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prestazioni garantite

Settore Giustizia

Magistrati Ordinari

PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Costituiscono prestazioni indispensabili, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

- in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie; - in materia penale l'astensione, oltre che ai procedimenti e processi con imputati detenuti, non è consentita in riferimento all'incidente probatorio, al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati la cui prescrizione maturi durante l'astensione o nei successivi 90 giorni per i processi pendenti in Cassazione, 180 giorni per i processi pendenti in appello o in primo grado, un anno per i procedimenti in fase di indagini preliminari; - in materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale; - hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori; - debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni presenti.
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