RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
(27.1.1995 - 28.7.1995)
1. Premessa
La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali presenta al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati la decima relazione semestrale sulla propria attività. Il periodo considerato va dal 27 gennaio 1995 al 28 luglio 1995. Nel semestre hanno avuto luogo 23 sedute plenarie della Commissione e 44 sedute di sottocommissioni; vi sono state 109 audizioni e 2 tentativi di conciliazione.
Di questa relazione, la prima parte considera l'attività della Commissione riguardante la produzione delle regole sulle prestazioni indispensabili; la seconda l'attività riguardante il controllo sull'applicazione e sul rispetto delle regole legali e contrattuali, comprensiva dell'attività consultiva e di indirizzo. Seguiranno alcuni cenni sul "Forum" svoltosi il 13.7.1995 e sull'attuale stato organizzativo della Commissione.
2. La produzione delle regole sulle prestazioni indispensabili ex l. n. 146/1990.
2.1. Valutazione di accordi
Nel semestre considerato sono stati valutati, in base all'art. 13, lett. a) prima parte, 251 accordi (nazionali e decentrati a livello locale o aziendale) sulle prestazioni indispensabili da garantire durante l'attuazione di scioperi, contro i 209 del semestre precedente: 95 accordi sono stati ritenuti idonei a garantire il contemperamento fra diritti della persona costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero (per la maggior parte si tratta di accordi di Enti locali - 63 - e, in misura minore, degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione - 22).
Questi dati dimostrano che il processo di completamento del sistema di regole contemplato dalla legge n. 146/1990 è ancora in corso; l'apprezzabile grado di '"assimilazione" sociale della legge che oggettivamente si riscontra non riguarda però in modo omogeneo i diversi settori dei servizi essenziali. Significativo è l'esempio del settore del trasporto aereo, un settore certamente fra i più complessi sotto il profilo "strutturale" data la pluralità ed eterogeneità di soggetti e professionalità il cui apporto è necessario all'erogazione del servizio. Qui c'è stato un solo accordo - quello Alitalia, Intersind e Assaeroporti, concluso proprio in questo semestre - che copre parzialmente il settore, disciplinato, per il resto, dalle regole proposte dalla Commissione. La mancanza di accordi completi e soddisfacenti permane purtroppo in altri grandi servizi pubblici, come il trasporto ferroviario e la RAI.
Tra gli accordi valutati idonei vanno ricordati, oltre all'accordo Alitalia-Intersind-Assaeroporti, appena citato, gli altri accordi stipulati a livello nazionale: Banca d'Italia; Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali; Ufficio Italiano Cambi. Per l'accordo Alitalia-Intersind-Assaeroporti la Commissione si è riservata di riesaminare la delibera di idoneità dopo un periodo di sperimentazione dell'intesa.
Nel settore sanitario, in difetto di accordo nazionale, si è fatto riferimento per la valutazione degli accordi di livello decentrato alla proposta della Commissione, la quale, ovviamente, costituisce un parametro duttile, suscettibile di adeguamenti in relazione alle peculiarità dei singoli contesti.
Particolare attenzione la Commissione ha rivolto alla struttura della contrattazione e alla necessità di conservarne la coerenza interna. Sicché, nella valutazione degli accordi decentrati nazionali o locali, decisiva è stata la conformità agli accordi di livello superiore, ferma restando l'opportunità di considerare taluni scostamenti obiettivamente giustificati e motivati.
Nel semestre in oggetto non si registra alcuna valutazione di inidoneità degli accordi sulle prestazioni indispensabili. Tuttavia in alcuni casi la Commissione non ha potuto valutare nel merito la disciplina definita dalle parti sociali: o per la mancata acquisizione del parere (non vincolante ma obbligatorio) delle organizzazioni degli utenti, espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990; oppure per la non chiara indicazione delle modalità di funzionamento ordinario dei servizi, le quali costituiscono il necessario riferimento per la valutazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero.
2.2. Valutazione di determinazioni unilaterali sindacali e datoriali.
Sebbene il quadro delle regole contrattate vada arricchendosi, anche in questo semestre sono stati sottoposti al giudizio della Commissione alcuni codici di autoregolamentazione. Come in passato, essa ha valutato questi atti nello spirito della legge n. 146/1990, che privilegia decisamente gli accordi quale fonte di determinazione delle prestazioni indispensabili.
