LO SCIOPERO IN EUROPA
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Disciplina
legislativa
Anche in Francia lo sciopero è un diritto Costituzionale da esercitare
nel quadro delle leggi che ne stabiliscono la regolamentazione. Si tratta,
dunque, di un diritto individuale del singolo ad esercizio collettivo.
Limitazioni
soggettive
Nei servizi pubblici il diritto di sciopero è sottoposto ad una
serie di limiti stabiliti da diverse leggi ordinarie le quali ne escludono
l'esercizio per taluni soggetti preposti ad alcune funzioni pubbliche.
Di particolare importanza la legge 63/777 del 31 luglio 1963 "relative
à containes modalites de la greve dans les services publics".
Tale legge trova applicazione nei confronti del personale civile dello
Stato, dei distretti e dei comuni con più di 10.000 abitanti nonché
nei confronti del personale dipendente dalle imprese, dagli organismi
e dalle aziende pubbliche o private allorché queste gestiscono
un servizio pubblico.
Modalità
di esercizio
Soggetti legittimati a proclamare lo sciopero sono solo i sindacati maggiormente
rappresentativi sul piano nazionale della categoria professionale, dell'impresa
o dell'organismo interessato, i quali precisano i motivi del ricorso allo
sciopero. A differenza dell'Italia, la maggior rappresentatività
dei sindacati è disciplinata da legge ordinaria.
La greve deve essere preceduta da un preavviso minimo di 5 giorni, che
contenga altresì il luogo, la data e l'ora dell'inizio e della
cessazione della stessa. Sono vietate talune forme di sciopero, quali
quello a "scacchiera" (con avvicendamento di interruzioni del
lavoro in determinati settori e in determinate categorie); mentre è
ammesso quello c.d. "a singhiozzo"(astensione per più
o meno brevi periodi temporali).
Sanzioni
Le sanzioni sono di carattere disciplinare come disposto dall'art. 5 della
citata legge n. 777/1963: l'inosservanza delle disposizioni di legge comporta
l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli statuti e dai
regolamenti. Le sanzioni che comportano mutamenti del rapporto di lavoro
(quali la revoca e la retrocessione al grado inferiore) devono essere
inoltrate in conformità alla procedura disciplinare normalmente
prevista.
Effetti
dello sciopero
L'art. 6 legge 777 introduce la regola del trentesimo indivisibile in
base alla quale l'astensione dal lavoro per periodi inferiori ad una giornata
comporta sempre una ritenuta pari all'intera giornata di retribuzione.
Tale norma trova applicazione anche nei casi di scioperi "a singhiozzo".
Soglie
minime di servizio
Sono previsti dei controlli amministrativi sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici demandando al Governo o anche ad un ministro
(per i servizi del proprio dicastero) o un sindaco (per i servizi del
suo comune) anche in costanza di uno sciopero lecito la potestà,
sotto il controllo del giudice amministrativo, di adottare delle limitazioni
per esigenze di ordine pubblico. La legge n. 634 del 26 luglio 1979 in
materia di continuità del servizio pubblico radiotelevisivo prevede
inoltre che il Consiglio di stato, con proprio decreto, definisca i sevizi
e le categorie di personale strettamente indispensabili per assicurare
tale continuità.
Disciplina
legislativa
In Germania non vi è una specifica regolamentazione legislativa
del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero non essendo, però,
espressamente vietato da alcuna norma, viene ammesso, per la generalità
dei lavoratori come libertà.
I
limiti dello sciopero
I limiti alla libertà di cui sopra vengono stabiliti dalla giurisprudenza
ed in via di autoregolamentazione dagli accordi e dagli Statuti sindacali.
Affinché il ricorso allo sciopero è dunque oggetto della
contrattazione collettiva.
