| PRESTAZIONI GARANTITE NEL SERVIZIO DELLE AGENZIE DI RECAPITO |
La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata all'Azienda, che ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, con un preavviso minimo di quindici giorni e con indicazione della data, della durata e dell'orario dell'astensione dal lavoro.
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Lo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare una giornata lavorativa. Il suddetto limite di durata trova applicazione ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio.
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Tra uno
sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette
giorni.
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Non sono consentiti scioperi per singoli livelli, categorie, qualifiche, profili professionali.
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Lo sciopero non avrà luogo nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni referendarie o elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative.
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Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
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L'effettuazione
dello sciopero avrà riguardo alla integrità ed alla sicurezza dei lavoratori,
degli impianti e dei mezzi. A tal fine, in caso di sciopero, sarà assicurata in
ogni unità produttiva la presenza di un addetto per ogni turno giornaliero. In
relazione all'effettuazione di uno sciopero di durata superiore a due ore sono
considerate prestazioni indispensabili da assicurare ai sensi dell'art.2 della
Legge n.146/1990:
a) il servizio di accettazione dall'Amministrazione postale di
telegrammi e vaglia telegrafici;
b) i servizi di postalizzazione per conto di Enti, limitatamente
all'accettazione e all'inoltro all'Amministrazione postale delle raccomandate e
delle assicurate;
c) il servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline
precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa.
Per assicurare
le prestazioni indicate nell'articolo precedente, in ogni unità produttiva e
per ogni turno giornaliero sarà assicurata la presenza di uno o più addetti,
secondo le obiettive esigenze operative e tecnico-organizzative di ciascuna
Agenzia, che saranno definite di intesa con le Organizzazioni Sindacali
territorialmente competenti.
Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili come sopra individuate si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee. In ogni caso, i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti in occasione della successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati.
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Ai sensi e per
gli effetti dell'art.2 della Legge n.146/1990, l'Agenzia provvederà a
comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dello
sciopero, l'elenco e le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili
che saranno garantite e renderà nota la riattivazione del servizio in relazione
alla cessazione dell'astensione dal lavoro.
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