RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (26.7.1990-26.1.1991)

 

"La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi presenta la sua prima relazione di attività ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, anche ai sensi dell'art. 13, comma b) , della legge 146/90.

1. L'attività della Commissione.

1.1. Pronunce. La Commissione ha assunto deliberazioni riguardanti la conformità dei comportamenti conflittuali alla legge nei seguenti casi: Caremar, Napoli; Acotral, Roma; Dogane; Atcm Modena; Acap, Piacenza; Asm, L'Aquila; Apam, Mantova; Rama, Grosseto; Atl Livorno; Licta. Le relative pronunce sono state regolarmente comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'art.13, comma f), per la divulgazione tramite i mezzi di informazione e gli atti di loro competenza.

Le pronunce erano state richieste sia dai sindacati dei lavoratori sia da Aziende o amministrazioni, sia da autorità prefettizie. La Commissione, tuttavia, ha anche proceduto ad iniziativa propria giusto il comma c) dell'art.13.

1.2 Prese d'atto. La Commissione ha preso atto della determinazione unilaterale di prestazioni minime da parte di diverse aziende e di alcune loro organizzazioni. Talune deliberazioni erano state sostenute dall'autorità prefettizia. La Commissione ha, inoltre, preso atto della riconferma di alcune intese circa le prestazioni minime concordate fra sindacati e imprese. La Commissione si è limitata a questo passo in attesa di accordi fra le parti.

1.3 Audizioni. La Commissione ha convocato le parti sociali per diversi casi aziendali, nei quali era risultato necessario documentare meglio le proprie conoscenze. Ha, altresì, deciso altre audizioni dei rappresentanti di alcuni settori per verificare lo stato di avanzamento delle trattative e le possibilità di accordo sulle prestazioni minime. La Commissione ha ascoltato inoltre, rappresentanze dei consumatori. Complessivamente, sono stati ascoltati gli esponenti di 51 organizzazioni.

1.4 Normativa. La Commissione ha, fin dall'inizio, formulato un Regolamento di funzionamento, relativo anche all'organizzazione. Ha predisposto, inoltre, un Regolamento per la gestione finanziaria, concernente sia le tipologie che le modalità della spesa. Ambedue i regolamenti hanno carattere sperimentale. la Commissione ha anche preparato un documento sulle proprie spese di funzionamento, un prospetto delle previsioni di bilancio e una delibera sui compensi ai membri della Commissione.

1.5 Organizzazione. La Commissione ha avviato studi per la raccolta sistematica delle fonti normative e pattizie sullo sciopero nei servizi e per la catalogazione delle copiose informazioni via via raccolte o pervenute, anche a scopo di protocollo e di archivio. Ha predisposto uno schema per il trattamento quantitativo dei dati, mediante un'apposita classificazione. Ha deliberato di lavorare per sottocommissioni con funzioni istruttorie, composte di due membri ciascuna e ha predisposto procedure che razionalizzano l'assegnazione delle istruttorie, la presentazione delle relazioni e la distribuzione degli atti. Ha istituito una sottocommissione per valutare le proposte di incarichi per collaboratori.

1.6 Competenze. La Commissione ha individuato e precisato il quadro dei propri poteri e obblighi, "classificando" i compiti che la legge indica. La Commissione si è posta il problema se l'astensione di lavoratori dalle ore straordinarie sia un comportamento che rientra nella casistica conflittuale prevista dalla legge, quesito al quale è stata data risposta positiva. Si è, altresì, interrogata sulla propria competenza in ordine all'applicazione di sanzioni disciplinari individuali e collettive; la materia è in discussione.

In risposta a uno specifico quesito la Commissione ha anche espresso il proprio orientamento in ordine ai servizi di competenza della legge.

1.7 Orientamenti generali. La Commissione ha avviato la definizione di orientamenti generali sia interpretativi sia applicativi, sulla procedure di valutazione di comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero o vi aderiscono. Parallelamente, ha formulato indicazioni circa il ruolo attivo da assumere per favorire il raggiungimento di intese fra le parti circa le modalità di sciopero oltre alle prestazioni minime.

