COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione:
00/210-4.1) Delibera interpretativa in materia di procedure di raffreddamento e
conciliazione
(Seduta del 21
settembre 2000)
LA COMMISSIONE
al fine di fornire a tutti i destinatari i necessari chiarimenti in
ordine ai contenuti della delibera 00/173 relativa alle procedure di
raffreddamento e conciliazione, su proposta della prof. Ballestrero, adotta la
seguente delibera interpretativa.
Nella interpretazione di quanto stabilito nella delibera 00/173 si
terranno distinti: 1) il regime transitorio delle procedure; 2) la nuova
disciplina "a regime" delle procedure.
1) Regime transitorio
Nella delibera 00/173, la Commissione ha stabilito che "le parti
dovranno applicare le regole procedurali già contenute negli accordi ancora
vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata
dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n.
83/2000". Pur valutando le possibili negative conseguenze che l'apertura
della via alternativa avrebbe potuto determinare, la Commissione non ha
ritenuto di poter limitare ai soli sindacati non firmatari di accordi
previgenti, ovvero ai sindacati firmatari, ma solo "d'intesa" con la
controparte, il ricorso alla via alternativa (conciliazione amministrativa).
Le regole procedurali, contenute in accordi stipulati prima
dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (e spesso risalenti ad epoca
precedente la stessa entrata in vigore della legge n. 146/1990), mantengono
(anche in virtù della citata delibera 00/173) la loro forza vincolante tra le
parti che le hanno sottoscritte. Su tali regole, tuttavia, la Commissione non
ha formulato una valutazione di idoneità. Prima che la legge espressamente lo
prevedesse, la Commissione riteneva infatti di doversi astenere da tale
valutazione, al fine di evitare che regole procedurali valutate idonee, dalle
quali indubbiamente derivano per le parti firmatarie obblighi di comportamento,
si trovassero ad essere indirettamente estese ad organizzazioni sindacali non
firmatarie, in possibile violazione del principio costituzionale di libertà
dell'organizzazione sindacale. In conseguenza di ciò, prima dell'avvento della
nuova legge, la violazione delle regole procedurali contrattuali non costituiva
inadempimento di prestazioni indispensabili, e dunque violazione censurabile
dalla Commissione in sede di valutazione dei comportamenti dei sindacati
proclamanti.
Sopravvenuta la legge n. 83/2000, l'esperimento preventivo delle
procedure di raffreddamento e conciliazione è entrato a pieno titolo tra gli
obblighi legali relativi alle modalità di proclamazione dello sciopero. Ad
avviso della Commissione, la disposizione (art. 2, comma 2) può ritenersi
immediatamente precettiva: infatti, mentre prevede che le procedure di
raffreddamento e conciliazione costituiscano contenuto obbligato degli accordi
e contratti collettivi ai quali è demandata la disciplina delle prestazioni
indispensabili da erogare in caso di sciopero, predispone una via alternativa
(la conciliazione in sede amministrativa), alla quale è possibile fare comunque
ricorso, in caso di difetto o di non utilizzazione delle procedure
contrattuali.
Per il periodo transitorio, mancando una disciplina generalmente
vincolante delle procedure che preveda sia la fase del raffreddamento del
conflitto sia la fase della conciliazione, ed essendo le previgenti procedure
contrattuali di raffreddamento rilevanti solo sul piano delle relazioni
contrattuali tra le parti, si può ritenere che - dal punto di vista della
valutazione dei comportamenti che compete alla Commissione - la procedura
amministrativa sia pienamente alternativa alla procedura contrattuale.
Tanto premesso, in questa fase transitoria e limitatamente ad essa, il
contenuto precettivo della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 è stato così
ricostruito dalla Commissione:
(a) obbligatorietà in ogni caso dell'esperimento preventivo di una
procedura conciliativa; (b) obbligo per le organizzazioni sindacali non
firmatarie di accordi in materia di adire la via della conciliazione
amministrativa prevista a tal fine dalla legge (art. 2, comma 2); c) libertà
per le parti firmatarie di previgenti procedure contrattuali di scegliere, di
comune accordo o unilateralmente, in alternativa alle procedure contrattuali di
conciliazione, la via della conciliazione
amministrativa.
