| QUELLO
CHE È BENE SAPERE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
A quali settori si applica la legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000? Di quali servizi si tratta? Nell'ambito di tali servizi lo sciopero è vietato? Come avviene il contemperamento? Quali garanzie sono previste dalla legge in favore degli utenti dei servizi pubblici essenziali? Cosa comporta la regola del preavviso minimo? A chi deve essere indirizzata la proclamazione? Perché è importante, per gli utenti, la regola del preavviso minimo? Se la proclamazione è comunicata al datore di lavoro e ad un ufficio della Pubblica Amministrazione, come fa l'utente a conoscere data e modalità di uno sciopero nei servizi? Come avviene la comunicazione agli utenti? Cosa possono fare gli utenti per migliorare la qualità di queste comunicazioni? Cosa comporta la regola della predeterminazione della durata dello sciopero? Le regole in materia di preavviso e di predeterminazione della durata vanno sempre rispettate? Lo sciopero può comportare "l'azzeramento" del servizio? Chi decide quali prestazioni debbano considerarsi indispensabili, e quali, invece, possano essere sospese durante lo sciopero? Che cos'è la Commissione di garanzia? Sono molti i servizi pubblici essenziali per i quali non esistono ancora accordi sulle prestazioni indispensabili valutati idonei dalla Commissione di garanzia? Nei settori in cui manca l'accordo, lo sciopero può esercitarsi senza limiti? In cosa consistono i minimi garantiti? Durante uno sciopero, l'utente può contare esclusivamente sui minimi di servizio? Come fa l'utente a sapere se, nel corso di uno sciopero, saranno erogati i soli minimi di servizio o se tale soglia sarà superata? In base a quali elementi possono formularsi tali previsioni? Come può l'utente avere notizia dei precedenti scioperi? Che succede se i sindacati o i lavoratori non rispettano la legge sullo sciopero? Esistono strumenti in grado di impedire che la materiale effettuazione di uno sciopero comprometta il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti all'utenza?
A quali settori si applica la legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000? Ai servizi pubblici essenziali. Ai servizi, cioè, volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, come il diritto alla vita, alla salute ed alla sicurezza, la libertà di circolazione, il diritto all'assistenza e previdenza sociale, il diritto all'istruzione e la libertà di comunicazione.
Di quali servizi si tratta? La legge elenca i seguenti: -
sanità;
Nell'ambito di tali servizi lo sciopero è vietato? No. La legge impone di contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Come avviene il contemperamento? Avviene prevedendo che, nell' ambito dei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero si eserciti nel rispetto di certe garanzie previste a tutela dell'utenza.
Quali garanzie sono previste dalla legge in favore degli utenti dei servizi pubblici essenziali? La
legge prevede sei distinte garanzie:
Cosa comporta la regola del preavviso minimo? Lo
sciopero deve essere proclamato almeno dieci giorni prima del giorno di
effettuazione. Quindi, se un sindacato intende indire uno sciopero per
il giorno 11 del mese, deve proclamarlo non più tardi del giorno
1 dello stesso mese.
A chi deve essere indirizzata la proclamazione? Deve essere indirizzata alla controparte sociale (cioè, all'Impresa o alI' Amministrazione che eroga il servizio pubblico essenziale), e all'ufficio appositamente costituito presso l'Amministrazione preposta alla precettazione;
Perché è importante, per gli utenti, la regola del preavviso minimo? Per
tre ragioni:
Se la proclamazione è comunicata al datore di lavoro e ad un ufficio della Pubblica Amministrazione, come fa l'utente a conoscere data e modalità di uno sciopero nei servizi? La legge è molto precisa. Essa obbliga le Amministrazioni e le Imprese erogatrici di servizi , essenziali a dare comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione del servizio al termine dello sciopero.
Come avviene la comunicazione agli utenti? Avviene,
anzitutto; attraverso comunicati, avvisi, manifestI, nei luoghi di erogazione
del servizio (stazioni, aeroporti, biglietterie, scuole, ospedali, etc.).
Cosa possono fare gli utenti per migliorare la qualità di queste comunicazioni? Possono segnalare alla Commissione di garanzia le carenze o gli inconvenienti da loro constatati. La Commissione, infatti, è da tempo impegnata nel miglioramento delle comunicazioni all'utenza e può sanzionare le aziende e le Amministrazioni che non forniscono un'adeguata e tempestiva comunicazione all'utenza.
Cosa comporta la regola della predeterminazione della durata dello sciopero? Per
suo effetto, sono anzitutto vietati gli scioperi a tempo indeterminato
(scioperi ad oltranza). Essa impone inoltre ai sindacati di indicare preventivamente
-e, cioè, all'atto della proclamazione- la durata dello sciopero.
Di tali notizie deve essere informata l'utenza, mediante le comunicazioni
delle Amministrazioni od Imprese e mediante i mass media (radiotelevisione,
stampa quotidiana).
Le regole in materia di preavviso e di predeterminazione della durata vanno sempre rispettate? La legge prevede due sole eccezioni. In base all'art. 2, comma 7, infatti, le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano agli scioperi in difesa dell'ordine costituzionale ed agli scioperi di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può comportare "l'azzeramento" del servizio? No. La legge dispone che, durante gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, siano, comunque, garantite le prestazioni indispensabili ( i c.d. servizi minimi) .
