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prestazioni garantite

Settore Comunicazione

Agenzie di Recapito

PROCLAMAZIONE DURATA INTERVALLO MODALITÀ SOSPENSIONE FRANCHIGIE PRESTAZIONI GARANTITE COMUNICAZIONE

PROCLAMAZIONE

La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata all'Azienda, che ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, con un preavviso minimo di quindici giorni e con indicazione della data, della durata e dell'orario dell'astensione dal lavoro.

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DURATA

Lo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare una giornata lavorativa. Il suddetto limite di durata trova applicazione ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio.

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INTERVALLO

Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni.

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MODALITÀ

Non sono consentiti scioperi per singoli livelli, categorie, qualifiche, profili professionali.

Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione, il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le modalità ritenute più congrue.

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FRANCHIGIE

Lo sciopero non avrà luogo nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni referendarie o elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative.

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SOSPENSIONE

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

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PRESTAZIONI GARANTITE

L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo alla integrità ed alla sicurezza dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. A tal fine, in caso di sciopero, sarà assicurata in ogni unità produttiva la presenza di un addetto per ogni turno giornaliero. In relazione all'effettuazione di uno sciopero di durata superiore a due ore sono considerate prestazioni indispensabili da assicurare ai sensi dell'art.2 della Legge n.146/1990:

a) il servizio di accettazione dall'Amministrazione postale di telegrammi e vaglia telegrafici; b) i servizi di postalizzazione per conto di Enti, limitatamente all'accettazione e all'inoltro all'Amministrazione postale delle raccomandate e delle assicurate; c) il servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa.

Per assicurare le prestazioni indicate nell'articolo precedente, in ogni unità produttiva e per ogni turno giornaliero sarà assicurata la presenza di uno o più addetti, secondo le obiettive esigenze operative e tecnico-organizzative di ciascuna Agenzia, che saranno definite di intesa con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili come sopra individuate si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee. In ogni caso, i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti in occasione della successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati.

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COMUNICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge n.146/1990, l'Agenzia provvederà a comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dello sciopero, l'elenco e le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili che saranno garantite e renderà nota la riattivazione del servizio in relazione alla cessazione dell'astensione dal lavoro.

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