I limiti posti dalla giurisprudenza possono in linea generale essere individuati:
a)nella esclusione di proclamazione di scioperi da parte di unioni spontanee
di lavoratori che non siano parti del contratto collettivo; b)in limiti
relativi alla finalità dello sciopero stesso: liceità dello
sciopero diretto esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei
lavoratori e dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti collettivi,
restando in tal modo esclusa qualsiasi finalità di natura politica;
c) nel rispetto del c.d. "obbligo di pace", cioè la possibilità
di scioperare solo allorché sia venuta meno la validità
del contratto; d) nel divieto di porre in essere scioperi diretti a comprimere
l'altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà
negativa.
Limitazioni
soggettive
Per quel che riguarda la titolarità dello sciopero nei servizi
pubblici, occorre distinguere la posizione dei funzionari da quella degli
altri impiegati ed operai dipendenti dello Stato o dagli altri enti pubblici.
Per i Funzionari il rapporto di lavoro è di diritto pubblico con
garanzia di stabilità ed è soggetto alla giurisdizione dei
tribunali amministrativi; i funzionari, quindi, non possono proclamare
scioperi in quanto questi esercitano una competenza sovrana
come
compito permanente. Per altre categorie di pubblici impiegati il rapporto
di lavoro è regolato da accordi collettivi di diritto privato:
lo sciopero, quindi, può essere legittimamente esercitato, a condizione
che venga salvaguardato un servizio di c.d. emergenza. Tale servizio non
è stabilito dalla legge, ma viene individuato di volta in volta
per mezzo di accordi sindacali.
Modalità
di esercizio
Regole procedurali sono poste per la proclamazione dello sciopero e riguardano
specifiche procedure di consultazione interna all'organizzazione sindacale
diretta a verificare il consenso della base del sindacato con il vertice
che proclama lo sciopero. La proposta di sciopero deve essere sottoposta
a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati
dallo sciopero e su di essa deve raggiungersi una maggioranza qualificata
dei consensi (il 75 per cento dei lavoratori). Pur rappresentando nei
fatti una forma di autolimitazione della possibilità di porre in
essere lo sciopero, è pur chiaro che tale procedimento di consultazione
rientra tra le "regole interne" dell'organizzazione sindacale
e, dunque, questo non rileva ai fini della legittimità o meno dello
sciopero. Altra forma di limitazione sta nel fatto che lo sciopero deve
essere il mezzo estremo al quale dover ricorrere in sede di rivendicazione
contrattuale, dovendo sempre esperire, prima di questo, forme di trattative
amichevoli, atte a concludere la normale conclusione del contratto collettivo.
Disciplina
legislativa
Nel Regno Unito lo sciopero non trova è configurato come diritto,
bensì alla stregua di una libertà, la quale diventa più
o meno soggetta a restrizioni a seconda delle vicende politiche e dei
governi che si succedono nel paese. Lo sciopero trova garanzia nel sistema
cosiddetto delle "immunità" in mancanza delle quali gli
scioperanti dovrebbero rispondere sotto il profilo delle responsabilità
civile, dell'interruzione del lavoro.
Limiti
allo sciopero
Nel settore privato una serie di leggi restringono la praticabilità
dello sciopero a rivendicazioni di carattere contrattuale escludendo,
in sostanza, lo sciopero politico dal sistema delle immunità (tra
gli interventi più significativi ricordiamo l'Industrial Relation
Act del 1971 - del Governo conservatore - poi abrogato dal Trade Union
Labour Relaction Act "TURLA" - Governo laburista - che ha ampliato
la sfera delle immunità sindacali; l'Employment Act del 1982 -
Governo conservatore - che a sua volta, ha tentato di restringere le immunità
del TURLA introducendo una procedura di consultazione a voto segreto dei
lavoratori interessati - ballet -).
Limitazioni
soggettive
Nel settore dei pubblici servizi non si sono invece registrati interventi
legislativi limitativi dell'esercizio dello sciopero.
Peraltro per alcune categorie di lavoratori la libertà di sciopero
è del tutto interdetta oppure limitata.
In particolare non possono scioperare:
a) gli agenti di polizia;
b) i militari di terra, di aria e di mare.
Viceversa lo sciopero è soggetto ad alcune limitazioni, nelle sue
modalità di esercizio, per le seguenti categorie di lavoratori:
a) la categoria civile dei marittimi può esercitare la libertà
di sciopero con un preavviso di 48 ore e comunque non durante la navigazione
ma solamente dopo il rientro della nave in un porto nazionale;
b)per i dipendenti dei servizi postali la libertà di sciopero è
limitata e sono previste forme di responsabilità civile e anche
penale del dipendente che ritarda o trattiene la posta;
c)per lo sciopero nel settore delle telecomunicazioni è demandata
all'autorità sovrastante la potestà di emanare delle disposizioni
che assicurino le soglie minime del servizio, alle quali i singoli dipendenti
devono attenersi;
d)per i lavoratori del Parlamento l'intera libertà sindacale e
di sciopero risulta notevolmente limitata; formalmente la libertà
di sciopero non è tout court interdetta, ma rimane comunque il
fatto che gli organizzatori dello sciopero non rientrano nel regime delle
immunità previsto nel TURLA.
Disciplina
legislativa
In Spagna il diritto di sciopero ha trovato pieno riconoscimento, dopo
la dittatura franchista, nella Carta Costituzionale del 1978, all'art.
28 nel secondo comma dell'articolo citato si stabilisce, peraltro, come
unico limite all'esercizio del diritto di sciopero, la salvaguardia dei
diritti e degli interessi della vita sociale, attraverso il "mantenimento
dei servizi fondamentali per la comunità". L'intervento del
legislatore, dunque, deve essere rivolto esclusivamente alla predisposizione
delle garanzie necessarie per il mantenimento delle soglie minime del
servizio.
L'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
La principale fonte normativa che regolamenta l'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali rimane il Real Decreto-Ley
del 4 marzo 1977, n. 17, in base alla quale se lo sciopero interessa imprese
che sono tenute alla prestazione di servizi pubblici riconosciuti necessari
"le autorità governative potranno determinare le misure necessarie
per assicurare il funzionamento di detti servizi". Lo stesso governo
potrà adottare a tal fine le misure per un suo intervento adeguato.
Il concetto del servizio pubblico essenziale in Spagna si presenta non
in modo statico bensì suscettibile di diverse valutazioni in relazione
al contesto storico-sociale ed economico ed in relazione ai diversi bisogni
della popolazione. La giurisprudenza ha comunque precisato che l'essenzialità
del servizio si concretizza nella soddisfazione di diritti fondamentali
dei cittadini riconosciuti come tali nella Costituzione. A tal fine il
Tribunale Costituzionale spagnolo ha di volta in volta ribadito il significato
di servizio essenziale in relazione alle attività il cui svolgimento
è condizione essenziale per il godimento da parte del cittadino
dei diritti fondamentali, richiamando, altresì, il requisito della
proporzionalità tra i sacrifici imposti agli scioperanti e quelli
degli utenti dei servizi pubblici.
Modalità
di esercizio
Anche nell'ordinamento spagnolo lo sciopero è un diritto individuale
ad esercizio collettivo. Legittimati alla proclamazione di esso, a norma
dell'art. 2 del citato Real Decreto del 1977 sono:
a)i lavoratori stessi attraverso le proprie rappresentanze. E' necessario
un preventivo procedimento di consultazione, in base al quale deve essere
raggiunta un'intesa sulla proclamazione dello sciopero con decisione maggioritaria;
b)direttamente dagli stessi lavoratori, anche attraverso loro organizzazioni
spontanee, che siano propriamente interessati nel conflitto collettivo
in corso sul quale lo sciopero dovrebbe intervenire come mezzo di pressione.
Anche in tale ipotesi la proclamazione dello sciopero avverrà in
seguito ad un accordo raggiunto dopo una consultazione tra i lavoratori
interessati, a maggioranza semplice.
Raggiunto l'accordo sulla proclamazione, occorre preavvisare il datore
di lavoro tramite comunicazione scritta almeno 5 giorni prima dello svolgimento
dello sciopero medesimo.