In ossequio a tale "voluntas legis", è stato ribadito più di una volta che, se esistono accordi valutati idonei dalla Commissione, questi fissano dei minimi inderogabili da eventuali codici di autoregolamentazione.
In particolare, il solo codice adottato dal Sindacato Ostetriche Italiane ha conseguito una valutazione di idoneità (delibera del 2.2.1995). Sono invece stati giudicati "non idonei" i codici di autoregolamentazione adottati dalla Libera Associazione di Base per il Ministero dell'Interno (delibera del 16.2.1995), dal Nuovo Sindacato Finanziari per il Ministero delle Finanze (delibere del 23.3.1995 e 30.6.1995), dall'Associazione Beni Culturali (delibera del 23.3.1995), dalla Federazione Nazionale Cobas Regioni-Enti Locali (delibera del 30.6.1995), dall'Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione (delibera del 6.7.1995).
D'altro canto, gli stessi soggetti erogatori dei servizi dimostrano di aver ormai ben compreso il principio "consensualistico" che regge la l. 146: solo eccezionalmente, sono sottoposte alla valutazione della Commissione regole da essi determinate unilateralmente (ad es.: delibera del 30.6.1995).
2.3. Promozione di accordi
Altra conseguenza di quanto detto è la persistente centralità, nell'attività della Commissione, della promozione degli accordi. Sia nella determinazione delle regole, sia nella valutazione dei comportamenti, la Commissione ha sempre stimolato le parti sociali ad avviare o chiudere negoziati sulla disciplina del conflitto, assicurando la sua disponibilità a facilitare il positivo esito dei medesimi. A tal fine, le audizioni svolte sono state 109.
I tentativi di conciliazione sono stati due. Per l'EAC Autolinee S.n.c. di Battipaglia (del 23.2.1995), l'intervento della Commissione si è concluso con la formulazione di una proposta.
In alcune ipotesi vi è stata una formale delibera di invito a stipulare un'intesa sulle prestazioni indispensabili (Wagon Lits del 23.3.1995, Università degli Studi di Pisa del 30.3.1995, Navigazione FS Messina del 30.6.1995, Ospedale Maggiore di Milano del 26.7.1995, oltre a diversi casi nel settore del trasporto locale).
Menzione particolare meritano due casi specifici.
Il primo riguarda la disciplina dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili presso il Ministero dell'Interno. Secondo il Ministero, l'art. 20 della l.146/90, nel far salva la l. 121/81 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), avrebbe mantenuto in vigore pure il titolo III del d.P.R. 340/82 che attua la delega conferita dall'art. 48 della medesima l. 121 al Governo per la definizione di norme di garanzia dei "servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno" (in senso conforme si è pronunciato il Consiglio di Stato). La Commissione, invece, sia per la lettera dell'art. 20 della l. 146/1990 sia perché il d.P.R. n. 340/1982 costituisce una normativa autonoma rispetto alla legge n. 121/1981, ha ritenuto applicabile la l.146 anche al personale civile del Ministero dell'Interno.
Il secondo caso che merita di essere segnalato concerne lo sciopero nazionale dei gestori di impianti di distribuzione del carburante. Al riguardo la Commissione, dopo aver ribadito, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, che le astensioni collettive dei gestori senza dipendenti sono configurabili come azioni di sciopero, rientranti in quanto tali nel campo di applicazione della l. n. 146/90, ha invitato le organizzazioni FAIB/Confesercenti, FIGISC/Confcommercio e FEGICA/Cisl a dotarsi di un codice di autodisciplina da sottoporre alla sua valutazione.
3. L'applicazione dei principi della legge.
3.1. Valutazione dei "comportamenti".
230 delibere della Commissione concernono comportamenti di proclamazione e di adesione a scioperi.
