COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

 

Valutazione dei contenuti della nota trasmessa dalle CGIL, CISL e UIL in data 13 dicembre 2001, con riferimento agli esiti dell’audizione delle medesime organizzazioni sindacali svoltasi il 5 dicembre 2001

(Seduta del 21.3.2002)

 

 

Con riferimento alle osservazioni e proposte relative ad alcuni aspetti applicativi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avanzate da codeste Organizzazioni Sindacali in occasione dell’audizione del 5 dicembre 2001 e ribadite nella memoria scritta del 12 dicembre 2001, questa Commissione esprime il seguente avviso:

 

1. Procedure di raffreddamento e conciliazione

 

1.1 I rapporti tra durata delle procedure di raffreddamento e conciliazione pattuite negli accordi valutati idonei dalla Commissione e la durata delle procedure amministrative sono stati già precisati con delibera 00/210 del 12.9.00, ai sensi della quale:

“Nel caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'accordo valutato idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa prevista dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

A tale proposito è necessario sottolineare che la procedura amministrativa non si pone in alternativa con l'intera procedura contrattuale (di raffreddamento e di conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale relativa alla conciliazione. Infatti, mentre la procedura in sede amministrativa prevista dalla legge è esclusivamente una procedura di conciliazione, la stessa legge prevede che gli accordi e i contratti collettivi obbligatoriamente prevedano procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione della "fuga dal contratto", una pausa obbligatoria di raffreddamento del conflitto dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non firmatari. A tal fine si potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del conflitto prevista negli accordi valutati idonei dalla Commissione, poiché l'estensione di tale durata ai sindacati non firmatari non da luogo alle difficoltà segnalate relativamente all'estensione delle procedure di conciliazione, in quanto non impone vincoli che coinvolgono la sfera organizzativa del sindacato”.

 

1.2 Circa il richiesto riconoscimento delle “normali” trattative contrattuali tra le controparti, già in corso al determinarsi della vertenza, come sostitutive della procedura di raffreddamento e di conciliazione, questa Commissione ha già fatto presente, nel corso dell’audizione in oggetto, che tale riconoscimento è ammesso nei casi concreti in cui essa ritenga tali trattative equiparabili alle procedure conciliative;

 

1.3 In merito alla necessità di ripetizione delle procedure in caso di una pluralità di scioperi per la medesima vertenza, si ricorda che la Commissione ha già regolato la fattispecie con la delibera di orientamento n. 00/226, di seguito riportata:

“1. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la proclamazione di ogni azione di sciopero deve essere necessariamente preceduta dall'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (si vedano in proposito le delibere interpretative della Commissione 00/173 e 00/174).

La questione che si pone è se la regola debba essere applicata nell'ambito di una medesima vertenza ad ogni sciopero successivo al primo (per il quale siano state preventivamente esperite con esito negativo le previste procedure), o se al contrario la regola debba valere solo per la prima azione di sciopero.

 

2. Pare alla Commissione che l'applicazione rigida della regola che impone l'esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione per gli scioperi successivi al primo nell'ambito di una vertenza già aperta, potendo provocare di fatto una "inagibilità" pratica del legittimo ricorso all'arma dello sciopero nella gestione di una vertenza, possa produrre effetti certamente non voluti dal legislatore.

In considerazione di ciò, la Commissione ritiene che:

(a)  l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;

(b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett.c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto.

 

            3. La Commissione si riserva in ogni caso l’esercizio dei poteri di cui alla lettera c) e h) dell’art. 13, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.”.

 

1.4 In ordine alla possibilità di esclusione dell’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione a livello locale, nel caso di scioperi nazionali articolati a livello locale, la Commissione esprime, in linea di principio, una valutazione favorevole, riservandosi di esaminare, eventualmente, la questione nei singoli casi.

 

 

2) Preavviso e rarefazione

 

2.1 Circa la proposta di estensione a tutti i settori dei servizi pubblici essenziali di un intervallo di un giorno per la rarefazione oggettiva e di tre giorni per la rarefazione soggettiva, la Commissione ritiene che questa non possa essere accolta, dovendosi tenere conto delle peculiarità dei diversi settori.

 

2.2 In ordine alla possibilità che la proclamazione di uno sciopero “normale” possa essere effettuata anche in costanza di uno sciopero dello straordinario, rispettando solo il termine di preavviso, la Commissione non la ritiene ammissibile, configurandosi lo sciopero “normale” come un’autonoma azione di lotta, che deve essere proclamata rispettando i termini e le procedure legali e contrattuali.

