Codice di autoregolamentazione
dell’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie
sottoscritto dall’Associazione Nazionale Magistrati Ordinari
valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia
con deliberazione n. 01/100 del 13.09.2001.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1 comma 2 lett. A e 2 bis della Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 comma 2 della Costituzione.

1)      Il diritto dell' Associazione Nazionale Magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.

2)      La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

Le stesse autorità saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno sette giorni prima della data indicata per 1 'inizio dell' astensione.

La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.

3)      L 'astensione dalle attività giudizi arie non può superare i tre giorni consecutivi.

Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudizi arie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

4)      Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) In materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

b) In materia penale l' astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni;

c) In materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell ' esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l' efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.