In via preliminare va ricordato che la Commissione, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/1995, ha ritenuto di anticipare l'effettuazione degli incombenti istruttori, disponendo che ad ogni richiesta di valutazione la Segreteria trasmetta gli atti introduttivi alle organizzazioni sindacali e/o datoriali, cui vengono dati 15 giorni di tempo per eventuali comunicazioni. Ciò nonostante, in alcuni casi la Commissione ha preso direttamente deliberazioni di carattere istruttorio, richiedendo alle parti ulteriori chiarimenti, documentazioni ed informazioni sulle astensioni.
Le valutazioni negative sono state 88. La maggior parte attengono al settore dei trasporti, il quale si caratterizza per una notevole frammentazione dei soggetti sindacali e per una forte conflittualità, con persistente inosservanza di talune parti della legge.
In 43 casi il comportamento sindacale è stato ritenuto legittimo o, comunque, non sono stati riscontrati i presupposti per una valutazione negativa.
Le violazioni che hanno invece portato ad una valutazione negativa hanno riguardato in misura pressoché uniforme tutte le regole previste da fonti legali, convenzionali o da proposte della Commissione.
Numerose sono state le violazioni in materia di preavviso: sia di quello legale di 10 giorni, sia di eventuali maggiori termini previsti da fonti negoziali o da codici di autoregolamentazione. La Commissione ha più volte ribadito che detti termini debbono essere rispettati anche nel caso di adesione a scioperi proclamati da altri soggetti o di conferma di agitazioni genericamente preannunciate: deve essere, infatti, comunque consentito al soggetto erogatore del servizio di comunicare all'utenza, almeno 5 giorni prima dello sciopero, i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione. Così pure è stato confermato l'orientamento secondo cui il termine di preavviso deve essere osservato anche in caso di differimento dell'astensione, equivalendo, questo, a una nuova proclamazione.
Per quanto concerne la delicata questione del cd. "effetto annuncio", la Commissione ha confermato l'orientamento secondo cui la revoca intempestiva non è suscettibile di valutazione negativa solo se "giustificata" (se, conseguente, cioè, ad accordo, a convocazione della controparte, ad invito della Commissione o di altra Autorità).
La Commissione, inoltre, è intervenuta più volte in materia di durata delle astensioni dal lavoro, censurando la mancata predeterminazione dell'estensione temporale dello sciopero o la violazione del suo limite massimo, stabilito da accordi, codici o proposte della Commissione.
Frequenti anche le decisioni in materia di mancata predeterminazione, negli atti di proclamazione, delle prestazioni indispensabili: spesso le organizzazioni sindacali si sono limitate a generiche dichiarazioni di osservanza dei codici di autoregolamentazione (del cui valore già si è detto) o della legge n. 146/1990, senza far menzione delle discipline attuative, contenute in accordi, o, in difetto di questi, di proposte della Commissione. Talora, infine, hanno utilizzato formule confuse e imprecise, tali da impedire l'esatta conoscenza di tempi e modalità dello sciopero.
Non meno frequenti gli interventi della Commissione che hanno riguardato il mancato rispetto del periodo di intervallo fra un'astensione dal lavoro e l'altra, previsto da fonti negoziali, da codici di autoregolamentazione o da proposte della Commissione.
In tali ipotesi la Commissione ha, di volta in volta, invitato gli agenti sindacali: a) a riformulare gli atti di proclamazione, "precisando e riconsiderando le modalità di attuazione dello sciopero" secondo quanto disposto dalla legge 146/1990 o dagli accordi nazionali o aziendali; b) ad attenersi a precedenti delibere della Commissione; c) a garantire comunque, nel corso dell'agitazione, le prestazioni indispensabili; d) a revocare o differire le agitazioni irregolarmente proclamate.
Si deve segnalare che la conflittualità in taluni settori è aggravata dall'esistenza di un crescente numero di soggetti proclamanti lo sciopero, che rende assai difficile il raffreddamento del conflitto, oltre naturalmente ad aggravare il problema dell'"effetto-annuncio" degli scioperi revocati.
