Accordo di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo.

Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili

ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

 

 

 

 

Art. 1

Tentativo preventivo di conciliazione.

 

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L n. 146/1990 e successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti nell’allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.

 

 

Art. 2

Proclamazione e preavviso.

 

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell’astensione nonché l'indicazione dell’estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali all’Associazione nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 10 giorni.

 

 

Art. 3

Durata.

 

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle effemeridi; ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24).

Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero, si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno.

 

 

 

 

 

 

Art. 4

Intervallo tra successive astensioni dal lavoro.

 

Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 10 giorni.

 

 

Art. 5

Periodi di franchigia ed esclusioni.

 

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

 

§         Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

 

 

Art. 6

Revoca e sospensione.

 

La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all’utenza, non è consentita ai sensi dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, salvo che sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia e dell’Autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge precitata.

La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all’utenza, comporta la reiterazione della procedura di cui al precedente art. 2.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, o grandi eventi che comportino eccezionale presenza di persone.

 

 

Art. 7

Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio.

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare tempestiva comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in relazione alla dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

 

L'impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Al fine di consentire all'Impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero, senza che ciò possa essere pregiudicata da ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.

 

 

Art. 8

Individuazione delle prestazioni indispensabili.

 

Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanze, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonché ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.

Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni minime indispensabili come segue.

Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le parti concordano che:

-    all’interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il servizio viene espletato con più di una base operativa, l’Azienda stabilirà, di concerto con le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel senso che una base potrà effettivamente aderire all’astensione dal lavoro proclamata e l’altra presterà servizio ma sarà considerata in sciopero virtuale;

-    analogamente si procederà nel caso di un numero di basi superiore a 2; in tal caso saranno garantite le basi operative all’interno di province non contigue;

-    qualora la base sia una, si adotterà invece il principio dello sciopero virtuale;

A fronte dell’astensione dal lavoro  dei piloti di ogni base (n.1 elicottero) dovrà essere preventivamente assicurata la copertura del territorio di competenza della base in sciopero da almeno n.1 base viciniore.

In mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate, le parti si atterranno alle disposizioni impartite dall’Autorità Prefettizia individuata nel Prefetto del Capoluogo di Regione.

Quanto sopra sarà attuato secondo lo schema a livello territoriale di cui all’allegata mappa. Detto schema sarà utile anche laddove la proclamazione di sciopero dovesse riguardare una sola azienda ovvero un solo ambito territoriale.

Il personale coinvolto nello “sciopero virtuale” rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.

Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.

Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero virtuale rinuncerà a percepire la quota parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l’arco di tempo dello sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione consecutiva, la predetta quota a carico dell’azienda sarà aumentata del 200%.

Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti dell’osservatorio nazionale previsto dall’art. 12 del CCNL del 19.7.2001, per finalità benefiche o di interesse sociale.

Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l’impiego del personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attività individuate nel comma precedente.

 

 

 

 

Art. 9

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili.

 

Il personale necessario all’espletamento delle prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.

In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non sono inseriti all’interno del piano delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 8, qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.

 

L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Accordo di regolamentazione.

 

Art. 10

Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

 

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

 

Art. 11

Norme sanzionatorie.

 

In ottemperanza all’art. 4, c. 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Accordo di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.

La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 8 comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

 

Art.12

Campo di applicazione.

 

Il presente Accordo di regolamentazione si applica ai piloti di elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo a tutte le attività da esse svolte ed individuate nel campo di applicazione del c.c.n.l. e ricomprese nel precedente art. 8.

 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le norme di cui agli artt. 7, 8, 9, relative all’erogazione delle prestazioni indispensabili nonché all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente ivi menzionato.