COMMISSIONE DI GARANZIA
PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione:
01/60 Accordi ABI e FEDERCASSE (pos.
9810 e 10112)
(Seduta del 31.5.2001)
LA COMMISSIONE
su
proposta della prof. Ballestrero adotta, all’unanimità, la seguente delibera:
PREMESSO
1. che nell’audizione (in
data 29 marzo 2001) delle parti firmatarie dell’accordo stipulato il 23 gennaio
2001 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali FABI, FALCRI,
FEDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UILC.A, e dell’identico
accordo stipulato nella stessa data tra l’ABI e le organizzazioni sindacali
FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO, le parti stesse hanno espresso dubbi in ordine all’interpretazione dei
“considerato” 12, 13, 15 e 16 della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 con la
quale la Commissione ha valutato idoneo l’accordo anzidetto;
2. che, a seguito di tale
audizione sono stati inviati dall’ABI e dalle Segreterie nazionali sindacali
FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UILC.A, due
promemoria nei quali le parti precisano quale fosse la effettiva volontà delle
parti in ordine ai punti oggetto di
considerato 12, 13, 15 e 16 della delibera 01/9 del 22 febbraio 2001;
3. che anche
l’organizzazione sindacale SILCEA (firmataria con ABI di un separato accordo di
identico contenuto) ha inviato una richiesta di chiarimenti
interpretativi;
4. che, stante l’identità
del contenuto tra l’Accordo stipulato tra la FEDERCASSE e le organizzazioni
sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA e l’accordo ABI, la Commissione
nella delibera 01/37 del 10.5.01 di valutazione di idoneità dell’Accordo
FEDERCASSE ha richiamato la delibera 01/9 del 22 febbraio 2001 e che pertanto
la presente delibera di chiarimenti costituisce parte integrante anche della
delibera 01/37 del 10.5.01 di valutazione di idoneità dell’Accordo FEDERCASSE;
CONSIDERATO
che le questioni interpretative sollevate dalle parti sono
rilevanti e meritano di essere
chiarite, anche al fine di evitare che sorgano incertezze in fase di
applicazione dell’accordo;
TENUTO CONTO
delle osservazioni formulate
dalle parti, dei chiarimenti da esse forniti sia nell’audizione sia nei
promemoria scritti,
PRECISA QUANTO
SEGUE
1. Le parti hanno precisato
l’esistenza di una prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del
“pacchetto” complessivo di ore di astensione collettiva dal lavoro da
effettuarsi in un determinato arco di tempo e hanno posto l’interrogativo se la
Commissione abbia voluto affermare la contrarietà alla legge di tale prassi.
Si precisa che, richiamando
il divieto di proclamazioni plurime, deducibile dalla lettera della legge (art.
2, comma 2, l. 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nella parte in cui
prevede che debba intercorrere un intervallo minimo tra l’effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo) la Commissione (tenuto
anche conto della disponibilità di servizi automatici e on line, nonché della
possibilità di compiere operazioni anche presso altre banche non interessate
dallo sciopero) non ha inteso né limitare a 48 ore consecutive la durata
massima della singola azione di sciopero, né imporre la concentrazione di ogni
singola azione di sciopero nell’arco temporale di due giornate lavorative (48 ore
consecutive). Ad avviso della
Commissione (che condivide il giudizio espresso dalle parti in proposito) nel
caso del servizio bancario (diversamente da quanto avviene in altri servizi) la
concentrazione dell’azione di sciopero in un breve arco temporale non realizza
una miglior tutela dei diritti degli utenti, che possono essere invece meglio
soddisfatti ove lo sciopero non determini il blocco del servizio per intere
giornate.
2. A seguito delle
precisazioni fornite dalle parti è stato chiarito che nel testo dell’accordo, e
secondo le intenzioni delle parti, le espressioni “sciopero” e “azione di
sciopero” non sono sinonime: per sciopero
esse hanno inteso riferirsi ad una singola astensione collettiva dal lavoro
e per azione di sciopero una unica
azione che comprende più astensioni collettive. Prendendo atto della volontà
delle parti e tenuto conto della prassi sindacale, che la Commissione non
intende né reprimere né modificare, la Commissione chiarisce che la
proclamazione di un’azione di sciopero consistente in una pluralità di
astensioni collettive dal lavoro (un pacchetto di ore di astensione distribuite
nell’arco di più giornate lavorative) può essere considerata legittima, in
quanto di per sé non integra la violazione del divieto di proclamazioni
plurime.
Un’azione di sciopero, per essere considerata
“singola azione di sciopero”, deve in ogni caso presentare carattere di
omogeneità, per soggetto (o soggetti) proclamanti, motivazione, livello
territoriale (o articolati livelli territoriali interessati in sequenza) ed
essere riconducibile ad un’unica vertenza.
Al fine di evitare di incorrere nella violazione del
divieto di proclamazioni plurime, è in ogni caso necessario:
(a) che nella proclamazione di una azione di
sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione) siano predeterminati:
- il numero complessivo delle ore di astensione dal
lavoro previste;
- le ore in
cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative
interessate da tali astensioni;
(b) che siano rispettate le “franchigie” previste
dall’accordo (giornata del mercoledì e giorno successivo a quattro giorni
consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);
(c) che nell’ambito di una singola azione di
sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque la durata di 48 ore
consecutive;
(d) che l’arco temporale nel quale è distribuito il
“pacchetto di ore” di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione
di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle
previste “franchigie”) che intercorrono tra la data di inizio dell’azione di
sciopero (dopo l’esaurimento della procedura conciliativa e decorso il
preavviso di dieci giorni) e l’avvio di una nuova procedura conciliativa (per
cui è fissato nell’accodo il limite di 45 giorni dopo l’avvio della precedente
procedura).
3. A seguito di tali
precisazioni, il “considerato” 12 va interpretato nel senso che nel medesimo
art. 3 dell’accordo 23 gennaio 2001 è stabilito che ciascuna astensione collettiva
dal lavoro nell’ambito di un’azione di sciopero che interessa più giornate
lavorative non potrà superare le 48 ore consecutive e non potrà determinare la
sospensione del servizio per più di 4 giorni consecutivi (in conformità ad un
indirizzo già formulato dalla Commissione nell’interpretazione della disciplina
finora in vigore). A sua volta, il considerato 13 va interpretato nel senso che
dalla combinazione delle regole relative alla franchigia per la giornata di
mercoledì, alla durata massima di ciascuna astensione collettiva dal lavoro (48
ore consecutive), ed alla garanzia che la sospensione del servizio non possa
eccedere 4 giorni consecutivi, risulta assicurato un sufficiente intervallo tra
le astensioni dal lavoro, poiché nell’arco di sette giorni lavorativi (dal
lunedì al martedì successivo) risultano in ogni caso garantite almeno due
giornate di servizio bancario pieno.
4. Ove l’organizzazione
sindacale adotti come forma di azione di sciopero l’astensione dal lavoro
straordinario, dovrà rispettare oltre alla regola dell’esperimento preventivo
delle procedure di conciliazione, le regole del preavviso, della
predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” previste
dall’accordo. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Commissione,
le regole relative alla durata massima dell’azione di sciopero non si applicano
all’astensione dallo straordinario, la cui durata non può essere tuttavia tanto
abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave
pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge.
la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, alla Banca d’Italia, all’ABI, alle Organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UIL.CA, FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO.