COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Lettera della Commissione inviata il 26 febbraio 2001 alle parti datoriali ed alle organizzazioni sindacali
PREMESSO
1. che con delibera 00/173 del 18 maggio 2000 aveva disposto che
"nel periodo transitorio, in attesa di un nuovo accordo valutato idoneo, o
in difetto, di una provvisoria regolamentazione della Commissione, le parti
dovranno applicare le regole procedurali già contenute negli accordi ancora
vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata
dall’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000";
2. che le parti
non hanno provveduto nei 10 mesi già trascorsi dall’entrata in vigore a concordare
nuove regole procedurali e non hanno neppure disdettato gli accordi
transitoriamente in vigore per le parti relative alla procedure di
raffreddamento e conciliazione;
3. che pur essendo
scaduto da oltre tre mesi il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della
legge n. 83/2000, previsto per l’adeguamento delle discipline vigenti alla
nuova legge, le parti non hanno ancora sottoposto alla Commissione, per la
valutazione di idoneità ai sensi dell’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990 come
modificata dalla legge n. 83/2000, una nuova disciplina concordata delle
procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie;
4. che si è creata
una situazione di incertezza determinata dalla prevista alternativa tra le
procedure di raffreddamento e conciliazione disciplinate dagli accordi e
contratti collettivi transitoriamente in vigore e la più rapida procedura di
conciliazione in sede amministrativa, incertezza che è fonte di tensioni e
contrasti interpretativi;
5. che al fine di
garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legge, si rende
necessaria e urgente la definizione di efficienti procedure adeguate alle
specifiche finalità per le quali tali procedure sono previste dalla legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
INVITA
le organizzazioni
sindacali e le controparti datoriali a provvedere sollecitamente alla
definizione di regole procedurali da sottoporre alla valutazione di idoneità
della Commissione, avvertendo che perdurando l’inerzia delle parti la
Commissione procederà ai sensi dell’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990 come
modificata dalla legge n. 83/2000.