COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 00/226-4.2) procedure di raffreddamento e conciliazione

(Seduta del 12.10.2000)

 

1. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la proclamazione di ogni azione di sciopero deve essere necessariamente preceduta dall'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (si vedano in proposito le delibere interpretative della Commissione 00/173 e 00/174).

La questione che si pone è se la regola debba essere applicata nell'ambito di una medesima vertenza ad ogni sciopero successivo al primo (per il quale siano state preventivamente esperite con esito negativo le previste procedure), o se al contrario la regola debba valere solo per la prima azione di sciopero.

2. Pare alla Commissione che l'applicazione rigida della regola che impone l'esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione per gli scioperi successivi al primo nell'ambito di una vertenza già aperta, potendo provocare di fatto una "inagibilità" pratica del legittimo ricorso all'arma dello sciopero nella gestione di una vertenza, possa produrre effetti certamente non voluti dal legislatore.

In considerazione di ciò, la Commissione ritiene che:

(a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;

(b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett.c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto.

3. La Commissione si riserva in ogni caso l’esercizio dei poteri di cui alla lettera c) e h) dell’art. 13, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.