COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 01/38 Ufficio Italiano dei Cambi (proc. 9337)

(Seduta del 10.5.2001)

 

FATTO: valutazione degli accordi stipulati separatamente in data 3 novembre 2000 tra l’Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC, UGL-CREDITO, SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE e del successivo accordo integrativo stipulato tra le stesse parti in data 19 dicembre 2000;

DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità degli accordi;

MOTIVAZIONE: idoneità degli accordi.

 

LA COMMISSIONE

 

nel procedimento n. 9337, su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto all’unanimità la seguente delibera

 

PREMESSO

 

1 – che, con nota 8 novembre 2000, l’Ufficio Italiano dei Cambi ha trasmesso gli accordi, di identico  contenuto, per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, n. 83 modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulati separatamente in data 3 novembre 2000 con le organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC, UGL-CREDITO, SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE;

                     

2- che nota del 27 dicembre 2000 l’Ufficio Italiano dei Cambi ha trasmesso una nota integrativa degli accordi predetti stipulata  separatamente in data 19 dicembre 2000 con le organizzazioni sindacali di cui al punto 1;

 

3 – che con nota 1634 del 22 febbraio 2001 la Commissione ha inviato alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett.a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l’invio del predetto parere;

 

4 – che, entro tale termine, sono pervenuti i pareri favorevoli dell’Adoc e dell’Unione nazionale consumatori;

 

CONSIDERATO

 

1 – che i predetti accordi al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall’art. 1, comma 1, della l. 146/1990 e successive modificazioni individuano le strutture operative dell’Ufficio Italiano dei cambi funzionalmente preposte e/o funzionalmente connesse al pagamento degli stipendi e delle  pensioni ai cittadini residenti all’estero, le giornate nel corso delle quali, durante ciascuna decade, saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative nonché i contingenti di personale necessari per l’erogazione delle prestazioni indispensabili;

 

2 – che anche nelle giornate nel corso delle quali saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un’ora, purchè non articolate a scacchiera tra i settori interessati;

 

3 - che le giornate di operatività garantita sono cadenzate in modo tale da risultare comunque assicurata l’erogazione periodica del servizio, in sostanziale applicazione del principio della rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero;

 

4 – che pur non essendo prevista la durata massima di ciascuna azione di sciopero, tale durata massima è indirettamente deducibile dall’articolazione delle giornate disponibili per l’astensione dal lavoro nelle diverse decadi di ciascun mese;

 

5 - che stante quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo, e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dall’accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con un’unica proclamazione più azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;

 

6 – che all’art. 2 degli accordi sono individuate precise regole che prevedono, nel pieno rispetto della legge, che le Organizzazioni sindacali si impegnino ad adempiere agli obblighi di comunicazione dando tempestiva comunicazione all’Amministrazione delle proclamazioni di sciopero e delle relative revoche, e che lo stesso impegno è assunto dall’Amministrazione dei confronti degli utenti e delle altre Organizzazioni sindacali;

 

7 - che l’art. 2 degli accordi regola un’apposita procedura di conciliazione da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero;

 

8 – che, in relazione ai chiarimenti forniti dalle parti in occasione dell’incontro svoltosi presso la Commissione il 14 marzo 2001, tale articolo deve essere interpretato quale clausola istitutiva di un obbligo di verifica in tempi brevi della praticabilità di soluzioni  della controversia che evitino il ricorso allo sciopero, fatta salva, ove ne ricorrano le condizioni, la possibilità di proseguire il confronto in successivi incontri e/o iniziative che potranno protrarsi anche oltre il suddetto termine;

 

9 – che,  ai sensi del Dlgs n. 319/1988 l’ordinamento del personale dell’Ufficio Italiano dei Cambi è disciplinato dal Consiglio in conformità dell’ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca d’Italia, fatte salve le specificità organizzative dell’Ufficio, e che pertanto, in conformità con quanto precisato nella nota integrativa sottoscritta fra le parti in data 19 dicembre 2000, la procedura di cui sopra verrà attivata unicamente con riferimento a controversie per le quali sussista l’autonomia negoziale delle parti;

 

10 – che le parti, all’art. 2 degli accordi, hanno stabilito, nel pieno rispetto della legge, che il ricorso al tentativo preventivo di conciliazione in via amministrativa, previsto dalla l. 83/2000 in alternativa alle procedure concordate, sia consentito solo sul presupposto della ricorrenza di un’intesa fra le parti;

 

11 – che avendo concordato le parti un insieme di regole che, tenuto conto del rilievo limitato del servizio Ufficio Italiano dei Cambi a fini di inclusione nell’ambito dei pubblici servizi essenziali, garantisce una relativa continuità mediante erogazione periodica del servizio che appare in grado di garantire un idoneo contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

 

12 – che alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l’accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all’art. 13, lett. a), della l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

 

VALUTA IDONEI

 

gli accordi in esame in tutte le loro parti;

 

DISPONE

 

la trasmissione della seguente delibera al Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro del Tesoro, alla Banca d’Italia, all’ABI, all’Ufficio Italiano dei Cambi, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

 

DISPONE INOLTRE

 

            la pubblicazione degli accordi 3 novembre e 19 dicembre 2000 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.