COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione: Disciplina relativa alle procedure amministrative di
conciliazione
(Seduta del 1 giugno 2000)
LA COMMISSIONE
in relazione all’espletamento delle procedure amministrative di
conciliazione di cui all’art. 2, c. 2 della legge n. 146/1990, così come
modificata dalla legge n. 83/2000, adotta unanime la seguente delibera.
CONSIDERATO
1. che l’art. 2, c. 2, della l. n. 146/1990 come modificato dalla l. n.
83/2000 subordina la legittimità della proclamazione dello sciopero al previo
esperimento del tentativo di conciliazione;
2. che in particolare, in mancanza di accordo valutato idoneo o di
provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione, o qualora le parti non
ritengano opportuno applicare le procedure specifiche concordate, la legge
prevede una procedura alternativa, davanti al Prefetto o al Comune in sede
locale, al Ministro del lavoro in sede nazionale;
3. che la legge non prevede un termine entro il quale tale tentativo di
conciliazione deve essere esperito;
4. che è contrario alla ratio
della legge e comunque all’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente
tutelato ipotizzare una dilazione eccessiva o addirittura a tempo indeterminato
dello sciopero a causa delle inerzia o del ritardo dell’autorità competente;
PRECISA
che qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei
cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta
dell’organizzazione sindacale, la Commissione riterrà adempiuto l’obbligo
dell’organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello
sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e
pertanto legittima – sotto tale profilo – la proclamazione dello sciopero
medesimo;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica
(con invito ad inviarla a tutte le Amministrazioni pubbliche), al Ministro di
Grazia e Giustizia, all’ARAN, ed alle Associazioni e Confederazioni sindacali
(con invito ad inviarla alle rispettive Federazioni di categoria ed associate)
Confindustria, Cispel, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative,
Confcooperative, UNCI, AGCI, CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse,
Confetra, AGENS, ENEL, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane
SpA, UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL,
Unionquadri, ORSA, CUB;
RICHIEDE INOLTRE
ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. l), l. n. 146/1990, come innovata
dalla l. n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.