COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 01/9 Valutazione accordo nazionale ABI (pos. 9810)
(Seduta del 22.2.2001)
FATTO: Valutazione dell’accordo 23 gennaio 2001 tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UIL.CA e del successivo accordo, di contenuto identico, stipulato tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO;
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’accordo 23 gennaio 2001;
MOTIVAZIONE: idoneità dell’accordo.
su proposta della prof. Ballestrero adotta all’unanimità la seguente delibera
1. che in data 24 gennaio è stato trasmesso alla Commissione il
testo di un accordo stipulato il 23 gennaio 2001 tra l'ABI e le organizzazioni
sindacali FABI, FALCRI, FDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB,
UILC.A;
2. che con lettera del 31 gennaio 2001 l'ABI ha comunicato alla
Commissione che è stato stipulato con le organizzazioni sindacali FASIB,
SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO un separato accordo di contenuto identico all'accordo
del 23 gennaio 2001;
3. che l'accordo 23 gennaio 2001 (e l'identico accordo
separatamente sottoscritto) sostituiscono i precedenti accordi ABI 27 aprile e
20 maggio 1994 e ACRI 23 maggio 1991 e successive integrazioni;
4. che con nota 838 del 1° febbraio 2001 la Commissione ha inviato
alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio
1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13,
lett. a, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando
a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere;
5. che, entro il
termine predetto, è pervenuto il
parere favorevole della UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, ad avviso della quale
"i servizi minimi assicurati, in virtù dell'accordo, in caso di sciopero
nel settore del credito, appaiono sufficienti a soddisfare le esigenze dei
consumatori";
6. che entro il termine predetto è
pervenuto un articolato parere del CODACONS, che esprime un giudizio favorevole
su alcune clausole, e formula invece rilievi critici su altre;
7.
che le osservazioni critiche del CODACONS, pur essendo giustificate nell'ottica
di una maggior tutela degli interessi degli utenti, sono superabili tenendo
conto: da un lato, che il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti
degli utenti costituzionalmente tutelati non consente di estendere la garanzia
delle prestazioni indispensabili a servizi bancari che esulano dalla previsione
di cui all'art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 146/1990 (non modificata
sul punto dalla legge n. 83/2000); d'altro lato, che l'interpretazione
sistematica dell'accordo consente di chiarire il significato delle
dichiarazioni in calce all'accordo medesimo (vedi oltre, considerato 5, 13,
14);
8. che nel termine fissato dalla Commissione è pervenuto altresì
un articolato parere di CITTADINANZA ATTIVA, le cui osservazioni critiche, pur
essendo giustificate nell'ottica di una maggior tutela degli interessi degli
utenti, sono superabili alla luce del contemperamento tra diritto di sciopero e
diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, tenuto conto che la legge
inserisce il servizio bancario tra i servizi pubblici essenziali limitatamente
alla riscossione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto
economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;
1. che l'accordo del 23 gennaio 2001, al quale si è aggiunto l'identico accordo separatamente tra l'ABI e le organizzazioni sindacali non firmatarie del primo, risulta sottoscritto dall'organizzazione datoriale che rappresenta gli istituti di credito (con la sola eccezione degli istituti affiliati in FEDERCASSE) e da un insieme di Organizzazioni Sindacali, che comprende pressoché tutte le sigle sindacali presenti nel settore;
2. che nella premessa dell'accordo è definito il campo di applicazione della disciplina, opportunamente estesa (tenendo conto dell'indicazione in tal senso dell'art. 13, lett. b, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000) ad attività strumentali, precisamente individuate, svolte nelle imprese dell'area contrattuale, che applicano i contratti nazionali di settore (centri di elaborazione dati, centri servizi ed internet);
3. che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento dei conflitti, l'art. 2 dell'accordo 23 gennaio 2001 rinvia al contratto collettivo nazionale di settore, che regola l'esperimento di tali procedure nelle vertenze relative: al rinnovo del contratto nazionale, alle tensioni occupazionali, alle rilevanti riorganizzazioni e ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, al confronto a livello di gruppo, alla contrattazione integrativa aziendale;
4. che, in riferimento alle altre vertenze, l'art. 4 dell'accordo 23 gennaio 2001 prevede una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano due diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;
5. che con dichiarazione in calce all'accordo 23 gennaio 2001 le parti si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi 45 giorni dalla proclamazione di uno sciopero, recependo così un indirizzo interpretativo formulato dalla Commissione (delibera 00/226);
