COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 00/168-5. Organizzazione e programmi dell'attività della Commissione, alla luce dell’approvazione del ddl di riforma della legge n. 146/1990.

(Seduta del 13.4.2000)

LA COMMISSIONE

VISTO l’art. 16, comma 1, della legge 11 aprile 2000, n. 83;

CONSIDERATO

1. che, in base a tale disposizione, alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 non si applicano le sanzioni di cui agli artt. 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e che di conseguenza tali violazioni non sono sanzionabili;

2. che, viceversa, stando alla lettera della legge, che sottrae alla "sanatoria" le violazioni commesse successivamente al 31 dicembre 1999 ed entro la data dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000 che modifica le sanzioni di cui agli artt. 4 e 9, tali violazioni risultano ancora sanzionabili;

3. che l’irretroattività della legge n. 83/2000 impedisce comunque l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 4 e 9 come modificati dalla legge n. 83/2000;

4. che, malgrado i dubbi di legittimità che la prevista differenza di trattamento tra violazioni commesse entro il 31 dicembre 1999 e violazioni commesse successivamente, ma prima dell’entrata in vigore della legge, solleva, apparendo priva di razionale giustificazione, la Commissione non può che dare attuazione a quanto previsto dalla legge;

DELIBERA QUANTO SEGUE:

1. tutti i procedimenti relativi a presunte violazioni commesse prima del 31 dicembre 1999 vanno archiviati;

2. i comportamenti tenuti tra il 1° gennaio 2000 e il 26 aprile 2000 (giorno di entrata in vigore della legge 83/2000) vanno valutati secondo le norme previgenti.