prestazioni garantite

Settore Trasporti

TAXI

SERVIZI GARANTITI MODALITÀ FASCE ORARIE DURATA INTERVALLO FRANCHIGIE REVOCA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

SERVIZI GARANTITI

Deve essere garantito il servizio di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati. Allo scopo, le modalità di attuazione devono essere stabilite, mediante accordi tra operatori raggiunti a livello locale, con il coinvolgimento, eventuale, delle Centrali di Radio Taxi. Le Centrali di Radio Taxi devono garantire la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio.

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MODALITÀ

Le modalità dell'astensione dal servizio devono essere autoregolate a livello locale mediante l'individuazione concordata tra gli operatori del numero adeguato di mezzi da riservare alla copertura del servizio per i trasporti sociali sopra individuati.

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FASCE ORARIE

Deve sempre essere garantito il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie:

a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 04.00 alle ore 8.00. torna su

DURATA

La prima astensione non può superare le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati. Le eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non possono superare la durata complessiva di 48 ore.

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INTERVALLO

Tra l’effettuazione di un’astensione dal servizio e la proclamazione della successiva, incidente sul medesimo bacino di utenza, devono intercorrere almeno quattro giorni, indipendentemente dal soggetto proclamante.

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FRANCHIGIE

Non possono essere effettuate sospensioni del servizio nei seguenti periodi:

a) periodo natalizio, dal giorno 17 dicembre al giorno 7 gennaio; b) periodo pasquale: le tre giornate che precedono e seguono la Pasqua; c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto e dal 28 agosto al 5 settembre, dal 30 ottobre al 5 di novembre; d) periodi elettorali nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto.

Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

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REVOCA

La revoca o la sospensione delle agitazioni devono essere adeguatamente comunicate alle autorità di cui all’art. 2 almeno cinque giorni prima, salvo che la revoca o la sospensione siano determinate dal raggiungimento di accordi con le controparti interessate ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia di cui all’art. 12 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, o dell’Autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 della stessa legge.

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SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L’astensione dal servizio di taxi deve essere comunicata al sindaco od ai sindaci del o dei comuni interessati con almeno dieci giorni di anticipo. Devono essere contestualmente comunicate alle medesime autorità le modalità di articolazione della stessa.

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