Art. 1
Tentativo preventivo di conciliazione.
Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L n. 146/1990 e successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti nell’allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.
Proclamazione e preavviso.
L'effettuazione di ogni singola astensione dal
lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le
motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e
termine dell’astensione nonché l'indicazione dell’estensione territoriale della
stessa.
La proclamazione scritta è trasmessa con un
preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello
sciopero, sia all'impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità
competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990 e
successive modifiche.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali all’Associazione nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 10 giorni.
Art. 3
Durata.
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può
superare la durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle
effemeridi; ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24).
Gli scioperi successivi al primo e relativi alla
stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo
sciopero, si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono
effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro.
Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la
proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e
anche se proclamata da OO.SS. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 10
giorni.
Periodi di franchigia ed esclusioni.
I periodi di franchigia nei quali non
possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
§
Il
giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella
franchigia.
Revoca e sospensione.
La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del
quale è stata già data informazione all’utenza, non è consentita ai sensi
dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, salvo che
sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero vi sia stata una
richiesta da parte della Commissione di Garanzia e dell’Autorità competente ad
emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge precitata.
La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all’utenza, comporta la reiterazione della procedura di cui al precedente art. 2.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, o grandi eventi che comportino eccezionale presenza di persone.
Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 6, della
legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno 5 giorni prima
dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare tempestiva
comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in relazione alla
dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la
riattivazione integrale degli stessi.
L'impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Al fine di consentire all'Impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero, senza che ciò possa essere pregiudicata da ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.
Individuazione delle
prestazioni indispensabili.
Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanze, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonché ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.
Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i
diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell’art. 13 della legge n.
146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni minime
indispensabili come segue.
Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le
parti concordano che:
- all’interno
di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il servizio viene
espletato con più di una base operativa, l’Azienda stabilirà, di concerto con
le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel
senso che una base potrà effettivamente aderire all’astensione dal lavoro proclamata
e l’altra presterà servizio ma sarà considerata in sciopero virtuale;
- analogamente
si procederà nel caso di un numero di basi superiore a 2; in tal caso saranno
garantite le basi operative all’interno di province non contigue;
- qualora
la base sia una, si adotterà invece il principio dello sciopero virtuale;
A
fronte dell’astensione dal lavoro dei
piloti di ogni base (n.1 elicottero) dovrà essere preventivamente assicurata la
copertura del territorio di competenza della base in sciopero da almeno n.1
base viciniore.
In
mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate, le parti si
atterranno alle disposizioni impartite dall’Autorità Prefettizia individuata
nel Prefetto del Capoluogo di Regione.
Quanto
sopra sarà attuato secondo lo schema a livello territoriale di cui all’allegata
mappa. Detto schema sarà utile anche laddove la proclamazione di sciopero
dovesse riguardare una sola azienda ovvero un solo ambito territoriale.
Il personale coinvolto nello “sciopero virtuale” rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.
Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.
Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l’impiego del personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attività individuate nel comma precedente.
Art. 9
Individuazione dei lavoratori
da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili.
Il personale necessario all’espletamento delle
prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive
modifiche è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.
In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non sono inseriti all’interno del piano delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 8, qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.
L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Accordo di regolamentazione.
Art. 10
Tutela degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Il personale di
cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei
lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei macchinari
e dei mezzi.
Art. 11
Norme sanzionatorie.
In ottemperanza all’art. 4, c. 1, della legge n.
146/1990 e successive modifiche, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in
violazione di quanto previsto dal presente Accordo di regolamentazione o che,
richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la
assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.
La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art. 8 comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 4,
comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
Art.12
Campo di applicazione.
Il presente Accordo di regolamentazione si applica ai piloti di elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo a tutte le attività da esse svolte ed individuate nel campo di applicazione del c.c.n.l. e ricomprese nel precedente art. 8.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le norme di cui agli artt. 7, 8, 9, relative all’erogazione delle prestazioni indispensabili nonché all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente ivi menzionato.