COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 01/39 Banca d’Italia (proc. 9250)
(Seduta del 10.5.2001)
FATTO: Valutazione degli accordi stipulati separatamente in data 26 ottobre 2000 tra la Banca d’Italia e le Organizzazioni sindacali FALBI, SIBC-CISAL, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FABI, SINDIRETTIVO-CIDA;
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità degli accordi stipulati separatamente in data 26 ottobre 2000;
MOTIVAZIONE: idoneità degli accordi.
LA COMMISSIONE
nel procedimento n. 9250, su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto, all’unanimità, la seguente delibera
PREMESSO
1 – che, con nota 7 novembre 2000, la Banca d’Italia ha trasmesso gli accordi, di identico contenuto, per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della l. 11 aprile 2000, n. 83 modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulati separatamente in data 26 ottobre 2000 con tutte le organizzazioni sindacali presenti nell’Istituto (FALBI, SIBC-CISAL, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FABI, SINDIRETTIVO-CIDA);
2 – che gli accordi sono stati approvati dal Consiglio Superiore della Banca nella riunione del 30 ottobre 2000;
3 – che con nota 1635 del 22 febbraio 2001 la Commissione ha inviato alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla l. 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, modificato dalla l. n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l’invio del predetto parere;
4 – che entro tale termine sono pervenuti i pareri complessivamente favorevoli dell’Adoc e dell’Unione nazionale consumatori e del Codacons;
1 – che i predetti accordi, al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall’art. 1, comma 1, della l. 146/1990 e successive modificazioni, individuano le strutture operative della Banca funzionalmente collegate al pagamento di stipendi e pensioni al personale statale nell’ambito dei servizi di Tesoreria provinciale e di Tesoreria centrale dello Stato e, nell’ambito di ciascuna struttura, le giornate nel corso delle quali saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative nonché i contingenti di personale necessari per l’erogazione delle prestazioni indispensabili;
2 – che anche nelle giornate nel corso delle quali saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un’ora, purché non articolate a scacchiera;
3 - che le giornate di operatività garantita sono cadenzate in modo tale da risultare comunque assicurata l’erogazione periodica del servizio, in sostanziale applicazione del principio della rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero;
4 – che, pur non essendo prevista la durata massima di ciascuna azione di sciopero, tale durata massima è indirettamente deducibile dall’articolazione delle giornate disponibili per l’astensione dal lavoro nelle diverse decadi di ciascun mese;
5 – che stante quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo, e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delib. 00/225) pur nel silenzio dall’accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con un unico atto di proclamazione più azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;
6 – che all’art. 1 dei predetti accordi sono stabilite precise regole in base alle quali, nel pieno rispetto della legge, le Organizzazioni sindacali si impegnano ad adempiere gli obblighi di comunicazione dando tempestivo avviso all’Amministrazione delle proclamazioni di sciopero e delle relative revoche e che lo stesso impegno è assunto dall’Amministrazione nei confronti degli utenti e delle altre Organizzazioni sindacali;
7 – che l’art. 2 dei predetti accordi regola un’apposita procedura di conciliazione da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero nella quale si individuano due diverse sedi di composizione della controversia in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;
8 – che, anche in relazione ai chiarimenti forniti dalle parti in occasione dell’incontro svoltosi presso la Commissione il 14 marzo 2001, tale articolo deve essere interpretato quale clausola istitutiva di un obbligo di verifica in tempi brevi della praticabilità di soluzioni della controversia che evitino il ricorso allo sciopero, fatta salva, ove ne ricorrano le condizioni, la possibilità di proseguire il confronto in successivi incontri e/o iniziative che potranno protrarsi anche oltre il suddetto termine;
9 – che le parti, all’art. 2 capoverso ottavo, hanno previsto, conformemente a quanto disposto dalla legge, che il ricorso al tentativo preventivo di conciliazione in via amministrativa, previsto dalla l. 83/2000 in alternativa alle procedure concordate, sia consentito solo sul presupposto della ricorrenza di un’intesa fra le parti;
10 – che avendo le parti concordato un insieme di regole, le quali, tenuto conto del rilievo limitato del servizio erogato dalla Banca d’Italia a fini di inclusione nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, garantiscono una relativa continuità di tale servizio mediante erogazione periodica e che, in tal modo, appare garantito un idoneo contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;
11 – che, alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l’accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all’art. 13, lett. a) della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. 83/2000
l’Accordo in tutte le sue parti;
la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro del Tesoro, alla Banca d’Italia, all’ABI, all’Ufficio Italiano dei Cambi, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
la pubblicazione dell’accordo 3 novembre 2000 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.