COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione: 00/169-5.1) Orientamenti sull’art. 13, lett. a), l. n.
146/1990, innovato dall’art. 10 l. n. 83/2000
(Seduta del 4.5.2000)
LA COMMISSIONE
Visto l’art. 13, c. 1, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146,
così come innovato dall’art. 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, su proposta
del Prof. Rescigno, adotta unanime la seguente delibera;
CONSIDERATO
1. che, per l’attuazione delle disposizioni previste dalla l. n.
146/1990 come innovata dalla l. n. 83/2000, sono necessari – in taluni casi -
adeguamenti della disciplina contrattuale previgente per quanto riguarda i
lavoratori dipendenti e la introduzione – ove mancante - di una specifica regolamentazione
per quanto riguarda i lavoratori autonomi;
2. che a questo fine, rispetto ai lavoratori autonomi, la legge prevede
un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le categorie interessate
debbono proporre alla Commissione codici di autoregolamentazione per la
valutazione di idoneità;
3. che, trascorso inutilmente tale periodo, la Commissione ha l’obbligo
di emanare una regolamentazione provvisoria;
4. che pertanto è necessario stabilire quale regolamentazione si
applica nel periodo transitorio rispetto ai lavoratori autonomi;
5. che il medesimo problema si pone rispetto ai lavoratori dipendenti,
non essendo possibile né un immediato adeguamento degli accordi né la immediata
emanazione di provvisorie regolamentazioni da parte della Commissione (la quale
comunque non potrebbe intervenire se non dopo aver accertato la indisponibilità
delle parti);
6. che la legge 146/1990 prevedeva nella sua originaria formulazione
(art. 19, c.1) che le parti avessero allora sei mesi di tempo per stipulare gli
accordi sulle prestazioni indispensabili;
7. che, pertanto, per analogia sia con la disciplina prevista oggi per
i lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori
dipendenti, la Commissione ritiene che anche ai lavoratori dipendenti si
applica oggi la regola di un periodo transitorio di sei mesi entro il quale le
parti interessate debbono adeguare – ove necessario - gli accordi alla nuova
normativa;
8. che, trascorsi inutilmente i sei mesi di cui al punto precedente, la
Commissione ha l’obbligo di emanare provvisorie regolamentazioni in tutto
conformi alle innovazioni portate dalla legge n. 83/2000;
DELIBERA
1. ai lavoratori dipendenti si applica transitoriamente, fino
all’entrata in vigore di eventuali nuovi accordi valutati idonei o
all’emanazione delle provvisorie regolamentazioni ai sensi dell’art. 13, lett.
a), la regolamentazione derivante da accordi o da proposte della Commissione
già vigenti in base alla legge 146/1990;
2. scaduti sei mesi dall’entrata in vigore della legge 83/2000 (26
ottobre 2000), la Commissione, qualora non siano stati stipulati in detto
termine nuovi accordi o gli stessi vengano dichiarati non idonei, in tutto o in
parte, provvederà ad emanare le provvisorie regolamentazioni previste dalla
legge;
3. le astensioni collettive dei lavoratori autonomi, fino all’entrata
in vigore dei codici di autoregolamentazione valutati idonei oppure delle
provvisorie regolamentazioni della Commissione, sono disciplinate dalle
disposizioni della legge n. 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000, in
quanto applicabili;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica
(con invito ad inviarla a tutte le Amministrazioni pubbliche), al Ministro di
Grazia e Giustizia, all’ARAN, ed alle Associazioni e Confederazioni sindacali
(con invito ad inviarla alle rispettive Federazioni di categoria ed associate)
Confindustria, Cispel, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative,
Confcooperative, UNCI, AGCI, CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse,
Confetra, AGENS, ENEL, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane
SpA, UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL,
Unionquadri, ORSA, CUB;
RICHIEDE INOLTRE
ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. l), l. n. 146/1990, come innovata
dalla l. n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.