COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Deliberazione:
00/226-4.2) procedure di raffreddamento e conciliazione
(Seduta del
12.10.2000)
1. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come
modificata dalla legge n. 83/2000, la proclamazione di ogni azione di sciopero
deve essere necessariamente preceduta dall'esperimento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione (si vedano in proposito le delibere
interpretative della Commissione 00/173 e 00/174).
La questione che si pone è se la regola debba essere applicata
nell'ambito di una medesima vertenza ad ogni sciopero successivo al primo (per
il quale siano state preventivamente esperite con esito negativo le previste
procedure), o se al contrario la regola debba valere solo per la prima azione
di sciopero.
2. Pare alla Commissione che l'applicazione rigida della regola che
impone l'esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e
conciliazione per gli scioperi successivi al primo nell'ambito di una vertenza
già aperta, potendo provocare di fatto una "inagibilità" pratica del
legittimo ricorso all'arma dello sciopero nella gestione di una vertenza, possa
produrre effetti certamente non voluti dal legislatore.
In considerazione di ciò, la Commissione ritiene che:
(a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere
ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero
successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal
precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni
nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto, tali da rendere utile
la riapertura di una procedura di conciliazione;
(b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi
idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza,
risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio
lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento
e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della
ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett.c), della legge n. 146/1990
come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla
possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto.
3. La Commissione si riserva in ogni caso l’esercizio dei poteri di cui
alla lettera c) e h) dell’art. 13, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge
n. 83/2000.