COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione: 00/168-5. Organizzazione e programmi dell'attività della
Commissione, alla luce dell’approvazione del ddl di riforma della legge n.
146/1990.
(Seduta del 13.4.2000)
LA COMMISSIONE
VISTO l’art. 16, comma 1, della legge 11 aprile 2000, n. 83;
CONSIDERATO
1. che, in base a tale disposizione, alle violazioni commesse
anteriormente al 31 dicembre 1999 non si applicano le sanzioni di cui agli artt.
4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e che di conseguenza tali violazioni
non sono sanzionabili;
2. che, viceversa, stando alla lettera della legge, che sottrae alla
"sanatoria" le violazioni commesse successivamente al 31 dicembre
1999 ed entro la data dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000 che
modifica le sanzioni di cui agli artt. 4 e 9, tali violazioni risultano ancora
sanzionabili;
3. che l’irretroattività della legge n. 83/2000 impedisce comunque
l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 4 e 9 come modificati dalla
legge n. 83/2000;
4. che, malgrado i dubbi di legittimità che la prevista differenza di
trattamento tra violazioni commesse entro il 31 dicembre 1999 e violazioni
commesse successivamente, ma prima dell’entrata in vigore della legge, solleva,
apparendo priva di razionale giustificazione, la Commissione non può che dare
attuazione a quanto previsto dalla legge;
DELIBERA QUANTO SEGUE:
1. tutti i procedimenti relativi a presunte violazioni commesse prima
del 31 dicembre 1999 vanno archiviati;
2. i comportamenti tenuti tra il 1° gennaio 2000 e il 26 aprile 2000
(giorno di entrata in vigore della legge 83/2000) vanno valutati secondo le
norme previgenti.