COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Lettera della Commissione inviata il 26 febbraio 2001 alle parti datoriali ed alle organizzazioni sindacali                                                                    

               

PREMESSO

1. che con delibera 00/173 del 18 maggio 2000 aveva disposto che "nel periodo transitorio, in attesa di un nuovo accordo valutato idoneo, o in difetto, di una provvisoria regolamentazione della Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali già contenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata dall’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";

                2. che le parti non hanno provveduto nei 10 mesi già trascorsi dall’entrata in vigore a concordare nuove regole procedurali e non hanno neppure disdettato gli accordi transitoriamente in vigore per le parti relative alla procedure di raffreddamento e conciliazione;

                3. che pur essendo scaduto da oltre tre mesi il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 83/2000, previsto per l’adeguamento delle discipline vigenti alla nuova legge, le parti non hanno ancora sottoposto alla Commissione, per la valutazione di idoneità ai sensi dell’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, una nuova disciplina concordata delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie;

                4. che si è creata una situazione di incertezza determinata dalla prevista alternativa tra le procedure di raffreddamento e conciliazione disciplinate dagli accordi e contratti collettivi transitoriamente in vigore e la più rapida procedura di conciliazione in sede amministrativa, incertezza che è fonte di tensioni e contrasti interpretativi;

                5. che al fine di garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legge, si rende necessaria e urgente la definizione di efficienti procedure adeguate alle specifiche finalità per le quali tali procedure sono previste dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

INVITA

                le organizzazioni sindacali e le controparti datoriali a provvedere sollecitamente alla definizione di regole procedurali da sottoporre alla valutazione di idoneità della Commissione, avvertendo che perdurando l’inerzia delle parti la Commissione procederà ai sensi dell’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.