Per le imprese che svolgono un pubblico servizio il preavviso di sciopero
deve essere di almeno 10 giorni del quale deve essere data adeguata pubblicità
affinché gli utenti del servizio possano regolarsi di conseguenza.
Dopo il preavviso l'Autorità amministrativa o il Governo emanano
un provvedimento con il quale adottano le misure idonee al mantenimento
delle soglie minime del servizio pubblico (art. 10 R.D. del 1977). A tali
disposizioni dovranno attenersi i lavoratori partecipanti allo sciopero
ed il comitato di sciopero dovrà garantire le prestazioni per l'espletamento
del servizio minimo indicato nel provvedimento. Contro il provvedimento
che determina la soglia minima del servizio è proponibile ricorso
al giudice amministrativo; l'impugnazione del provvedimento non sospende,
però, l'immediata esecutività di esso. L'art. 16, comma
2, del Regio Decreto n. 17/1977, in combinato disposto con l'art. 33-k
del decreto medesimo, prevede la sanzione del licenziamento per giusta
causa per i lavoratori che, comandati da un provvedimento dell'Autorità
amministrativa o del Governo a svolgere le prestazioni ai fini di garantire
la funzionalità minima del servizio ritenuto essenziale, si astengono
egualmente dal lavoro.
Disciplina
legislativa
Nell'ordinamento belga l'esistenza del diritto di sciopero non è
oggetto di un'esplicita previsione legislativa; tuttavia l'esistenza del
diritto de quo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, almeno come causa sospensiva del rapporto di lavoro.
In buona sostanza la ricognizione sulla configurazione dello sciopero,
e sui suoi effetti sul piano del rapporto di lavoro è opera della
giurisprudenza.
Limitazioni
soggettive
Per quanto riguarda le limitazioni soggettive all'esercizio dello sciopero
dagli artt. 7, capo II, e 112, n. 4, del Regio Decreto 2 ottobre 1937,
riguardanti gli agenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, dalle
quali la giurisprudenza ha fatto derivare l'illegittimità dell'astensione
al lavoro da parte di questi ultimi. Per tutti i servizi pubblici essenziali
sono, comunque, previsti obblighi in merito alla definizione delle soglie
minime di servizio ed è a tal fine, configurato, per il Governo
un potere di intervenire di tipo integrativo, qualora non ritenga sufficienti
le prestazioni indispensabili definite negli accordi sindacali. In riferimento
alle Forze Armate e alla Gendarmeria una legge del 1978 prevede la possibilità
per queste categorie di lavoratori di associarsi ad associazioni sindacali,
mentre tace in ordine alla possibilità di attuare scioperi.
Le
limitazioni allo sciopero nei pubblici servizi
I
limiti legali dello sciopero riguardano, nell'ordinamento belga, quei
lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, sono impegnati in
prestazioni di interesse pubblico. Al fine di salvaguardare le esigenze
vitali della collettività attraverso l'assicurazione dei servizi
essenziali, il predetto compito è affidato, dalla legge in questione,
a commissioni paritetiche. Successivamente nel Decreto Reale del 27 luglio
1950 sono individuate le "esigenze vitali" che non possono essere
compromesse dall'esercizio dell'azione diretta (il funzionamento dei mulini
e dei forni; la distribuzione del carburante; il trasporto e la distribuzione
della posta; il funzionamento della radio nazionale; il trasporto dei
feriti e degli ammalati ecc.). Alla definizione dell'essenzialità
del servizio provvedono, a maggioranza del 75 per cento dei componenti,
le citate commissioni paritetiche (in caso di disaccordo o di mancata
decisione di queste ultime la definizione è rimessa al Governo).
Precettazione
Nell'ordinamento
belga è previsto che i lavoratori individuati da una commissione
designata dal datore di lavoro e dai lavoratori a prestare la propria
opera per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, non possono
rifiutarsi di prestare lavoro (l'inesecuzione della prestazione è,
infatti, penalmente perseguibile); questo decreto è l'istituto
della requisizione.
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