COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

Orientamenti della Commissione sulla legge 12 giugno 1990, n. 146/1990, alla luce dell’approvazione della legge 11 aprile 2000, n. 83.

Seduta del 20.7.2000

 

In relazione alla questione dell’espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di successiva adesione di diverse Organizzazioni sindacali, … omissis …, la Commissione adotta il seguente indirizzo:

"Ove si tratti di adesione, per la medesima vertenza e con le stesse motivazioni, ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali per il quale siano state esperite, con esito negativo, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, tali procedure non debbono essere ripetute dall’organizzazione sindacale che aderisce.

Ove, invece, si tratti di autonoma proclamazione inerente a differenti rivendicazioni (con mera coincidenza di data ed eventualmente di modalità), l’organizzazione sindacale proclamante dovrà esperire – come previsto dalla legge n. 83/2000 – le procedure anzidette preventivamente rispetto alla proclamazione."