Accordi nazionali 26 ottobre 2000 per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra la Banca d’Italia e le Organizzazioni Sindacali, FALBI, SIBC-CISAL, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL FABI, SINDIRETTIVO-CIDA valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/39 del 10.05.2001.
Il giorno 26 ottobre 2000
l'Amministrazione della Banca d’Italia, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Augusto Giussani, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Paolo Piccialli e da Giorgio Berlini del Servizio medesimo
e
la FALBI, rappresentata da
Luigi Leone
Lucio Rizzo
Aniello Mancino
Maurizio Marini
Cataldo Roselli
Sergio Marzinotto
il SIBC‑CISAL, rappresentato da
Massimo Dary
Mario Calcagno
Daniela Mulé
hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa in Banca della L. 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83.
Protocollo d'accordo negoziale tra l’Amministrazione della Banca d’Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell’Istituto, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d’Italia, saranno assicurate ‑ ai sensi del presente accordo ‑ tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:
a) durante la prima decade (1‑10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21‑31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6‑10 (28‑31 del mese di dicembre);
b) durante la seconda decade (11‑20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1‑11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14‑20 (6‑11 per il mese di dicembre):
- una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14‑16 (5‑7 del mese di dicembre);
‑ due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 17‑20 (9‑11 nel mese di dicembre);
c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21‑fine mese (12‑20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26‑28 (18‑20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.
Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 ‑ pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro ‑ consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.
2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1 a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all’interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.
Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.
Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza al quali intendano aderire.
Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.
Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.
La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.
Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l’avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla L. 146/1990 e successive modifiche.
3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.
Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.
4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:
‑ S.E.S.I.;
- Rapporti con il Tesoro;
‑ Sistema dei Pagamenti;
- Attività Immobiliari;
‑ Ragioneria;
‑ Segretariato;
‑ Co.N.I.F.;
‑ Filiale di Roma Tuscolano.
L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Attività Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.
Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.
Le disposizioni previste per le strutture della Banca di cui al presente punto si applicano anche alla Sede di Roma, che svolge servizio di Tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.
5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari ‑ proporzionate alla gravità dell'infrazione ‑ ai sensi del Titolo XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.
Le parti si impegnano ad apportare, in sede di definizione degli accordi negoziali per il quadriennio 1998‑2001, i conseguenti adattamenti alle previsioni in materia.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.
6. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma ‑ 7, della L. 146/1990 e successive modifiche.
7. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.
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SERVIZIO ELABORAZIONI E
SISTEMI INFORMATIVI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Segreteria |
Titolare o
sostituto + 2 elementi se.ge.si. per ciascun turno presso lo stabile di L.go
Bastia (ore 7-24) |
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Divisioni: Supporto
Sistemistico, Telecomunicazioni, ITESS, Sviluppo Applicazioni Aziendali,
Sviluppo Applicazioni Istituzionali, Supporto Utenti, Sicurezza Informatica,
CED1, Supporto Sviluppo Applicativo; Nucleo Automazione Sportello |
Titolare o
sostituto +25% del personale addetto al complesso delle unità |
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SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO |
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Direzione/Segreteria |
1 dirigente
+ Titolare o sostituto + 1 addetto al Vax |
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Divisione
Normativa e Procedure operative di tesoreria |
Titolare o
sostituto + 50% degli addetti |
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SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Divisione
Sistemi di Compensazione e di Regolamento |
Titolare o
sostituto + 40% degli addetti |
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Divisione
Gestione Procedure Sistema dei Pagamenti |
Titolare o
sostituto +40% degli addetti |
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SERVIZIO ATTIVITA’ IMMOBILIARI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Divisione
Assistenza Tecnica e Manutenzione |
- 10% Direttivi (non
necessariamente il Titolare o il sostituto) - 20% Operativi (almeno 1
Geometra, 1 Perito tecnologico, 1 Perito impianti sicurezza) - 40% degli Operai addetti
ai Reparti Magazzino, Meccanici, Porte corazzate e casseforti, Elettricisti,
Elettronici, Termofrigoristi + 2 reperibili |
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SERVIZIO RAGIONERIA |
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Direzione/Segreteria |
1 Dirigente
+ Titolare o sostituto |
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Divisione
Normativa e Procedure Contabili |
Titolare o
sostituto + 50% degli addetti |
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Divisione
Controllo Contabile |
Titolare o
sostituto + 1 addetto |
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SERVIZIO SEGRETERIATO |
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Direzione |
1 dirigente |
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Divisione
Trattamento e Gestione Documentazione |
Titolare o
sostituto + 1 addetto al Vax per ciascun turno |
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Divisione
Misure di Sicurezza e Movimentazione Valori |
Titolare o
sostituto + 2 addetti + 4 addetti al Posto di Controllo dell’A.C. per ciascun
turno |
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COORDINAMENTO NUOVI
INSEDIAMENTI FRASCATI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Settore
“Gestione Centro Servizi di Vermicino” |
Titolare o
sostituto + 2 addetti al Settore + 2 addetti al Posto di controllo per
ciascun turno + 3 elementi se.ge.si. addetti alla gestione della portineria
per ciascun turno o sostituto + 3 addetti |
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Compartimento
tecnico |
- Direttivi:
10% - Operativi:
20% - Operai:
40% (con un minimo di 2 elementi) |
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FILIALE DI ROMA TUSCOLANO |
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Direzione/Segreteria |
1 dirigente
+ Titolare o sostituto + 1 addetto al Lsx |
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Unità di
Riscontro |
Titolare o
sostituto + 20% degli addetti |
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Divisione di
Cassa |
Titolare o
sostituto + 1 addetto |
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SEDE DI ROMA |
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Direzione/Segreteria |
1 Dirigente
+ Titolare o sostituto + 1 addetto al Lsx + 3 elementi se.ge.si. |
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Settore
“Servizio di Tesoreria centrale dello Stato” |
Titolare o
sostituto + 3 addetti |
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Divisione di
Cassa* |
Titolare o
sostituto + 4 addetti |
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* solo nella
terza decade di ogni mese |
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La Delegazione dell’Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l’accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.
