COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

Deliberazione: 00/173-3.2) Disciplina transitoria relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione

(Seduta del 18.5.2000)

 

 

“La Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 2, c. 2, l. n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, l’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, che debbono essere esperite preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, costituisce norma immediatamente precettiva.

 

Pertanto nel periodo transitorio, in attesa di un nuovo accordo relativo a tali procedure valutato idoneo o, in difetto, di una provvisoria regolamentazione della Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali già contenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata dall’art. 2, c. 2, l.n. 146/1990 come modificato dalla l. 83/2000.

 

A tal fine, la Commissione richiama alle parti l’opportunità che nella comunicazione della proclamazione dello sciopero sia data notizia dell’esperimento delle procedure predette, segnalando che - in mancanza di tale comunicazione - la Commissione provvederà all’immediata indicazione ed eventualmente all’invito di cui all’art. 13, lett. d), della l. n. 146/1990, come modificato dalla l. n. 83/2000”.