COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione: 00/225-4.1) Orientamenti della Commissione sulla legge
12 giugno 1990, n. 146/1990, alla luce dell’approvazione della legge 11 aprile
2000, n. 83
(Seduta del 12.10.2000)
LA COMMISSIONE
su proposta della prof. Ballestrero, adotta la seguente delibera
interpretativa.
1. La Commissione ritiene che l'art. 2, comma 2, della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, esprima il principio della
rarefazione delle azioni di sciopero, prevedendo che la continuità del servizio
pubblico essenziale non possa essere "oggettivamente compromessa"
dall'addensamento di "scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza".
2. Ad avviso della Commissione, l'immediata precettività del principio
di rarefazione è deducibile:
- dalla previsione dell'obbligo di inserire una disciplina degli
intervalli minimi tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione dello
sciopero successivo, imposto alle parti dei contratti collettivi e degli
accordi, nonché alla Commissione, nel caso in cui dovesse provvedere con
regolamentazione provvisoria;
- dalla ratio legis, poiché la
finalità perseguita dal legislatore, in questa come nelle altre disposizioni
che mirano a limitare il ricorso allo sciopero (così l'obbligatorio esperimento
preventivo di procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto),
sarebbe vanificata ove, nell'attesa (di durata indeterminata) di un idoneo
accordo tra le parti o, in difetto, dell'intervento suppletivo della
Commissione, fosse consentito ai soggetti sindacali di compromettere la
continuità di un servizio pubblico essenziale vulnerandone il funzionamento con
azioni di sciopero ravvicinate nel tempo.
3. Dal principio di rarefazione discendono - ad avviso della
Commissione - due regole (A e B), l'una necessaria, e perciò implicita, l'altra
esplicita.
In entrambi i casi la legge prevede che le regole siano completate,
mediante specificazione e quantificazione, ad opera della contrattazione
collettiva ovvero della regolamentazione provvisoria della Commissione.
Specificazione e quantificazione incidono sulla piena efficienza delle regole,
ma la mancanza di tale pur necessario completamento non paralizza del tutto
l'attuazione delle regole medesime. In attesa che un idoneo accordo tra le
parti o l'intervento suppletivo della Commissione provvedano a specificare e
quantificare gli intervalli che dovranno intercorrere tra un'azione di sciopero
e la proclamazione della successiva, possono infatti trovare applicazione
immediata:
- il principio di rarefazione (o non addensamento) delle azioni di
sciopero che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di
utenza;
- i frammenti sotto indicati delle due regole (A e B), che contengono
comandi in sé perfetti ed immediatamente precettivi, suscettibili di essere
attuati, anche in difetto di definizione della specifica misura della loro
attuazione.
A. Regola implicita: intervallo c.d. soggettivo.
La Commissione ritiene che la regola dell'intervallo c.d. soggettivo
sia deducibile in via interpretativa dalla formulazione dell'art. 2, comma 2,
nella parte in cui prevede che debbano intercorrete intervalli minimi tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.
Vero è che la legge collega direttamente la regola dell'intervallo
minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero
successivo alla finalità di evitare l'addensamento sullo stesso servizio di
scioperi ravvicinati, proclamati da diversi soggetti sindacali. Pare tuttavia
evidente che la finalità di evitare che la continuità del servizio sia
compromessa da scioperi troppo ravvicinati, debba a maggior ragione condurre a
ritenere implicita nel principio di rarefazione la regola dell'intervallo
minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero
successivo, quando si tratti degli scioperi proclamati dallo stesso soggetto
sindacale. Sarebbe infatti del tutto incoerente, e alla fine privo di senso,
imporre ai soggetti sindacali di distanziare la propria azione di sciopero da
quelle proclamate da altri, senza aver prima imposto a ciascun soggetto
sindacale di non proclamare scioperi troppo ravvicinati nel tempo. Peraltro, la
regola (implicita) dell'intervallo c.d. soggettivo costituisce, ad avviso della
Commissione, la premessa indispensabile per la funzionalità (e per la stessa
praticabilità) della regola (questa invece espressamente formulata nell'art. 2,
comma 2) che impone la rarefazione c. d. oggettiva delle azioni di sciopero
proclamate da diversi soggetti sindacali che incidano sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza.
La regola implicita dell'intervallo c.d. soggettivo è (logicamente)
scomponibile a sua volta in due frammenti (a e b).
A (a) Un primo frammento della regola esprime un comando in sé
perfetto, la cui attuazione non richiede il completamento ad opera delle parti
o, in via suppletiva, della Commissione.
La regola può essere formulata in questi termini:
- ciascun soggetto sindacale è tenuto a non proclamare uno sciopero
immediatamente dopo l'effettuazione (o la revoca legittima) dello sciopero
precedente;
- è fatto divieto al soggetto sindacale di proclamare scioperi "a
pacchetto" (divieto di proclamazioni plurime). Il divieto è implicito nel
principio di rarefazione formulato nell'art. 2, comma 2, secondo il quale deve
intercorrere un intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la
proclamazione dello sciopero successivo. Ogni proclamazione non può pertanto
avere ad oggetto che un solo sciopero, l'effettuazione o la legittima revoca
del quale apre la possibilità di proclamare un successivo sciopero. Indicazioni
nello stesso senso sono peraltro deducibili da altre disposizioni della stessa
legge, che fanno sempre riferimento ad una singola azione di sciopero (in
particolare: dall'art. 2, comma 1, nella parte in cui impone ai soggetti
proclamanti la comunicazione scritta delle modalità e delle motivazioni della
astensione dal lavoro; dall'art. 2, comma 2, nella parte in cui impone
l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione "prima
della proclamazione dello sciopero"; dall'art. 13, lett. d), nella parte
in cui prevede che la Commissione indichi immediatamente al sindacato
proclamante l'eventuale violazione di "intervalli minimi tra successive
proclamazioni").
