COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 01/2 Valutazione del codice di autoregolamentazione della Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA) (pos. 9133)

(Seduta del 18.1.2001)

 

LA COMMISSIONE

 

            su proposta  dei Proff. Ghezzi, Santoni e Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

 

PREMESSO

 

1- che con nota del 5 dicembre 2000 l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in relazione al proposito già espresso in occasione della audizione effettuata dalla Commissione in data 8 novembre 2000, ha trasmesso una proposta di "codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie";

 

2- che il codice in questione contiene essenzialmente:

- l’indicazione di un preavviso di “almeno 10 giorni” con il quale “la proclamazione e l’indicazione della relativa motivazione devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro per la Funzione Pubblica (art. 3, comma 1);

- la fissazione del termine di “almeno 5 giorni prima” per la comunicazione, alle Autorità menzionate, dell’eventuale revoca dell’astensione, salvo il caso di convocazione dell’AMNA presso “la Commissione di Garanzia” nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” (art. 3, commi 2 e 3);

- la predeterminazione di un limite di durata dell’astensione dall’attività giudiziaria che non potrà superare “quattro pubbliche udienze e camere di consiglio per ciascun magistrato”, nonché la previsione di un intervallo minimo di “almeno 10 giorni” da osservare tra la conclusione di un periodo di astensione e la proclamazione del successivo (art. 4 commi 1 e 2);

- la garanzia, durante l’astensione, della trattazione dei “provvedimenti propriamente cautelari” nonché delle “cause in materia elettorale” (art. 5);

- la previsione di un periodo di franchigia che impone un divieto di proclamazione “nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e locali che interessino almeno il 30% dell’elettorato nazionale” (art. 6);

- l’adozione di procedure conciliative o di raffreddamento, preventive alla proclamazione delle astensioni, “presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica” (art. 7);

 

 

CONSIDERATO

 

1- che la l. n. 146/1990, all’art. 1.2, lett. a) individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione" come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

 

2- che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

 

3- che lo strumento più appropriato in riferimento ai titolari delle funzioni ora menzionate appare, allo stato, quello del codice di autoregolamentazione;

 

4- che, in ragione della suddetta previsione, con riferimento alle prestazioni indispensabili, individuate all’art. 5 del codice in esame, la Commissione ritiene che la formula “non potranno essere oggetto di astensione i provvedimenti propriamente cautelari, né le cause in materia elettorale” vada riferita più generalmente a tutti i “provvedimenti urgenti”;

 

5- che, inoltre, ai fini della revoca giustificata, per quanto riguarda le Autorità destinatarie della facoltà di convocare i soggetti proclamanti, l’articolo 3 comma 2 del codice indica la “Commissione di Garanzia” o la “Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

 

6- che va rilevato come tale facoltà debba prevedersi anche, specificatamente, in capo al "Dipartimento della Funzione Pubblica";

 

7- che, infine, con riferimento all’art. 7, laddove è prevista la possibilità di esperire le procedure di conciliazione anche presso “la Commissione di garanzia”, si rileva l’ultroneità di tale previsione rispetto allo schema di disciplina delle procedure di conciliazione e raffreddamento disposto dall’art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificato dalla l. n. 83/2000;

 

8- che, pertanto, la Commissione, pur esprimendo il proprio positivo apprezzamento per la volontà manifestata dall’Associazione di sperimentare forme di composizione del conflitto presso la Commissione stessa, tuttavia, rileva la propria incompetenza relativamente alla suddetta materia; 

 

9- che in ogni caso il codice in esame si pone, per i profili più rilevanti, in linea con le regole della legge n. 146/1990 e con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

 

 

VALUTA

 

il codice di autoregolamentazione idoneo, con i chiarimenti e le precisazioni contenuti nei precedenti considerato;

 

DISPONE

 

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura Militare, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al comitato di Intermagistratura, all'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A) ed all'Associazione Nazionale Magistrati.