Chi decide quali prestazioni debbano considerarsi indispensabili, e quali, invece, possano essere sospese durante lo sciopero? La legge prevede a questo scopo un procedimento notevolmente articolato, al quale partecipano soggetti diversi: anzitutto, i sindacati dei lavoratori ed i datori di lavoro, che devono individuare, mediante accordi (o mediante codici di autoregolamentazione ove si trattasse di lavoratori autonomi); inoltre, le organizzazioni rappresentative degli utenti dei servizi pubblici essenziali, che esprimono il loro parere; infine, la Commissione di garanzia, chiamata a valutare se le prestazioni così individuate realizzino un equilibrato contemperamento tra il diritto di sciopero ed i diritti dell'utenza.
Che cos'è la Commissione di garanzia? È una pubblica autorità, in posizione di indipendenza, composta da nove esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, i quali sono nominati dal Presidente della Repubblica, su congiunta designazione dei Presidenti delle due Camere. I membri della Commissione durano in carica un triennio e possono essere confermati una volta sola.
Sono molti i servizi pubblici essenziali per i quali non esistono ancora accordi sulle prestazioni indispensabili valutati idonei dalla Commissione di garanzia? Prima dell'entrata in vigore della legge n° 83/2000, in quasi tutti i settori esistevano accordi nazionali che la Commissione ha potuto valutare idonei. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge del 2000 tutti gli accordi sono stati riconsiderati ai fini del loro adeguamento alle nuove previsioni.
Nei settori in cui manca l'accordo, lo sciopero può esercitarsi senza limiti? No. In primo luogo, per effetto delle regole sul preavviso e sulla predeterminazione della durata. Inoltre, perché l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili si impone, con effetto immediato, tanto alle Amministrazioni ed Imprese erogatrici dei servizi, quanto aì Sindacati ed ai lavoratori. Infine, nei settori sprovvisti di accordi valutati idonei, la Commissione di garanzia ha proceduto alla formulazione di proposte alle parti. Tali proposte elencano le prestazioni indispensabili, che, a giudizio della Commissione, vanno assicurate in caso di sciopero. Esse hanno una duplice funzione: anzitutto, sono rivolte a riaprire il negoziato; inoltre, hanno lo scopo di indicare -sia pur provvisoriamente e fino all'adozione di accordi che possano essere valutati idonei- i minimi di servizio che debbono essere garantiti in caso di sciopero.
In cosa consistono i minimi garantiti? La
natura dei minimi, dovendo tener conto delle caratteristiche tecniche
di ogni servizio, varia da servizio a servizio. In alcuni servizi, le
prestazioni indispensabili sono articolate in modo tale da assicurare
all 'utente finale un livello corrispondente a quello medio (o normale).
Questo è quanto, in particolare, accade per i servizi a rete (gas,
acqua, elettricità, telefono), i quali non subiscono praticamente
riduzioni in caso di sciopero.
Durante uno sciopero, l'utente può contare esclusivamente sui minimi di servizio? La
domanda impone una precisazione.
Come fa l'utente a sapere se, nel corso di uno sciopero, saranno erogati i soli minimi di servizio o se tale soglia sarà superata? In questa materia, la certezza assoluta è impossibile. Infatti, soltanto nel momento in cui lo sciopero viene attuato si può sapere quanto larga sia l'adesione dei lavoratori. Sono, però, possibili delle previsioni abbastanza attendibili.
In
base a quali elementi possono formularsi tali previsioni?
Come può l'utente avere notizia dei precedenti scioperi? Importantissimo,
a questo riguardo, è il ruolo dei mass media (quotidiani, radiotelevisione).
I quali, quando danno notizia di uno sciopero preannunciato, possono anche
informare il pubblico dell'incidenza sul servizio di precedenti scioperi
con analoghe caratteristiche proclamati dallo stesso sindacato. Stampa,
radio e televisione potrebbero, quindi -ad esempio -non limitarsi a comunicare
che per il giorno 20 settembre il sindacato X ha proclamato uno sciopero
di 4 ore nel settore del trasporto aereo. Potrebbero aggiungere -ad integrazione
della notizia -che lo stesso sindacato x ha attuato il 12 maggio uno sciopero
di quattro ore, il quale ha comportato .la cancellazione del 10% dei voli.
Che succede se i sindacati o i lavoratori non rispettano la legge sullo sciopero? Il comportamento dei sindacati che proclamano uno sciopero e quello dei lavoratori che vi aderiscono è sottoposto alla valutazione della Commissione di garanzia. Se la commissione accerta che i sindacati e i lavoratori non hanno rispettato la legge sullo sciopero dispone l'applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari. La legge prevede, inoltre, la possibilità che -ad iniziativa della Commissione di garanzia -i sindacati che si siano resi responsabili di violazioni della legge vengano esclusi dalle trattative per un periodo di due mesi. Possono essere sanzionate anche le aziende e le Amministrazioni erogatrici del servizio che non rispettano gli obblighi stabiliti dalla legge.
Esistono strumenti in grado di impedire che la materiale effettuazione di uno sciopero comprometta il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti all'utenza? La legge si occupa di questa ipotesi all'art. 8, il quale stabilisce che, quando esiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, la competente autorità di governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delegato, Prefetto) possa emanare ordinanze di precettazione dirette a garantire le prestazioni indispensabili, anche attraverso il differimento dello sciopero. Ma occorre precisare che anche la Commissione di garanzia può intervenire in via preventiva, indicando ai sindacati proclamanti le violazioni in cui rischiano di incorrere in occasione di uno sciopero, o invitandoli a riformulare o a differire scioperi proclamati in violazione delle regole legali e contrattuali.
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