COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Lettera della Commissione inviata il 15 settembre
2000 a tutte le parti datoriali e le organizzazioni sindacali
La Commissione di garanzia richiama a tutti i soggetti interessati
l’approssimarsi della scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge n. 83/2000, fissato dalla legge medesima per l’emanazione
dei codici di autoregolamentazione relativi alla definizione delle prestazioni
indispensabili da erogare in caso di astensione dall’attività da parte dei
lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori destinatari della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 146/1990,
modificata dalla legge n. 83/2000).
Si ricorda che il termine di sei mesi è stato esteso dalla Commissione
in via interpretativa anche alla definizione concordata delle prestazioni
indispensabili relative ai lavoratori dipendenti (delibera 00/169), per cui si
rende necessario: 1) l’adeguamento delle regole concordate a suo tempo valutate
idonee dalla Commissione alle nuove disposizioni di legge; 2) la definizione di
nuove regole concordate, ove gli accordi non fossero stati stipulati, ovvero
non fossero stati valutati idonei in tutto o in parte dalla Commissione.
Il termine scadrà il 26 ottobre p.v. Ove le parti non provvedano a
sottoporre in tempo utile la disciplina concordata al giudizio della
Commissione, decorsi i termini previsti dalla legge per la verifica della
indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, la Commissione procederà
all’emanazione della regolamentazione provvisoria di cui all’art. 13, lett. a)
della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
La Commissione ritiene opportuno ricordare alle parti che, a norma
della vigente disciplina relativa all’esercizio dello sciopero nei pubblici
servizi essenziali, gli accordi e contratti collettivi dovranno obbligatoriamente prevedere, oltre alle
prestazioni indispensabili definite secondo i criteri, anche quantitativi,
fissati dalla legge:
·
un
intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello
sciopero successivo da parte di diverse organizzazioni sindacali, ove le
astensioni siano tali da incidere sullo stesso servizio finale o sul medesimo
bacino d’utenza e da compromettere la continuità del servizio pubblico, nonché
un intervallo minimo fra le azioni di sciopero proclamate dalla stessa
organizzazione sindacale (divieto di proclamazioni plurime "a pacchetto").