3.2. Forme anomale di agitazione sindacale e competenza della Commissione.
La Commissione, infine, ha frequentemente dovuto affrontare la delicata casistica, che appare in crescita, delle forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero, ed ha confermato in più occasioni l'orientamento secondo cui esse non rientrano nella sua competenza, così come non vi rientra ovviamente la valutazione, pur non di rado richiesta, dell'antisindacalità della condotta datoriale. Al contrario, vi rientra la valutazione dell'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, legittimamente richieste e funzionali all'erogazione del servizio, nonché dell'astensione per assemblea sindacale, qualora questa venga utilizzata come strumento di autotutela.
In nessun caso è stata richiesta formalmente alla Commissione la valutazione del comportamento del soggetto erogatore del servizio. Ciò in passato è invece accaduto: evidentemente si è compresa l'"asimmetria" della l. 146/90 - da più parti ritenuta ingiustificata -, per cui la Commissione può valutare e sanzionare il solo operato delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, escludendosi ogni giudizio sui comportamenti "datoriali", che non di rado sono all'origine dei conflitti e della mancata garanzia degli utenti.
3.3. Il problema della protesta degli avvocati
Vi è da registrare infine l'attenzione dedicata dalla Commissione allo stato di agitazione della categoria forense (seduta del 15.6.1995). Se è indubbio che le astensioni collettive degli avvocati dalle attività giudiziarie si ripercuotono sull'amministrazione della giustizia, che la legge n. 146/1990 include tra i servizi pubblici essenziali, non è altrettanto certo che siffatte astensioni degli avvocati possano ricondursi senz'altro all'esercizio del diritto di sciopero (unica forma di protesta collettiva regolata dalla legge n. 146/1990). La Commissione invierà, pertanto, una relazione ai Presidenti delle Camere.
4. Attività consultiva e di indirizzo
4.1 In generale
In risposta a quesiti sollevati dalle parti sociali, la Commissione ha espresso pareri riguardanti l'interpretazione e l'applicazione sia di norme della l. n. 146/90, sia di singole clausole di accordi o di proprie proposte. Le questioni affrontate sono di vario genere, ma tutte di un certo rilievo per la maggiore chiarezza del quadro giuridico e, quindi, per lo sviluppo di una "cultura" del conflitto.
La Commissione ha avuto modo di pronunciarsi anzitutto su profili di carattere generale della l. 146/90.
In materia di sanzioni, ha affermato la regola secondo cui le sanzioni collettive di cui all'art. 4, co. 2, vanno applicate ai sindacati proclamanti lo sciopero in base al criterio quantitativo della frazione di permessi e contributi agli stessi spettanti nelle Amministrazioni o imprese interessate dalla proclamazione (delibera 23.2.1995).
Di un certo rilievo la delibera del 30.3.1995, in cui si è ritenuto che, in un comune nel quale il servizio di vigilanza urbana disponga di una sola unità di personale, la garanzia del diritto di sciopero implichi il ricorso alla "reperibilità" dell'unità predetta.
In più di un'occasione la Commissione è poi intervenuta sull'ambito di operatività della normativa. Come nel caso, già accennato, in cui ha ribadito la necessità del preavviso per le assemblee sindacali, soprattutto quando manifestamente indette in un luogo dello sciopero (delibera 20.7.1995). Oppure nel caso in cui ha considerato il servizio di elicotteri di collegamento tra la terraferma e le piattaforme poste in mare alla stregua dei collegamenti "da" e "per" le isole e, come tale, da garantire secondo la proposta della Commissione per il settore del trasporto aereo del 23.6.1994. E ancora nel caso in cui ha escluso che il rifiuto, da parte dei docenti della scuola, di adottare nuove schede di valutazione e di scegliere i libri di testo rientri nella tipologia delle azioni di autotutela garantite dall'art. 40 Cost.
Da ricordare anche le delibere tese a uniformare la disciplina nel caso di prestazioni indispensabili identiche, ma svolte da personale appartenente a diversi comparti (personale dei Comparti "Sanità" ed "Enti locali" addetto al servizio scolastico: delibere 23.3.1995; 6.4.1995)
4.2 Sulla sent. n. 57/97 della Corte Costituzionale
Passando alle delibere di indirizzo, in primo luogo vanno menzionate quelle originate dalla già citata sentenza n. 57/95 della Corte Costituzionale. La pronuncia della Corte ha implicazioni rilevanti sulle modalità di esercizio del potere sanzionatorio e, più in generale, sul ruolo della Commissione nell'impianto della legge.