6. che all'art. 5 dell'accordo 23 gennaio 2001 è previsto che nel caso di scioperi nazionali indetti con modalità non suscettibili di ulteriore gestione e articolazione a livello locale, le organizzazioni sindacali siano tenute a fornire tempestive informazioni agli organi nazionali di informazione, e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto in materia di informazione degli utenti dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
7. che l'art. 6 dell'accordo 23 gennaio 2001 prevede una disciplina della revoca tempestiva e giustificata degli scioperi conforme a quanto disposto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
8. che l'accordo 23 gennaio 2001 introduce una disciplina innovativa e fortemente migliorativa, rispetto alla disciplina finora in vigore, quanto a garanzia dei diritti degli utenti, superando i limiti posti dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (art. 1, comma 2, lett. c), che definisce essenziale il servizio bancario limitatamente alla riscossione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;
9. che tale disciplina innovativa (contenuta nell'art. 3 dell'accordo 23 gennaio 2001) prevede che non saranno proclamati scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero nel giorno immediatamente successivo, nel caso in cui il mercoledì sia giorno festivo;
10. che pertanto nella giornata di mercoledì, a differenza di quanto avveniva finora, sarà garantito l'intero servizio ordinariamente erogato dalla banca, senza più limitazione al solo servizio rientrante nella previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c, della legge (richiamato sopra, n. 8);
11. che per quanto riguarda le attività strumentali all'erogazione del servizio bancario (CED, Centri servizi e Internet), al fine di consentire che nella giornata del mercoledì tutti i servizi bancari funzionino regolarmente, per gli addetti a tali attività l'impegno a non scioperare il mercoledì comporta uno slittamento indietro dell'obbligo alle 17 del martedì, compensato dalla cessazione dell'obbligo dalle 17 del mercoledì;
12. che nel medesimo art. 3 dell'accordo 23 gennaio 2001 è stabilito che ciascuna azione di sciopero non potrà superare le 48 ore consecutive e non potrà determinare la sospensione del servizio per più di 4 giorni consecutivi (in conformità ad un indirizzo già formulato dalla Commissione nell'interpretazione della disciplina finora in vigore);
13. che dalla combinazione delle regole relative alla franchigia per la giornata di mercoledì, alla durata massima dell'azione di sciopero (48 ore), ed alla garanzia che la sospensione del servizio non possa eccedere 4 giorni consecutivi, risulta assicurata una erogazione periodica del servizio che nella sostanza garantisce un sufficiente intervallo tra azioni di sciopero, poiché nell'arco di sette giorni lavorativi (dal lunedì al martedì successivo) risultano in ogni caso garantite almeno due giornate di servizio bancario pieno;
14. che le regole anzidette si applicano, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo 23 gennaio 2001, anche nel caso di scioperi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, proclamati da organizzazioni sindacali diverse, e che pertanto l'accordo, tenuto conto del rilievo limitato del servizio bancario a fini di inclusione nell'ambito dei pubblici servizi essenziali, fa sufficiente applicazione del principio della rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero;
15. che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo, e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell'accodo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamazioni plurime, e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;
16. che alla luce di tale necessaria precisazione, la dichiarazione delle Organizzazioni sindacali in calce all'accordo deve essere letta come riferita non alla durata massima della singola azione di sciopero (fissata dall'art. 3 dell'accordo in 48 ore consecutive) ma alla durata massima della singola vertenza ai fini dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (vedi sopra, considerato 5);
17. che l'art. 8 dell'accordo, richiamando espressamente l'orientamento interpretativo della Commissione, estende l'intera disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero alla astensione collettiva dal lavoro straordinario;
18. che avendo concordato le parti un insieme di regole che, tenuto conto del rilievo limitato del servizio bancario a fini di inclusione nell'ambito dei pubblici servizi essenziali, garantisce una relativa continuità mediante erogazione periodica del servizio bancario che appare in grado di garantire un idoneo contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;
19. che, alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all’art. 13, lett. a, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;
l’accordo in esame;
la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, alla Banca d’Italia, all’ABI, alle Organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UIL.CA, FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO.
la pubblicazione dell’accordo 23 gennaio 2001 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.