A (b) Un secondo frammento della medesima regola consiste nella
definizione (o quantificazione) della durata dell'intervallo che deve
intercorrere tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello
sciopero successivo. Questo frammento della regola non è efficiente in assenza
della definizione della durata dell'intervallo che la legge rinvia alle parti,
o in difetto, alla Commissione.
In attesa della definizione della durata dell'intervallo, i comandi
espressi dal principio di rarefazione e dalla regola dell'intervallo soggettivo
(sub a) sono attuati facendo intercorrere tra l'effettuazione (o revoca) di uno
sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo un intervallo di tempo
ragionevole anche alla luce delle discipline vigenti.
B. Regola esplicita: rarefazione oggettiva.
La regola attribuisce agli utenti il diritto di usufruire con relativa
continuità del servizio, imponendo di conseguenza ai soggetti sindacali di
distanziare le azioni di sciopero che incidono sulla funzionalità di quel
servizio in modo tale da non ledere quel diritto.
Nella sua parte immediatamente precettiva, la regola implica, ad avviso
della Commissione:
B (a) che ogni soggetto sindacale proclami un solo sciopero per volta
(v. supra, sub A (a)), e che non possa proclamare un nuovo sciopero prima di
aver effettuato (o revocato) lo sciopero precedente. Per funzionare, senza dar
luogo ad abusi e distorsioni intollerabili, la rarefazione implica infatti che
sia vietato a ciascun soggetto sindacale "prenotare" calendari di
scioperi, che impedirebbero una equa distribuzione fra i diversi soggetti
sindacali delle opportunità di proclamare regolarmente gli scioperi;
B (b) che, nel proclamare uno sciopero, ciascun soggetto sindacale
debba tener conto che la data fissata per lo sciopero sia distanziata dalla
data prevista per altri scioperi, precedentemente proclamati da altri
sindacati, in modo che - complessivamente - la continuità del servizio non sia
vulnerata da uno stillicidio di scioperi.
Come già la regola dell'intervallo soggettivo, anche la regola della
rarefazione oggettiva contiene una seconda parte, consistente nella definizione
(o quantificazione) della durata dell'intervallo tra azioni di sciopero
proclamate da diversi soggetti sindacali. Questa parte della regola non è
efficiente in assenza della definizione della durata dell'intervallo che la
legge rinvia alle parti o, in difetto, alla Commissione.
In attesa della definizione – mediante idonei accordi o
regolamentazione provvisoria della Commissione - della durata dell'intervallo,
i comandi espressi dal principio di rarefazione e dalla regola di rarefazione
oggettiva sono attuati facendo intercorrere tra le azioni di sciopero
proclamate da diversi soggetti sindacali un intervallo di tempo ragionevole,
anche alla luce delle attuali discipline concordate.
4. La Commissione ritiene che la concreta efficienza della regola di
rarefazione oggettiva imponga, oltre all'applicazione di quanto previsto sub B
(a) e B (b), anche la definizione, sia pure in via approssimativa e
provvisoria, di criteri di orientamenti al fine della individuazione della
incidenza degli scioperi sul medesimo servizio finale o bacino di utenza. Ciò
si rende necessario per evitare che vengano considerati oggettivamente
addensati scioperi che, pur essendo ravvicinati, non ledono quel diritto degli
utenti di usufruire con relativa continuità di un servizio, che la regola della
rarefazione oggettiva intende salvaguardare.
5. La Commissione ritiene che un addensamento oggettivo possa
verificarsi in via esemplificativa, in caso di proclamazione ravvicinata
(a) a livello nazionale, di:
- scioperi nazionali che coinvolgano l'intero servizio (tutte le
categorie coinvolte nello stesso servizio);
- scioperi nazionali di una o più categorie coinvolte nello stesso
servizio, la cui astensione dal lavoro abbia effettiva incidenza sulla
funzionalità del servizio;
- scioperi aziendali, quando l'azienda operi su tutto il territorio
nazionale;
- scioperi locali che, per l'importanza del servizio su cui incidono o
per l'ampiezza del bacino di utenza, sono equiparabili negli effetti a scioperi
nazionali.
(b) a livello locale, di:
- scioperi locali (che incidano sullo stesso bacino di utenza di un
precedente sciopero locale o nazionale);
- scioperi locali, che pur non incidendo direttamente sullo stesso
bacino di utenza, siano proclamati "a scacchiera", provocando una
funzionalità del servizio "a singhiozzo", che complessivamente ne
comprometta la continuità.
6. Sulla base dell'orientamento interpretativo espresso, la
Commissione, in attesa che le parti definiscano idonee discipline degli
intervalli, darà ai soggetti sindacali proclamanti immediata indicazione della
eventuale violazione del principio di rarefazione (intervallo soggettivo e
rarefazione oggettiva) tra le azioni di sciopero, nonché del divieto di
proclamazioni plurime "a pacchetto".