La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146/1990 nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale avvenga su indicazione della Commissione; b) in via consequenziale, dell'art. 13, lettera c), nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4. E' stata invece ritenuta non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12.
Rinviando al n. 3.1 per quanto riguarda gli adempimenti istruttori nei procedimenti di valutazione dei comportamenti, è da ricordare che la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'incidenza della sent. 57/95 sulle valutazioni negative precedenti all'emissione della sentenza: è stato cioè chiesto alla Commissione se occorresse una "integrazione" delle pronunce emesse prima della sentenza.
La Commissione, con delibera dell'11.5.1995 - dopo aver sottolineato la necessità, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (G.U. I° serie speciale, n. 9 del 1.3.1995), della sua preventiva valutazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2 - ha affermato che le valutazioni negative anteriori alla pronuncia della Corte costituiscono condizione necessaria e sufficiente all'irrogazione della sanzione, a meno che non siano addotti ulteriori elementi di giudizio.
Seguendo questa stessa impostazione, in una successiva delibera (27.7.1995), la Commissione ha ritenuto che, qualora precedentemente alla sentenza costituzionale si sia proceduto direttamente all'irrogazione di sanzioni e si chieda poi l'intervento della Commissione, questo potrà realizzarsi soltanto a conclusione del predetto procedimento istruttorio.
4.3 Sul rinnovo dei contratti collettivi nell'impiego pubblico
Altro evento di rilievo verificatosi nel periodo in esame è il rinnovo dei contratti pubblici ex d.lgs. 3.2.1993, n. 29. A questo riguardo, il coordinamento tra il procedimento di stipulazione di tali contratti e quello di definizione delle regole sullo sciopero ha creato qualche problema. La Commissione è intervenuta una prima volta (delibera 2.3.1995), su richiesta dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni, in merito all'ipotesi di disciplina del Comparto Ministeri: l'intervento aveva l'obiettivo di fornire preventivi chiarimenti, agevolando il perfezionamento di un accordo suscettibile di essere poi valutato "idoneo"; nell'occasione la Commissione ha sottolineato, tra l'altro, l'indispensabilità della sua valutazione per la conclusione del procedimento. In seguito sono sorte però alcune difficoltà nel coordinamento tra tale procedimento e quello di rinnovo dei contratti ex d.lgs. 29/93. Infatti alla Commissione sono stati trasmessi: a) l'accordo del Comparto Ministeri successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; b) gli accordi dei Comparti Enti pubblici non economici e Scuola senza precisare lo stato del relativo procedimento di stipulazione. La Commissione, pertanto, dopo aver ribadito che la sua valutazione, condizionando l'efficacia della disciplina delle prestazioni indispensabili, deve intervenire non solo "tempestivamente" (secondo quanto prescrive l'art. 2, co. 4, l. n. 146/90), ma anche "anteriormente" alla pubblicazione ufficiale dell'atto che ne forma oggetto, ha convocato le parti per definire un iter che armonizzasse i due procedimenti in parola (oltre che per alcune questioni di merito dell'accordo del Comparto Ministeri e per sollecitare l'acquisizione del parere delle organizzazioni degli utenti).
4.4 Sull'alta conflittualità nei trasporti
Vi sono poi alcune decisioni rilevanti, sotto il profilo sia funzionale sia organizzativo, per il settore dei trasporti, che al momento appare quello con il più alto grado di conflittualità.
Nella delibera del 18.5.1995 la Commissione, constatata la necessità di individuare e predisporre strumenti di rilevazione e di informazione circa il calendario delle agitazioni al fine di dare effettività al principio, più volte affermato, del divieto di scioperi concomitanti, convocava a tal fine il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente (seduta del 25.5.1995), visto che, in periodi di intensa conflittualità, gli inviti della Commissione a differire le agitazioni non sempre sortiscono tale effetto e che le organizzazioni confederali (anche in base agli statuti) ben potrebbero coordinare le proclamazioni di sciopero delle organizzazioni aderenti, si è deciso di convocare pure le confederazioni sindacali.
