Codice
di Autoregolamentazione dei Magistrati Onorari di Tribunale (FEDER.M.O.T.)
Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 20.02.2003 n.° 03/34
1. Il diritto
dei magistrati onorari di tribunale di proclamare l'astensione totale o
parziale dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni
seguenti.
2. La
proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata
almeno quindici giorni prima dell'inizio, con l'indicazione della durata e
delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro
della Giustizia.
Le stesse
autorità saranno avvisate di un'eventuale revoca spontanea almeno sette giorni
prima della data stabilita per l'inizio dell'astensione.La revoca
dell'astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a
seguito di convocazione o richiesta da parte della Commissione di Garanzia sarà
immediatamente comunicata.
3. L'astensione
dalle attività giudiziarie non può superare i cinque giorni consecutivi.Non può
essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi almeno
trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
4. Non sono
ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base
distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni
interne ai vari uffici.
5. I magistrati
onorari di tribunale che siano titolari di un ruolo o che svolgano in via
esclusiva determinate attività giurisdizionali si impegnano ad assicurare i
"servizi essenziali" ad essi delegati.
Per la
definizione di "servizi essenziali" si rimanda al punto 4 del
codice di autoregolamentazione predisposto per i magistrati ordinari
professionali, che dunque si intende in questa sede integralmente riportato*.
Il
punto n.° 4) del Codice di autoregolamentazione del 16-06-2001
* “Costituiscono servizi
essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative,
istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati
nella L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni
e limitazioni seguenti:
a) In materia civile e del lavoro il divieto di
astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti
sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in
tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
b) In materia penale l'astensione non è
consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì
consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467
c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la
prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni;
c) In materia di sorveglianza l'astensione è
consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase
di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere
processuale;
d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le
controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se
non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) Debbono altresì essere sempre
assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non
previsti dalle indicazioni precedenti.”