COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione: 00/202-3.1 Orientamenti interpretativi della Commissione
in materia di sanzioni individuali
(Seduta del 7.9.2000)
LA COMMISSIONE
per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni disciplinari
individuali, a chiarimento di quanto deliberato nella seduta del 12 luglio
2000, precisa quanto segue:
1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, la
sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle
modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione
sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento
dell’organizzazione sindacale proclamante.
2. Ove la Commissione di garanzia abbia formulato la valutazione
negativa del comportamento dell’organizzazione sindacale proclamante, e il
comportamento individuale sia sanzionabile in quanto attuativo di modalità di
esercizio dello sciopero illegittime, l’applicazione della sanzione disciplinare
da parte del datore di lavoro è doverosa, ai sensi degli artt. 4 c.1 e 4 sexies, e 13 lett. i), l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000.
3. Ove si tratti invece di valutazione di comportamenti individuali la
cui illegittimità prescinda dalla legittimità o meno del comportamento delle
organizzazioni proclamanti delle illegittime modalità di esercizio del diritto
di sciopero, e che eventualmente configurino un illecito disciplinare per
violazione delle regole vigenti in materia di esercizio legittimo del diritto
di sciopero, tale valutazione non è subordinata alla valutazione del
comportamento dell’organizzazione sindacale da parte della Commissione di
garanzia, salva tuttavia l’opportunità che – ove sullo sciopero di cui si
tratta sia stato aperto dalla Commissione un procedimento – l’applicazione
delle sanzioni individuali sia sospesa fino alla pronuncia della Commissione.
4. In ogni caso l’applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà
avvenire nel rispetto degli obblighi di legge e di contratto previsti per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.