prestazioni garantite
Settore Trasporti
TRASPORTO URBANO/EXTRAURBANO
FRANCHIGIE CONCOMITANZA DI SCIOPERI O MANIFESTAZIONI AVVENIMENTI ECCEZIONALI PREAVVISO E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA REVOCA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO RAREFAZIONE DURATA E MODALITÀ DELLO SCIOPERO SCIOPERO A SCACCHIERAFRANCHIGIE
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio; - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre; - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie; - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all’art. 2 lett.b).
torna suCONCOMITANZA DI SCIOPERI O MANIFESTAZIONI
Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza.
torna suAVVENIMENTI ECCEZIONALI
In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o dì calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.
torna suPREAVVISO E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA
Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall’art. 2, comma 1 della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.
torna suREVOCA
Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art.8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell’effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all’azienda il rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all’utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.
torna suPROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO
a) ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedentemente indetto; b) al fine di consentire un’applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell’attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.I periodi di franchigia di cui all’art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.
torna suRAREFAZIONE
a) in via sperimentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell’area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda; b) tra l’effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero; c) a garanzia del rispetto dell’obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione. torna suDURATA E MODALITÀ DELLO SCIOPERO
a) il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell’intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza; b) dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fascie sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive; c) il servizio all’utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l’ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero; d) nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell’utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. torna suSCIOPERO A SCACCHIERA
Per tutte le vertenze che interessano una o più unita produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.
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