COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI




Deliberazione: 01/100 Valutazione del codice di autoregolamentazione della

    Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M) (pos. 11261)

(Seduta del 13.9.2001)

LA COMMISSIONE

su proposta dei Proff. Ghezzi, Pinelli e Santoni, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. che, con lettera in data 12 luglio 2001 del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) dott. Giuseppe Gennaro, è stato trasmesso alla Commissione il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie per i Magistrati Ordinari, approvato dal Comitato Direttivo Centrale della stessa A.N.M. nella seduta del 16 giugno 2001;

2. che la A.N.M. si impegna, nel preambolo al codice di autoregolamentazione, ad “adoperarsi per pervenire ad un nucleo di regole comuni alle altre Magistrature e alle Associazioni Forensi per disciplinare le astensioni dalle attività processuali nel servizio giustizia, per la rilevanza costituzionale della giurisdizione, unitaria nelle sue diverse articolazioni, e per il carattere essenziale della collaborazione della Avvocatura nella attuazione dei diritti dei cittadini”;

3. che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo della A.N.M. si articola nei seguenti punti fondamentali:

a)         preavviso di “almeno 15 giorni prima dell’inizio” dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della durata e delle motivazioni”, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia;

b)         termine per la revoca spontanea di “almeno 7 giorni prima della data indicata per l’inizio dell’astensione” ovvero immediata comunicazione della revoca stessa, ove questa avvenga, “per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia”;

c)         durata massima dell’astensione in parola di “tre giorni consecutivi”, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno decorsi 30 giorni dalla conclusione della astensione precedente”;

d)         esclusione delle “forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici”;

4. costituiscono “servizi essenziali”, e vanno comunque assicurate – ai sensi dell’ultima parte del codice di autoregolamentazione – “le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella l. n. 742/1969 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti”. Sono infatti servizi nei quali non è consentita l’astensione: a) in materia civile e del lavoro, i processi relativi ai licenziamenti ed ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi “quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie”; b) in materia penale, “l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti”, e neppure in “ in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione, (essa) maturi nei successivi 90 giorni”; c) in materia di sorveglianza, l’astensione è consentita “solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell’esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale”;

5. si prevede infine che abbiano natura cautelare ed urgente “tutte le controversie, civili o penali, in cui l’efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori”, e si dispone altresì che debbono essere sempre assicurati “gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri”, anche se “non previsti dalle indicazioni precedenti”

CONSIDERATO

1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla l. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;

2. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione;

3. che l’impegno dell’A.N.M. ad adoperarsi per un codice di autoregolamentazione unitario, comune alle altre Magistrature ed alle Associazioni dell’Avvocatura, pur rivestendo un significato che la Commissione considera apprezzabile, la cui traduzione in pratica va incoraggiata, non contiene clausole di per sé valutabili, allo stato, dalla Commissione stessa;

4. che l’insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell’esercizio del diritto associativo dei magistrati di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni – norme già rammentate nelle premesse n. 3, 4 e 5 - si può ritenere coerente e fedele all’ispirazione di fondo dei vari istituti disciplinati dalla citata legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000;

VISTI

il parere favorevole espresso con lettera in data 30 luglio 2001 dall’Associazione dei Consumatori “Cittadinanza Attiva” e quello, pure favorevole espresso con lettera in data 20 luglio 2001 dal “Movimento di Difesa del Cittadino”;

 VALUTA  IDONEO

il codice di autoregolamentazione delle astensioni dei Magistrati ordinari dalle proprie funzioni, elaborato dalla Associazione Nazionale Magistrati;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura Militare, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al Comitato di Intermagistratura, all'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), All’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A), alla Associazione ed alla Unione dei Giudici di pace nonchè al Consiglio Nazionale Forense, all’Unione delle Camere Penali, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed alla Associazione dei Consumatori “Cittadinanza Attiva” e al “Movimento di Difesa del Cittadino”.