(Seduta del 12.7.2000)
FATTO: codice di autoregolamentazione dell’esercizio delle astensioni dalle attività giudiziarie ed amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità
MOTIVAZIONE: il codice è conforme alle norme legali di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
su proposta dei proff. Ghezzi e Santoni, ha adottato all’unanimità la presente delibera
1.che con nota del 13 marzo 2000 l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace ha trasmesso il “codice di autoregolazione dell’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie nel comparto degli uffici dei giudici di pace”.
2. in data 1 giugno 2000 la Commissione ha convocato l’Unione dei Giudici per ottenere i chiarimenti necessari in ordine ad alcune norme introdotte dal Codice nonché per formulare gli opportuni suggerimenti anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 83/2000;
3. che in data 27 giugno 2000 l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace ha inviato, per la prescritta valutazione di idoneità, il testo rielaborato secondo le indicazioni emerse in sede di audizione.
CONSIDERATO
1. che la legge 146/1990, all’art. 1.2., lett. a) individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione” come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;
2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie, sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
3. che un passaggio essenziale per la piena applicazione dei precetti della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all’attività dei giudici (ordinari o speciali), è rappresentato dalla definizione – per mezzo di accordi o, in mancanza, di codici di autodisciplina, unilateralmente adottati dalle Organizzazioni proclamanti, – delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi, delle procedure di preveniva composizione e di raffreddamento, dell’obbligo di stabilire intervalli minimi tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo e così via; accordi e codici da sottoporre alla Commissione di Garanzia per la prescritta valutazione di idoneità ex art. 13 lett. a);
4. che per quanto concerne il Codice di autodisciplina in esame, esso individua e salvaguarda apprezzabilmente le prestazioni indispensabili da garantire nei casi di effettuazione dello sciopero, assicurando la trattazione delle cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni e rumori che superino la normale tollerabilità, in tutti i casi in cui si configuri un pericolo per la salute del legittimato all’azione; nonché per i casi in cui dalla sospensione dell’attività giudiziaria possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e l’incolumità dei cittadini (art. 8);
5. che inoltre il predetto Codice reca apprezzabile garanzia degli adeguamenti introdotti dalla legge l. n. 83/2000 per l’attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge n. 146/1990 con particolare riguardo alle procedure di raffreddamento (art. 7), all’obbligo di motivazione dello sciopero (art. 3), agli intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (artt. 4 e 5);
5. che infine, all’art. 9, è espressamente prevista un’integrazione al suddetto atto di autoregolamentazione da effettuarsi successivamente all’entrata in vigore della legge che attribuisce competenza penale ai giudici di pace.
VALUTA IDONEO
il codice di autoregolamentazione in esame
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti della Camere, al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, all’Unione Nazionale dei Giudici di Pace consiglio.