COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 00/202-3.1 Orientamenti interpretativi della Commissione in materia di sanzioni individuali

(Seduta del 7.9.2000)

LA COMMISSIONE

per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni disciplinari individuali, a chiarimento di quanto deliberato nella seduta del 12 luglio 2000, precisa quanto segue:

1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell’organizzazione sindacale proclamante.

2. Ove la Commissione di garanzia abbia formulato la valutazione negativa del comportamento dell’organizzazione sindacale proclamante, e il comportamento individuale sia sanzionabile in quanto attuativo di modalità di esercizio dello sciopero illegittime, l’applicazione della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro è doverosa, ai sensi degli artt. 4 c.1 e 4 sexies, e 13 lett. i), l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000.

3. Ove si tratti invece di valutazione di comportamenti individuali la cui illegittimità prescinda dalla legittimità o meno del comportamento delle organizzazioni proclamanti delle illegittime modalità di esercizio del diritto di sciopero, e che eventualmente configurino un illecito disciplinare per violazione delle regole vigenti in materia di esercizio legittimo del diritto di sciopero, tale valutazione non è subordinata alla valutazione del comportamento dell’organizzazione sindacale da parte della Commissione di garanzia, salva tuttavia l’opportunità che – ove sullo sciopero di cui si tratta sia stato aperto dalla Commissione un procedimento – l’applicazione delle sanzioni individuali sia sospesa fino alla pronuncia della Commissione.

4. In ogni caso l’applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di legge e di contratto previsti per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.