COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Valutazione
dei contenuti della nota trasmessa dalle CGIL, CISL e UIL in data 13 dicembre
2001, con riferimento agli esiti dell’audizione delle medesime organizzazioni
sindacali svoltasi il 5 dicembre 2001
(Seduta
del 21.3.2002)
Con riferimento alle osservazioni e proposte relative ad
alcuni aspetti applicativi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni, avanzate da codeste Organizzazioni Sindacali in occasione
dell’audizione del 5 dicembre 2001 e ribadite nella
memoria scritta del 12 dicembre 2001, questa Commissione esprime il seguente
avviso:
1.1 I
rapporti tra durata delle procedure di raffreddamento e
conciliazione pattuite negli accordi valutati idonei dalla Commissione e
la durata delle procedure amministrative sono stati già precisati con delibera
00/210 del 12.9.00, ai sensi della quale:
“Nel
caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di
assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste
dall'accordo valutato idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione
amministrativa prevista dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000.
A
tale proposito è necessario sottolineare che la
procedura amministrativa non si pone in alternativa con l'intera procedura
contrattuale (di raffreddamento e di conciliazione), ma con la sola parte della
procedura contrattuale relativa alla conciliazione. Infatti,
mentre la procedura in sede amministrativa prevista dalla legge è
esclusivamente una procedura di conciliazione, la stessa legge prevede che gli
accordi e i contratti collettivi obbligatoriamente prevedano procedure di
raffreddamento e di conciliazione.
Al
fine di garantire la parità di trattamento tra sindacati firmatari e sindacati
non firmatari di accordi sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione della
"fuga dal contratto", una pausa obbligatoria di raffreddamento del
conflitto dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non firmatari. A
tal fine si potrà ritenere estesa anche ad essi la
durata di raffreddamento del conflitto prevista negli accordi valutati idonei
dalla Commissione, poiché l'estensione di tale durata ai sindacati non
firmatari non da luogo alle difficoltà segnalate relativamente all'estensione
delle procedure di conciliazione, in quanto non impone vincoli che coinvolgono la
sfera organizzativa del sindacato”.
1.2 Circa
il richiesto riconoscimento delle “normali” trattative contrattuali tra le
controparti, già in corso al determinarsi della vertenza, come sostitutive
della procedura di raffreddamento e di conciliazione, questa Commissione ha già
fatto presente, nel corso dell’audizione in oggetto, che tale riconoscimento è
ammesso nei casi concreti in cui essa ritenga tali trattative
equiparabili alle procedure conciliative;
1.3 In
merito alla necessità di ripetizione delle procedure in caso di una pluralità
di scioperi per la medesima vertenza, si ricorda che la Commissione ha già
regolato la fattispecie con la delibera di orientamento
n. 00/226, di seguito riportata:
“1. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge n.
146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la proclamazione di ogni azione di sciopero deve essere necessariamente
preceduta dall'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione
(si vedano in proposito le delibere interpretative della Commissione 00/173 e
00/174).
La
questione che si pone è se la regola debba essere applicata nell'ambito di una
medesima vertenza ad ogni sciopero successivo al primo (per il quale siano
state preventivamente esperite con esito negativo le previste procedure), o se
al contrario la regola debba valere solo per la prima azione di sciopero.
2. Pare alla Commissione che l'applicazione rigida
della regola che impone l'esperimento preventivo delle procedure di
raffreddamento e conciliazione per gli scioperi successivi al primo nell'ambito
di una vertenza già aperta, potendo provocare di fatto
una "inagibilità" pratica del legittimo ricorso all'arma dello
sciopero nella gestione di una vertenza, possa produrre effetti certamente non
voluti dal legislatore.
In
considerazione di ciò, la Commissione ritiene che:
(a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle
procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si
tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve
distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel
frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del
conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di
conciliazione;
(b)
ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente
ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero
precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo
delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine
di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e
13 lett.c), della legge n. 146/1990 come modificata
dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di
trovare una soluzione pacifica del conflitto.
3. La Commissione si riserva in ogni
caso l’esercizio dei poteri di cui alla lettera c) e h) dell’art. 13, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.”.
1.4
In ordine alla possibilità di esclusione
dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione a livello
locale, nel caso di scioperi nazionali articolati a livello locale, la
Commissione esprime, in linea di principio, una valutazione favorevole,
riservandosi di esaminare, eventualmente, la questione nei singoli casi.
2)
Preavviso e rarefazione
2.1 Circa
la proposta di estensione a tutti i settori dei
servizi pubblici essenziali di un intervallo di un giorno per la rarefazione
oggettiva e di tre giorni per la rarefazione soggettiva, la Commissione ritiene
che questa non possa essere accolta, dovendosi tenere conto delle peculiarità
dei diversi settori.