 

2.3 Circa la fissazione di un preavviso massimo generalizzato di 20 giorni, la Commissione ritiene tale termine troppo breve, anche considerando i termini di preavviso minimi previsti in alcuni settori, che superano i 10 giorni.

 

 

3) Interventi preventivi e delibere di invito

 

3.1 I termini temporali di adozione degli interventi preventivi ex art. 13, lett. d) della legge v146/1990 sono già stati precisati con la Delibera della Commissione 01/57, che si riporta di seguito:

 

a)      in linea generale e salva diversa valutazione di opportunità da parte  del Commissario, l’indicazione ex art. 13, lett. d), al fine  di consentire agli interessati di conformarsi a quanto indicato dalla Commissione, è inviata agli interessati 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero;

 

b)      quando si tratti di scioperi la cui durata è prolungata nel tempo (scioperi dello straordinario, sciopero articolato su più giornate) l’indicazione ex art. 13, lett. d) può essere inviata anche a sciopero già iniziato, al fine di impedire il prodursi di ulteriori effetti  di uno sciopero illegittimo.

 

3.2 Circa le modalità di correzione delle proclamazioni di sciopero rispetto alle quali la Commissione abbia rilevato, con interventi preventivi, violazioni della disciplina legale o convenzionale e, segnatamente, della necessità o meno di procedere ad una nuova proclamazione, la Commissione, con delibera n. 01/58, ha già espresso un orientamento in linea con le proposte avanzate da codeste OO. SS. con riferimento ai vizi di cui ai punti a) e c) della nota sindacale che si riscontra. Nel caso delle violazioni di cui al punto b) (violazione delle regole sul preavviso, rarefazione oggettiva, franchigia), la Commissione ritiene che occorra procedere ad una nuova proclamazione dello sciopero, non potendosi disattendere i requisiti procedurali imposti dalla legge.

 

 

4) Scioperi confederali

 

Nel caso di sciopero proclamato a livello confederale, per una vertenza di ambito pluricategoriale, le procedure di raffreddamento e conciliazione debbono essere svolte allo stesso livello, secondo le regole comuni.

In merito al secondo quesito, invece, salva l’ipotesi in cui la proclamazione a livello confederale preveda già compiutamente l’articolazione e le modalità dell’astensione per le diverse categorie e comparti, gli scioperi dovranno essere specificamente proclamati per le singole categorie e/o comparti, nel rispetto delle regole sul preavviso previste nei diversi accordi o regolamentazioni.

 

 

5) Ambito di applicazione degli accordi valutati idonei sulle prestazioni indispensabili.

 

Circa l’ambito di efficacia degli accordi sui servizi minimi valutati idonei, la Commissione si è già pronunziata, nei termini sotto riportati:

 

            “più volte è stato ribadito il principio, ora supportato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/96, che gli accordi valutati idoneamente dalla Commissione si impongono al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di quelli che non li abbiano sottoscritti” (verbale 277 del 25 settembre 1997).

 

“... la Commissione rileva che gli accordi sulle prestazioni minime si applicano erga omnes a quanti sono di fatto adibiti alla erogazione del servizio pubblico essenziale...” (verbale 419 del 19 aprile 2001).

 

 

6)     Utilizzo del referendum ai fini dell’effettuazione dello sciopero delle prestazioni di assistenza ai sorvoli nel settore del trasporto aereo.

 

La Commissione non ritiene che sussistano motivi per modificare la vigente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo, poiché il referendum (introdotto per lo specifico settore con il carattere dell’eccezionalità) non ha ad oggetto l’esercizio del diritto di sciopero, ma l’ammissibilità di una modalità di sciopero i cui effetti sono particolarmente gravi per gli utenti.

 

 

7) Superamento della provvisoria regolamentazione della Commissione per mezzo di accordo collettivo

 

La Commissione concorda che, ove nell’ambito di un settore si evidenzino peculiarità relative ad una porzione dello stesso, queste possono formare oggetto di separato accordo che, se valutato idoneo e coerente con il quadro offerto dalla disciplina complessiva, diventerà un’autonoma disciplina del sub settore. In via generale, comunque, la Commissione ritiene più opportuno valutare accordi di settore o di livello nazionale, anziché accordi aziendali o territoriali.