Per quanto riguarda le parti firmatarie, stante che le discipline
convenzionali previgenti non sono state oggetto di valutazione di idoneità della
Commissione, le obbligazioni reciprocamente assunte rilevano esclusivamente sul
piano dei rapporti contrattuali e della relativa responsabilità per
inadempimento. Di conseguenza, mentre l'iniziativa unilateralmente assunta da
un sindacato firmatario di fare ricorso alla conciliazione amministrativa,
senza attivare la più complessa procedura contrattuale di raffreddamento e di
conciliazione può costituire inadempimento di un obbligo contrattuale, tale
iniziativa non è censurabile - in questa fase transitoria e limitatamente ad
essa - dalla Commissione, in quanto non integra gli estremi della violazione
dell'art. 2, comma 2. (il cui contenuto precettivo è per ora limitato, come si
è detto, all'esperimento preventivo di una procedura conciliativa, contrattuale
o amministrativa, alternativamente).
2) Disciplina "a regime"
Scaduto il termine di sei mesi concesso alle parti per concordare una
nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione conforme a
quanto disposto dalla legge (art. 2, comma 2), dovrà necessariamente entrare in
vigore una nuova disciplina di tali procedure.
Le procedure valutate idonee dalla Commissione saranno vincolanti per
entrambe le parti, non solo nel senso (ovvio) che il rispetto di esse sarà
rilevante sul piano dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ma anche nel
senso che il loro rispetto rileverà sul piano della correttezza dei
comportamenti valutabile dalla Commissione. Non potrà allora essere consentito
a nessuna delle parti di sottrarsi unilateralmente alla applicazione di regole
procedurali valutate idonee.
Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno,
d'intesa, non applicare le procedure contrattuali, adendo la via
amministrativa: di fatto, il mutuo dissenso dovrebbe manifestarsi nelle sole
eccezionali ipotesi nelle quali il conflitto possa trovare più facilmente
soluzione in quella sede.
Ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non
firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione non
potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso
rispetto del principio di cui all'art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di
imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che
coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa.
Nel caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di
assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste
dall'accordo valutato idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione
amministrativa prevista dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000.
A tale proposito è necessario sottolineare che la procedura
amministrativa non si pone in alternativa con l'intera procedura contrattuale
(di raffreddamento e di conciliazione), ma con la sola parte della procedura
contrattuale relativa alla conciliazione. Infatti, mentre la procedura in sede
amministrativa prevista dalla legge è esclusivamente una procedura di
conciliazione, la stessa legge prevede che gli accordi e i contratti collettivi
obbligatoriamente prevedano procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Al fine di garantire la parità di trattamento tra sindacati firmatari e
sindacati non firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione della "fuga
dal contratto", una pausa obbligatoria di raffreddamento del conflitto
dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non firmatari. A tal fine
si potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del
conflitto prevista negli accordi valutati idonei dalla Commissione, poiché
l'estensione di tale durata ai sindacati non firmatari non da luogo alle
difficoltà segnalate relativamente all'estensione delle procedure di conciliazione,
in quanto non impone vincoli che coinvolgono la sfera organizzativa del
sindacato.
S'intende che, ove le parti non abbiano provveduto in tempo utile alla
stipulazione degli accordi in materia di procedure di raffreddamento e di
conciliazione (che la Commissione suggerisce di contenere in una durata
complessivamente ragionevolmente compatibile con l'esercizio del diritto di
sciopero, adottando un iter non macchinoso), provvederà la Commissione ad
emanare una regolamentazione provvisoria delle procedure ai sensi dell'art. 13,
lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.