2.2 In ordine alla possibilità che la proclamazione di uno
sciopero “normale” possa essere effettuata anche in costanza di uno sciopero
dello straordinario, rispettando solo il termine di preavviso, la Commissione
non la ritiene ammissibile, configurandosi lo sciopero “normale” come
un’autonoma azione di lotta, che deve essere proclamata rispettando i termini e
le procedure legali e contrattuali.
2.3 Circa
la fissazione di un preavviso massimo generalizzato di 20 giorni, la
Commissione ritiene tale termine troppo breve, anche considerando i termini di
preavviso minimi previsti in alcuni settori, che superano i 10 giorni.
3)
Interventi preventivi e delibere di invito
3.1 I
termini temporali di adozione degli interventi
preventivi ex art. 13, lett. d) della legge v146/1990 sono già stati precisati
con la Delibera della Commissione 01/57, che si riporta di seguito:
a) in linea generale
e salva diversa valutazione di opportunità da
parte del Commissario, l’indicazione ex
art. 13, lett. d), al fine di consentire
agli interessati di conformarsi a quanto indicato dalla Commissione, è inviata
agli interessati 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero;
b) quando si tratti
di scioperi la cui durata è prolungata nel tempo (scioperi dello straordinario,
sciopero articolato su più giornate) l’indicazione ex art. 13, lett. d) può
essere inviata anche a sciopero già iniziato, al fine di impedire il prodursi di ulteriori effetti
di uno sciopero illegittimo.
3.2 Circa
le modalità di correzione delle proclamazioni di
sciopero rispetto alle quali la Commissione abbia rilevato, con interventi
preventivi, violazioni della disciplina legale o convenzionale e, segnatamente,
della necessità o meno di procedere ad una nuova proclamazione, la Commissione,
con delibera n. 01/58, ha già espresso un orientamento in linea con le proposte
avanzate da codeste OO. SS. con riferimento ai vizi di
cui ai punti a) e c) della nota sindacale che si riscontra. Nel caso delle
violazioni di cui al punto b) (violazione delle regole sul preavviso,
rarefazione oggettiva, franchigia), la Commissione ritiene che occorra
procedere ad una nuova proclamazione dello sciopero, non potendosi disattendere
i requisiti procedurali imposti dalla legge.
4)
Scioperi confederali
Nel caso di sciopero proclamato a livello confederale, per
una vertenza di ambito pluricategoriale,
le procedure di raffreddamento e conciliazione debbono essere svolte allo
stesso livello, secondo le regole comuni.
In merito al secondo quesito, invece, salva l’ipotesi in cui
la proclamazione a livello confederale preveda già
compiutamente l’articolazione e le modalità dell’astensione per le diverse
categorie e comparti, gli scioperi dovranno essere specificamente proclamati
per le singole categorie e/o comparti, nel rispetto delle regole sul preavviso
previste nei diversi accordi o regolamentazioni.
5) Ambito di applicazione
degli accordi valutati idonei sulle prestazioni indispensabili.
Circa l’ambito di efficacia degli accordi sui servizi minimi valutati
idonei, la Commissione si è già pronunziata, nei termini sotto riportati:
“più
volte è stato ribadito il principio, ora supportato
anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/96, che gli accordi
valutati idoneamente dalla Commissione si impongono al rispetto di tutti i
soggetti coinvolti nel servizio, anche di quelli che non li abbiano
sottoscritti” (verbale 277 del 25 settembre 1997).
“...
la Commissione rileva che gli accordi sulle prestazioni minime si applicano
erga omnes a quanti sono di fatto
adibiti alla erogazione del servizio pubblico essenziale...” (verbale 419 del 19 aprile 2001).
6) Utilizzo del
referendum ai fini dell’effettuazione dello sciopero delle prestazioni di assistenza ai sorvoli nel settore del trasporto aereo.
La Commissione non ritiene che sussistano motivi per
modificare la vigente regolamentazione provvisoria
delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo, poiché il
referendum (introdotto per lo specifico settore con il carattere
dell’eccezionalità) non ha ad oggetto l’esercizio del diritto di sciopero, ma
l’ammissibilità di una modalità di sciopero i cui effetti sono particolarmente
gravi per gli utenti.
7) Superamento della provvisoria regolamentazione della Commissione per mezzo di accordo
collettivo
La Commissione
concorda che, ove nell’ambito di un settore si evidenzino peculiarità relative
ad una porzione dello stesso, queste possono formare oggetto di separato
accordo che, se valutato idoneo e coerente con il quadro offerto dalla
disciplina complessiva, diventerà un’autonoma disciplina del sub settore. In
via generale, comunque, la Commissione ritiene più
opportuno valutare accordi di settore o di livello nazionale, anziché accordi
aziendali o territoriali.