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Settore Soccorso e Sicurezza Stradale

SOCCORSO E SICUREZZA STRADALE

PREAVVISO E REQUISITI DELLA PROCLAMZIONE DURATA INTERVALLO TRA AZIONI DI SCIOPERO FRANCHIGIE ED ESCLUSIONI SOSPENSIONE O REVOCA PRESTAZIONI INDISPENSABILI

PREAVVISO E REQUISITI DELLA PROCLAMZIONE

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal lavoro e deve essere comunicata ai soggetti di cui all’art.2, comma 1, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, con l’indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell’ambito aziendale o territoriale dello stesso. La proclamazione deve, altresì, precisare se si tratta del primo sciopero o di astensione successiva alla prima nell’ambito della stessa vertenza.

In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l’orario di inizio e l’orario finale dell’astensione per ciascun turno di servizio.

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DURATA

Per il personale addetto al servizio di soccorso meccanico, il primo sciopero di ogni vertenza non può superare le 24 ore. Le astensioni dal lavoro successiva alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare le 48 ore.

Per il personale autostradale addetto alla sicurezza, il primo sciopero di ogni vertenza non può superare le 4 ore per ciascun turno di lavoro. Le astensioni dal lavoro successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare l’intera giornata lavorativa.

Le astensioni dal lavoro devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

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INTERVALLO TRA AZIONI DI SCIOPERO

Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo - anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza - deve intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni.

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FRANCHIGIE ED ESCLUSIONI

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio; - dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo; - dal 24 aprile al 2 maggio; - dal 27 giugno al 4 luglio; - dal 27 luglio al 3 settembre; - dal 30 ottobre al 5 novembre; - dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonchè le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di Regioni, Provincie e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale; - dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali;

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

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SOSPENSIONE O REVOCA

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, per le informazioni all’utenza delle proclamazioni di scioperi.

Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.

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PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Si considerano prestazioni indispensabili, da garantire 24 ore su 24 (o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate) per tutte le giornate dell’anno in caso di sciopero quelle relative:

a) soccorso meccanico:      a.1) al funzionamento delle Centrali Operative, al fine di assicurare in modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso;      a.2) al funzionamento dei Centri di Soccorso Autostradale, in modo da garantire nel minore tempo possibile la rimozione del veicolo ogni qual volta sia da soccorrere un veicolo fermo, per avaria o incidente, sulla carreggiata, sulle rampe, sugli svincoli, sulla corsia di emergenza, nonché in aree di servizio o di parcheggio; b) sicurezza:      b.1) alla viabilità, in modo da garantire le condizioni di sicurezza del traffico, assicurando altresì gli opportuni interventi in caso di incidente o di altro evento;      b.2) al centro radio informativo, in modo da garantire continuativamente la ricezione e lo smistamento delle chiamate, nonché il collegamento tra tutti i soggetti interessati, affinché siano assicurati gli interventi necessari alla sicurezza dell’utenza e al soccorso sanitario;      b.3) al funzionamento degli impianti, al fine di assicurare l’effettuazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti punti b.1) e b.2);      b.4) alle attività di informazione sulla sicurezza relativamente all’intera rete autostradale. torna su
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