| PRESTAZIONI
GARANTITE NEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO |
Intervallo tra azioni di sciopero
Revoca dello sciopero proclamato
Astensione delle mansioni in voce e/o in video
La
proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci
giorni e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero.
Gli
scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello
sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del
successivo punto e).
I
soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le
motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l'ambito
territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di
successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza. Sono contrarie
all'Accordo le proclamazioni di astensioni dal lavoro carenti di tali
requisiti.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della normativa di legge.
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Nell'ambito
della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà
superare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le 48 ore consecutive.
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Intervallo tra
azioni di sciopero
L'intervallo
minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo non potrà essere comunque inferiore a sei giorni.
Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d'utenza, compromettono oggettivamente la continuità del servizio pubblico.
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Al
fine di consentire alla Rai - Radiotelevisione Italiana di fornire all'utenza
con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della L. 146/90, la
revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione
scritta da inviare tempestivamente - con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero - sia
all'Azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad
adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all'utenza l'informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le Parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità.
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In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprenscindibili per l'utenza dell'informazione radiotelevisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati.
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Al
fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del
diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà essere
assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettuazione delle
seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
In
caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali
prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale
giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o
indirettamente:
- alla trasmissione di eventi
che, per la loro peculiarità, vengano indicati espressamente con prossima
delibera dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- alle trasmissioni elettorali,
referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica
regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la
Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ed a quelle d'informazione ed
approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per
le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali - ivi
compreso l'eventuale periodo di ballottaggio - e per i due giorni successivi al
compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilità
di un Direttore di Testata ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
In tal caso l'elenco delle
anzidette trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sindacato;
- alle trasmissioni - diverse
dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai
successivi punti a), b), f) - destinate alle minoranze linguistiche ed
all'estero la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni
con le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre,
in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere
assicurati:
a. due giornali radio per il
primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il
terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b. due edizioni di ciascun
telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;
c. un'edizione del
telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
d. tre aggiornamenti del
servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per conentire
l'informazione anche ai non udenti;
e. due specifici TG di circa
sei minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f. due specifici GR per la
produzione informativa per gli Italiani all'estero curata da Rai International.
Di concerto tra Azienda, Testata, Usigrai e CDR interessato sarà verificata di
volta in volta l'opportunità di garantire alcune traduzioni in lingua straniera
dei GR;
g. due aggiornamenti
dell'offerta giornalistica aziendale in Internet.
I
notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei
comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilità del
Direttore di Testata, dai componenti il CdR o da giornalisti da questi
delegati; la conduzione dovrà essere effettuata nel rispetto degli standard
qualitativi del servizio, garantiti parimenti dal Direttore di Testata.
La
trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggiore
ascolto, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire un'uniforme
distribuzione nell'intero arco della giornata.
Per
tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione Rai ogni singolo CDR
organizzerà un presidio per fare fronte con tempestività ad eventuali
emergenze.
Le
intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di singole
testate.
Nel
caso di scioperi riguardanti uno o due TG Nazionali (TG1, TG2 e TG3) i
rispettivi CdR assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di
circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.
Non sono ammessi scioperi c.d. anomali, a singhiozzo o a scacchiera, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.
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Le
Parti, in ottemperanza alla delibera del 24.11.94 della Commissione di Garanzia
per l'Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si
danno atto che l'astensione "audio e/o video" sia da considerarsi a
tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla l.
146&1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Le
Parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al paragrafo
3 del presente regolamento, che:
- i
notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno trasmessi
in forma ridotta, sulla base delle direttive del Direttore di Testata, senza
complementarietà fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di
repertorio, mentre in caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno
letti dal conduttore;
- al
personale giornalistico aderente all'astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verrà
effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26
della retribuzione mensile;
- la disposizione di cui al punto precedente si applica altresì ai telecineoperatori, i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o video sono tenuti anch'essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal responsabile giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla copertura della documentazione giornalistica.
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