PER L’AMMINISTRAZIONE PER LA FALBI
PER IL SIBC-CISAL
Il giorno 26 ottobre 2000
l’Amministrazione della Banca d’Italia, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Augusto Giussani, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Paolo Piccialli e da Giorgio Berlini del Servizio medesimo
e
la FISAC-CGIL, rappresentata da
Nicola Vitucci
Claudio Vittori
Mario Sarandrea
Paola Brunetti
Aldo Carletti
la FIBA-CISL, rappresentata da
Gianvittorio Romoli
Luigi Battaglia
Roberto Nardone
la UILCA-UIL, rappresentata
Flavio Seno
Giuseppe Comite
Claudio Carosi
hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa in Banca della L. 146/1990 (recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83.
Protocollo d'accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d’Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell’Istituto, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d’Italia, saranno assicurate ‑ ai sensi del presente accordo ‑ tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:
a) durante la prima decade (1‑10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21‑31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6‑10 (28‑31 del mese di dicembre);
b) durante la seconda decade (11‑20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1‑11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14‑20 (6‑11 per il mese di dicembre):
- una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14‑16 (5‑7 del mese di dicembre);
- due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 17‑20 (9‑11 nel mese di dicembre);
c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21‑fine mese (12‑20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26‑28 (18‑20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.
Dichiarazione a verbale
Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 ‑ pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro ‑ consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.
2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1 a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all'interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.
Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all’Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.
Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.
Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.
Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.
La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.
Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione .
Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla L. 146/1990 e successive modifiche.
3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.
Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.
4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:
‑ S.E.S.I.;
‑ Rapporti con il Tesoro;
‑ Sistema dei Pagamenti;
- Attività Immobiliari;
‑ Ragioneria;
‑ Segretariato;
‑ Co.N.I.F.;
‑ Filiale di Roma Tuscolano.
L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Attività Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.
Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.
Le disposizioni previste per le strutture della Banca di cui al presente punto si applicano anche alla Sede di Roma, che svolge servizio di Tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.
5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari ‑ proporzionate alla gravità dell'infrazione ‑ ai sensi del Titolo XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.
Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio ‑ nelle giornate di operatività ‑ non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.
Le parti si impegnano ad apportare, in sede di definizione degli accordi negoziali per il quadriennio 1998‑2001, i conseguenti adattamenti alle previsioni in materia.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.
6. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma ‑ 7, della L. 146/1990 e successive modifiche.
7. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
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SERVIZIO ELABORAZIONI E
SISTEMI INFORMATIVI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Segreteria |
Titolare o
sostituto + 2 elementi se.ge.si. per ciascun turno presso lo stabile di L.go
Bastia (ore 7-24) |
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Divisioni: Supporto
Sistemistico, Telecomunicazioni, ITESS, Sviluppo Applicazioni Aziendali,
Sviluppo Applicazioni Istituzionali, Supporto Utenti, Sicurezza Informatica,
CED1, Supporto Sviluppo Applicativo; Nucleo Automazione Sportello |
Titolare o
sostituto +25% del personale addetto al complesso delle unità |
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SERVIZIO RAPPORTI CON IL
TESORO |
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Direzione/Segreteria |
1 dirigente
+ Titolare o sostituto + 1 addetto al Vax |
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Divisione
Normativa e Procedure operative di tesoreria |
Titolare o
sostituto + 50% degli addetti |
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Divisione
Collegamento con le Pubbliche Amministrazioni e le Tesorerie |
Titolare o
sostituto +50% degli addetti |
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SERVIZIO SISTEMA DEI
PAGAMENTI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Divisione
Sistemi di Compensazione e di Regolamento |
Titolare o
sostituto + 40% degli addetti |
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Divisione
Gestione Procedure Sistema dei Pagamenti |
Titolare o
sostituto +40% degli addetti |
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SERVIZIO ATTIVITA’
IMMOBILIARI |
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Direzione |
1 dirigente |
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Divisione
Assistenza Tecnica e Manutenzione |
- 10% Direttivi (non
necessariamente il Titolare o il sostituto) - 20% Operativi (almeno 1
Geometra, 1 Perito tecnologico, 1 Perito impianti sicurezza) - 40% degli Operai addetti
ai Reparti Magazzino, Meccanici, Porte corazzate e casseforti, Elettricisti,
Elettronici, Termofrigoristi + 2 reperibili |
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SERVIZIO RAGIONERIA |
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Direzione/Segreteria |
1 Dirigente
+ Titolare o sostituto |
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Divisione
Normativa e Procedure Contabili |
Titolare o
sostituto + 50% degli addetti |
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Divisione
Controllo Contabile |