana di fornire all'utenza
con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della L. 146/90, la
revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione
scritta da inviare tempestivamente - con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero - sia
all'Azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad
adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.
La
revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita
all'utenza l'informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del
raggiungimento di un accordo tra le Parti ovvero di richiesta da parte della
Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità.
f) Calamità
naturali ed altro
In
caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che
costituiscano eventi imprenscindibili per l'utenza dell'informazione
radiotelevisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione
del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai
giornalisti interessati.
4. Prestazioni indispensabili
Al
fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del
diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà
essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettuazione
delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
In
caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali
prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale
giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o
indirettamente:
- alla trasmissione di eventi che, per la loro
peculiarità, vengano indicati espressamente con prossima delibera dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- alle trasmissioni elettorali, referendarie o
comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate
dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei
Servizi Radiotelevisivi ed a quelle d'informazione ed approfondimento che, nei
periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni europee,
nazionali, regionali, provinciali e comunali - ivi compreso l'eventuale periodo
di ballottaggio - e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni
di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilità di un Direttore di Testata
ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
In tal caso l'elenco delle anzidette
trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sindacato;
- alle trasmissioni - diverse dai notiziari
giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a),
b), f) - destinate alle minoranze linguistiche ed all'estero la cui
realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre,
in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere
assicurati:
a. due giornali radio per il primo canale
radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale
radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b. due edizioni di ciascun telegiornale
nazionale della durata di circa 6 minuti;
c. un'edizione del telegiornale regionale della
durata di circa 5 minuti;
d. tre aggiornamenti del servizio di Televideo,
nelle fasce mattutina, meridiana e serale per conentire l'informazione anche ai
non udenti;
e. due specifici TG di circa sei minuti per i
canali televisivi satellitari all-news;
f. due specifici GR per la produzione
informativa per gli Italiani all'estero curata da Rai International. Di concerto
tra Azienda, Testata, Usigrai e CDR interessato sarà verificata di volta in
volta l'opportunità di garantire alcune traduzioni in lingua straniera dei GR;
g. due aggiornamenti dell'offerta giornalistica
aziendale in Internet.
I
notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei
comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilità del
Direttore di Testata, dai componenti il CdR o da giornalisti da questi
delegati; la conduzione dovrà essere effettuata nel rispetto degli standard
qualitativi del servizio, garantiti parimenti dal Direttore di Testata.
La
trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggiore
ascolto, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire un'uniforme
distribuzione nell'intero arco della giornata.
Per
tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione Rai ogni singolo CDR
organizzerà un presidio per fare fronte con tempestività ad eventuali
emergenze.
Le
intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di singole
testate.
Nel
caso di scioperi riguardanti uno o due TG Nazionali (TG1, TG2 e TG3) i
rispettivi CdR assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di
circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.
Non
sono ammessi scioperi c.d. anomali, a singhiozzo o a scacchiera, in quanto le
modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni
essenziali.
5. Astensione delle mansioni in voce e/o in video
Le
Parti, in ottemperanza alla delibera del 24.11.94 della Commissione di Garanzia
per l'Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si
danno atto che l'astensione "audio e/o video" sia da considerarsi a
tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla l. 146&1990
e successive modifiche ed integrazioni.
Le
Parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al paragrafo
3 del presente regolamento, che:
- i
notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno trasmessi
in forma ridotta, sulla base delle direttive del Direttore di Testata, senza
complementarietà fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di
repertorio, mentre in caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno
letti dal conduttore;
- al
personale giornalistico aderente all'astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verrà
effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26
della retribuzione mensile;
- la
disposizione di cui al punto precedente si applica altresì ai telecineoperatori,
i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o video sono tenuti
anch'essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal responsabile
giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla
copertura della documentazione giornalistica.
6. Comunicati sindacali
Le
Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato
disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell'Accordo Rai-Usigrai, potrà essere
predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60
secondi.