COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 01/37 Federcasse -  Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a (proc. 10112)

(Seduta del 10.5.2001)

 

FATTO: valutazione dell’accordo stipulato in data 27 febbraio 2001 tra la Federcasse e le Organizzazioni sindacali Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a.;

DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’accordo;

MOTIVAZIONE: idoneità dell’accordo.

 

LA COMMISSIONE

 

nel procedimento n. 10112, su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto, all’unanimità, la seguente delibera

 

PREMESSO

 

1 – che, con nota 27 febbraio 2001, la Federcasse ha trasmesso l’accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulato in data 27 febbraio 2001 con le organizzazioni sindacali  Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a.;

 

2 - che il testo dell’accordo, nella parte relativa alle prestazioni indispensabili, è del tutto coincidente con l’Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2001 dall’ABI e da tutte le organizzazioni sindacali presenti, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 22 febbraio 2001;

 

3 - che le procedure di raffreddamento e conciliazione sono strutturate in modo analogo a quelle previste dall’Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2001 dall’Abi e da tutte le organizzazioni sindacali presenti, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 22 febbraio 2001;

 

CONSIDERATO

 

1 - che sull’Accordo Abi sopra richiamato la Commissione aveva acquisito il parere degli utenti e che, conseguentemente, stante la perfetta identità dei testi degli accordi, stipulati a pochi mesi di distanza di tempo l’uno dall’altro, ha ritenuto inutile procedere ad una nuova consultazione delle medesime organizzazioni;

 

2 – che per la valutazione delle clausole dell’accordo si può senz’altro rinviare alla delibera della Commissione del 22 febbraio 2001 con la quale l’Accordo Abi è stato valutato idoneo

 

VALUTA IDONEO

 

l’accordo in tutte le sue parti;

 

DISPONE

 

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro del Tesoro, all’ABI, alla Federcasse, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

DISPONE INOLTRE

 

            la pubblicazione dell’accordo 27 febbraio 2001 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.