Codice di autoregolamentazione dell'esercizio delle astensioni dalle attività giudiziarie ed amministrative nel comparto dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA), valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/2 del 18.1.2001.
Oggetto: proposta di "Codice di autoregolamentazione dell' esercizio dello sciopero e delle astensioni delle attività giudiziarie nel comparto degli uffici dei giudici di pace"
Facendo seguito all'audizione svolta presso codesta Commissione il dì 8 novembre 2000 si rimette il codice di autoregolamentazione ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
Premesse:
Nell'intento di conciliare l'esercizio del diritto di astensione dalle proprie
attività di istituto con i principi di cui alla L. 12 giugno 1990 n.146,
l' Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi propone il seguente codice
di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali, ai limiti temporali
e ai periodi di franchigia.
Art.1 Il diritto dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi di proclamare
l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è
esercitato nei limiti e nelle condizioni appresso indicati.
Art.2 La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione
dell' attività giurisdizionale proclamata dall'Associazione è
rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato amministrativo.
Art.3 La proclamazione di cui all'articolo 1 deve essere comunicata per iscritto
almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica con l'indicazione della
relativa motivazione.
La revoca dall'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della
data prevista per l' astensione, slavo il caso che l' ANMA sia convocata dalla
Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In caso di revoca anticipata dalle astensioni l' ANMA ne darà immediata
comunicazione alle Autorità di cui al comma 1°.
Art.4 L 'astensione totale dalle attività giudiziaria non può
superare quattro pubbliche udienze e camere di consiglio per ciascun magistrato.
Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno
trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
Art.5 Non potranno essere oggetto di astensione i provvedimenti propriamente
cautelari, ne le cause in materia elettorale.
Art.6 Non possono essere proclamate astensioni nei cinque giorni che precedono
e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali
e locali che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale.
Art.7 L' ANMA, prima della proclamazione delle astensioni, assicurerà
la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione
di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di Garanzia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica.