COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Orientamenti della
Commissione sulla legge 12 giugno 1990, n. 146/1990, alla luce
dell’approvazione della legge 11 aprile 2000, n. 83.
Seduta del 20.7.2000
In relazione alla questione dell’espletamento delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione in caso di successiva adesione di diverse
Organizzazioni sindacali, … omissis
…, la Commissione adotta il seguente indirizzo:
"Ove si tratti di adesione, per la medesima vertenza e con le
stesse motivazioni, ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni
sindacali per il quale siano state esperite, con esito negativo, le procedure
di raffreddamento e di conciliazione, tali procedure non debbono essere
ripetute dall’organizzazione sindacale che aderisce.
Ove, invece, si tratti di autonoma proclamazione inerente a differenti
rivendicazioni (con mera coincidenza di data ed eventualmente di modalità),
l’organizzazione sindacale proclamante dovrà esperire – come previsto dalla
legge n. 83/2000 – le procedure anzidette preventivamente rispetto alla
proclamazione."