COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Lettera della Commissione inviata il 15 settembre 2000 a tutte le parti datoriali e le organizzazioni sindacali

 

La Commissione di garanzia richiama a tutti i soggetti interessati l’approssimarsi della scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 83/2000, fissato dalla legge medesima per l’emanazione dei codici di autoregolamentazione relativi alla definizione delle prestazioni indispensabili da erogare in caso di astensione dall’attività da parte dei lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori destinatari della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000).

Si ricorda che il termine di sei mesi è stato esteso dalla Commissione in via interpretativa anche alla definizione concordata delle prestazioni indispensabili relative ai lavoratori dipendenti (delibera 00/169), per cui si rende necessario: 1) l’adeguamento delle regole concordate a suo tempo valutate idonee dalla Commissione alle nuove disposizioni di legge; 2) la definizione di nuove regole concordate, ove gli accordi non fossero stati stipulati, ovvero non fossero stati valutati idonei in tutto o in parte dalla Commissione.

Il termine scadrà il 26 ottobre p.v. Ove le parti non provvedano a sottoporre in tempo utile la disciplina concordata al giudizio della Commissione, decorsi i termini previsti dalla legge per la verifica della indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, la Commissione procederà all’emanazione della regolamentazione provvisoria di cui all’art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

La Commissione ritiene opportuno ricordare alle parti che, a norma della vigente disciplina relativa all’esercizio dello sciopero nei pubblici servizi essenziali, gli accordi e contratti collettivi dovranno obbligatoriamente prevedere, oltre alle prestazioni indispensabili definite secondo i criteri, anche quantitativi, fissati dalla legge:

·         un intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo da parte di diverse organizzazioni sindacali, ove le astensioni siano tali da incidere sullo stesso servizio finale o sul medesimo bacino d’utenza e da compromettere la continuità del servizio pubblico, nonché un intervallo minimo fra le azioni di sciopero proclamate dalla stessa organizzazione sindacale (divieto di proclamazioni plurime "a pacchetto").