 

2. Lo stato di attuazione della legge

2.1 Adempimenti. La legge risulta complessivamente ben nota alle parti sociali e sembra vista con favore dal pubblico. A quanto consta alla Commissione, la legge è stata, per lo più, applicata per ciò che riguarda il rispetto di alcuni requisiti per lo sciopero nei servizi: le clausole di preavviso, il preannuncio della durata, gli avvisi al pubblico e la ripresa dei servizi dopo le astensioni dal lavoro.

2.2 Sanzioni. In alcuni casi, soprattutto per il mancato rispetto dei preavvisi e per indicazioni temporali lacunose circa gli scioperi, le deliberazioni della Commissione sono state inviate alle autorità preposte, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.4. Tuttavia, ove la fattispecie lo rendeva possibile, la Commissione si è limitata a una valutazione negativa ritenendo necessario tener conto della novità che la prima legge sullo sciopero rappresenta in Italia nell'ordinamento e nelle prassi. Tutte le pronunce hanno sollevato interesse nel mondo del lavoro e ne è stata chiesta una rapida diffusione anche al di là dei soggetti interessati.

2.3 Precettazioni. La Commissione non è stata investita preventivamente dei pochi casi di precettazione verificatisi nei primi sei mesi di attuazione della legge, essenzialmente a causa dei tempi molto limitati che le procedure di cui all'art.8 lasciano alle autorità preposte. La Commissione intende verificare quali sveltimenti possono realizzarsi nella pratica, per poter realizzare i compiti che la legge le attribuisce.

2.4 Inadempienze. Sebbene le parti sociali abbiano mostrato di conoscere la legge, risulta arduo l'adempimento di una sua norma essenziale: quella relativa all'adozione di accordi specifici sulle prestazioni minime. Il termine di sei mesi per la stipula degli accordi in questione è difficile che venga rispettato, anche se a ciò la legge pone rimedio prevedendo in modo generalizzato, il dovere di assicurare "comunque" le prestazioni indispensabili previste dall'art.2, comma 1.

2.5 Le prestazioni minime. La Commissione si è resa conto che la individuazione delle prestazioni minime è fondamentale per il futuro del conflitto nei servizi in Italia. Infatti, oltre alle altre garanzie, è soprattutto l'esistenza di prestazioni minime sufficientemente dettagliate a consentire che, insieme a quelli dei lavoratori, vengano assicurati anche i diritti degli utenti. Per questo, secondo la legge, sono cruciali gli accordi in materia. Nel sottolineare questo aspetto, la Commissione non può, d'altra parte, ignorare che anche i codici di autoregolamentazione, e, in genere, le norme pattizie sulla conduzione e sulla prevenzione dei conflitti, prevedano una determinazione concordata di prestazioni indispensabili, che mancano tuttora. E' evidente che si richiede alle parti sociali, e soprattutto ai sindacati dei lavoratori, un adeguamento della propria "cultura conflittuale" al dettato di legge. Consapevole del problema, la Commissione ha sospeso o rinviato singole deliberazioni su casi già istruiti, per consentire alle parti di concordare al più presto criteri sulla cui base in ogni azienda o ente possano concordarsi le prestazioni indispensabili che la legge prescrive.

2.6 Proposte. Dalle determinazioni delle aziende circa le prestazioni minime, la Commissione ha cercato di desumere le necessità del pubblico, preferendo, tuttavia, individuare autonomamente i criteri delle valutazioni e delle iniziative che le spettano sulla delicata e decisiva materia. Tali criteri sono stati utilmente confrontati con quelli illustrati dalle parti in occasioni di udienze dedicate anche ad accertare lo stato delle trattative di settore.

2.7 Negoziati. Complessi negoziati sono in corso fra rappresentanze dei lavoratori e delle aziende a livello di settore, soprattutto per i trasporti urbani ed extra-urbani. Qualche intesa generale si è già avuta per settori minori, ma delicati come quelli dello smaltimento rifiuti, della RAI, dell'energia e dell'INPS. Le rappresentanze aziendali dei lavoratori fanno esplicitamente dipendere le trattative aziendali sulle prestazioni minime dagli auspicati accordi di settore.

2.8 Prospettive. La Commissione ha ritenuto necessario sensibilizzare le Confederazioni dei lavoratori relativamente alla necessità della piena e sollecita attuazione della legge. Reputa necessario che questo tipo di contatti riceva la dovuta attenzione dei mezzi di informazione".