COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 01/19 Valutazione dell’accordo sulle
prestazioni indispensabili per il settore radiotelevisivo pubblico (pos. 9512)
(Seduta del 22.3.2001)
FATTO: Valutazione dell'accordo relativo alla "regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero", stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
DELIBERAZIONE: valutazione d'idoneità dell'accordo del 4 dicembre 2000;
MOTIVAZIONE: idoneità dell'accordo.
su proposta del prof. Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
1- che con nota dell’11 dicembre 2000 la RAI Radiotelevisione Italiana ha trasmesso alla Commissione di garanzia, ai fini della prescritta valutazione di idoneità, l’accordo relativo alla “regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero”, stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
2- che per espressa dichiarazione delle parti l’accordo 4 dicembre 2000 “sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia”;
3- che tale accordo, stipulato in attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000, si propone di colmare la grave lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla informazione radiotelevisiva pubblica;
4- che la mancanza di una idonea disciplina pattizia aveva indotto la Commissione di garanzia ad intervenire con una propria proposta il 21 novembre 1991, e che tale proposta ha, sin qui, costituito la disciplina dell’insieme delle prestazioni indispensabili nel settore radiotelevisivo;
5- che, con nota del 18 gennaio 2001, la Commissione ha inviato l’accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, concedendo alle stesse il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, per l’invio del predetto parere;
6- che nessuna comunicazione è giunta, nel termine fissato, da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate;
1- che l’accordo in esame contiene correttamente:
- la previsione dell’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione con l’indicazione della relativa astensione temporale;
- la disciplina relativa alle modalità di proclamazione delle astensioni mediante la previsione del termine di preavviso e della relativa indicazione dei motivi, della durata nonché delle modalità di attuazione dello sciopero e della sua eventuale revoca;
- la predeterminazione della durata delle astensioni mediante la previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero, di 48 ore per le astensioni successive;
- l’indicazione dell’intervallo minimo da osservare tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva;
- la determinazione di congrue prestazioni indispensabili, nonché la garanzia, durante le sospensioni;
- la disciplina relativa alle ipotesi di astensioni delle mansioni in video e/o in voce, nonché la disciplina relativa alle forme anomale di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione;
2 - che l’accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000;
l’accordo tra RAI, USIGRAI e FNSI del 4 dicembre 2000;
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alla RAI, all’USIGRAI, alla FNSI, all’Unione degli Industriali di Roma.