In questi incontri sono emerse con chiarezza: da un lato, l'urgente necessità di un servizio di informazione in grado di offrire in tempo reale un quadro attendibile e completo degli scioperi proclamati nel settore dei trasporti; dall'altro, l'inadeguatezza delle strutture materiali e della dotazione di personale a disposizione della Commissione per organizzare e gestire siffatto servizio. Perciò la Commissione, con delibera in data 27.7.1995, ha invitato il Ministero dei Trasporti (che aveva espresso la sua disponibilità sul punto) a mettere a disposizione della Commissione un "Osservatorio sugli scioperi", accessibile alle organizzazioni sindacali, nel quale affluiscano le proclamazioni di sciopero.
Relativa al settore dei trasporti è anche la delibera dell'11.5.1995, nella quale si afferma il principio di rarefazione degli scioperi.
5. Riesame di delibere
Nel semestre le richieste rivolte ad ottenere dalla Commissione il riesame di proprie delibere sono state solo sette. Nessuna di esse peraltro ha addotto elementi che giustificassero la revoca della delibera precedentemente adottata.
6. Forum delle parti sociali.
Il giorno 13 Luglio 1995 si è tenuto, ad iniziativa della Commissione, nella Sala della Lupa di Montecitorio, concessa dal Presidente della Camera dei Deputati, il "Forum" delle parti sociali. Con questo Forum la Commissione si è proposta, a 5 anni dal suo insediamento, un confronto-dibattito con le parti sociali, nel quale esaminare lo stato di attuazione della legge n. 146/1990 e delineare possibili percorsi per migliorarne, sotto ogni profilo, l'applicazione e, in particolare, per rafforzare il dialogo tra i soggetti sociali e tra questi e la Commissione. Consistente ed attiva è stata la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle aziende, delle Amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni di utenti. Negli interventi, che verranno pubblicati, è stata sottolineata l'importanza, per istituzioni come la Commissione di garanzia, del contatto e del dialogo costante e diretto con i diversi soggetti interessati all'erogazione dei servizi.
7. Difficoltà operative
Con rammarico la Commissione è costretta a ritornare sulla questione delle sue necessità organizzative, partendo dalla constatazione che ancora non è stato posto rimedio ad alcuno dei problemi funzionali e logistici segnalati da anni:
a) angustia dei locali, che viene resa più grave sia dalle accresciute necessità di spazio da destinare ad archivio col passare del tempo, sia dall'aumento dei compiti della Commissione, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale;
b) insufficienza numerica del personale, il quale, pur prodigandosi lodevolmente, non riesce a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze; basti pensare che il solo ricevimento quotidiano di atti da parte della Commissione è aumentato del 50 % rispetto allo scorso anno;
c) inadeguatezza, o meglio inesistenza, del sistema di sicurezza dello stabile che ospita i locali della Commissione, circostanza ancor più grave in periodi di intensa conflittualità;
d) carenza di attrezzature informatiche, che rende pressoché impossibile una archiviazione razionale e reca nocumento all'operatività dell'intero organismo;
e) lentezza nel pagamento dei collaboratori e dei consulenti, con intuibili ripercussioni sulla funzionalità delle procedure; ciò in quanto la Commissione non ha la piena autonomia nella gestione degli "esperti" che con essa collaborano: il che sta creando più di una difficoltà.
Tutti questi problemi, da tempo rappresentati, vanno facendosi via via più pressanti per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, andando avanti nel tempo, aumenta ovviamente la mole di attività da svolgere; in secondo luogo perché il ruolo della Commissione nel sistema della legge acquista sempre più rilevanza: e questo dato non emerge solo dall'esperienza concreta, ma anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 57/95. In particolare, quest'ultimo evento, nel confermare alcune interpretazioni tendenti a dare risalto alla posizione della Commissione nell'impianto della legge, ne accresce ora la rilevanza, aumentandone al contempo i compiti.
In definitiva, per mettere la Commissione in grado di continuare a svolgere effettivamente il ruolo di garante della legge 146, è urgente porre rimedio alla situazione descritta, dato che, per un'Autorità indipendente, "efficienza operativa" e "indipendenza funzionale" interdipendono, sono anzi facce della stessa medaglia.