RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (26.7.1991-25.7.1993)

 

La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990) presenta ai Presidenti delle Camere la sesta relazione sull'attività dalla medesima svolta. A differenza delle precedenti, la presente relazione non si riferisce ad un periodo semestrale, ma al primo triennio di attività: dal 26.7.1991, data di insediamento della Commissione, al 25.7.1993.

 

1.-

Nel corso del triennio, questi, riassuntivamente, i dati quantitativi:

- sedute plenarie della Commissione: 109

- sedute delle sottocommissioni: 227

- valutazione di accordi sulle prestazioni indispensabili: 1408

- tentativi di conciliazione: 240

- valutazione dei comportamenti in occasione della proclamazione di scioperi: 1338

- pareri: 122

 

2.-

Alla distanza di tre anni, il risultato più tangibile è rappresentato dalla creazione di una estesa rete di accordi, la quale - a livello nazionale - copre ormai gran parte dei servizi pubblici essenziali.

Tra i settori per i quali esistono accordi nazionali valutati idonei figurano: igiene urbana, istruzione pubblica, servizi funerari, farmacie municipalizzate, trasporto locale, trasporto marittimo, elettricità, gas e acqua, comparto ministeri (ragioneria generale dello Stato, difesa, settore penitenziario, commercio estero, agricoltura, ambiente, Presidenza del Consiglio), INPS, poste e telecomunicazioni, credito, enti locali, enti parastatali.

Il processo che ha portato a questo risultato è stato, in larga misura, guidato dalla Commissione di Garanzia. La quale, da un lato, ha sollecitato le parti a concludere gli accordi sulle prestazioni indispensabili, d'altro lato, si è mantenuta a stretto contatto con le parti stesse, assistendole nei negoziati e adoperandosi per sbloccare le trattative arenate.

In numerosi casi, inoltre, l'accordo è stato raggiunto grazie all'intervento determinante dell'organo di garanzia o sulla base di proposte dallo stesso formulate. Basti, a titolo esemplificativo, ricordare: la scuola (protocollo d'intesa del 25.7.1991), i settori del gas e dell'acqua (accordi dell'11.4.1991), la SIP (accordo del 30.6.1992), i servizi funerari (accordo del 30.7.1991), parte del settore elettrico (accordo ENEL del 12.11.1991), le farmacie municipalizzate (accordo del 31.3.1992), il servizio postale (accordo 26.6-16.7.1992).

Per taluni servizi, infine, il procedimento si è concluso - su congiunta richiesta delle parti - con un lodo della Commissione (ai sensi dell'ultima parte dell'art. 13, lett. a), della legge 146). Ciò si è, in particolare, verificato per la scuola e per l'Italcable. Nel settore scolastico, il lodo ha avuto ad oggetto il trattamento da riservare agli scrutini finali ed agli esami (delibera del 30.7.1991). Quanto all'Italcable, esso ha riguardato il servizio telefonico da operatore e la gestione del traffico (delibera del 9.7.1992).

 

3.-

Più lento si è rivelato il processo di attuazione della legge sul versante degli accordi aziendali e locali, chiamati a specificare la disciplina nazionale o ad adattarla alle singole realtà.

Tale ritardo può, almeno in parte, considerarsi fisiologico: anzitutto, perché l'adozione degli accordi locali, presupponendo la stipulazione e la valutazione dei corrispondenti accordi nazionali, non poteva aver luogo prima della conclusione dei relativi procedimenti; inoltre, per l'enorme numero di soggetti chiamati a negoziare.

Ciò non toglie, comunque, che il numero di accordi locali sia ancora piuttosto basso.

Alla scadenza del primo triennio, infatti, gli accordi locali valutati idonei dalla Commissione ammontano a 825, tra i quali:

- 718 nel settore degli enti locali;

- 68 nel settore del trasporto urbano ed extraurbano;

- 22 nel settore dell'igiene urbana;

- 8 nel settore dell'energia;

Non può, inoltre, non segnalarsi che la loro distribuzione territoriale risulta notevolmente squilibrata. Basti considerare che dei 718 accordi raggiunti nel comparto enti locali, 522 si riferiscono a Comuni del nord, 170 a Comuni del centro, 22 a Comuni del sud e 4 a Comuni delle isole. In termini percentuali, e tenendo conto dell'ineguale distribuzione dei comuni nel territorio nazionale, i valori più elevati si registrano per i comuni del centro (23,67% degli accordi a fronte di un numero di comuni corrispondente al 12,35% del totale) e per quelli del nord (72,70% degli accordi a fronte di un numero di comuni corrispondente al 56,13% del totale), mentre molto più bassi sono i valori riferentisi alle isole (0,55% degli accordi a fronte di un numero di comuni corrispondente al 3,43% del totale) ed al sud continentale (3,06% degli accordi a fronte di un numero di comuni corrispondente al 22,08% del totale) .

 

4.-

Il legislatore, affidando l'individuazione delle prestazioni indispensabili ad un procedimento a base contrattuale collettiva, cui sono chiamate a partecipare, oltre alle parti sociali, le associazioni rappresentative dell'utenza e la Commissione di Garanzia, ha creato le condizioni per un contemperamento particolarmente selettivo tra il diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionali della persona. Questo, in linea con i vincoli finalistici posti dalla legge, in forza dei quali: a) il contemperamento deve assicurare l'effettività dei diritti della persona, "nel loro contenuto essenziale" (art. 1, comma 2); b) le norme sulle prestazioni indispensabili possono disporre "l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni", ovvero - qualora la qualità tecnica del servizio lo consenta - "possono disporre forme di erogazione periodica" (art. 2, comma 2).

L'elaborazione dal basso ed in contraddittorio tra le parti sociali consente di adeguare la disciplina alle specificità tecniche ed organizzative di ciascun servizio, modellando su esse il sistema delle garanzie destinate ad applicarsi in caso di sciopero.

Il parere degli utenti è, per converso, preordinato a dare ingresso nel procedimento alle esigenze dei destinatari dei servizi pubblici, quali vengono manifestate dagli organismi associativi che li rappresentano. La linea cui si attiene, al riguardo, la Commissione è di notevole rigore. Essa, in particolare: a) valorizza il ruolo consultivo delle organizzazioni degli utenti (tenendo conto, ai fini della valutazione degli accordi, dei pareri da queste espressi, o richiedendone l'acquisizione, qualora a ciò non si sia provveduto); b) invita le parti a soddisfare esigenze rappresentate dalle organizzazioni degli utenti (ciò si è, ad esempio, verificato per il settore delle Casse di risparmio, nel quale, su invito della Commissione, le parti sociali hanno inserito nell'accordo garanzie richieste dall'utenza ed originariamente non previste).

 

5.-

Passando a considerare il contenuto degli accordi, deve sottolinearsi che l'aderenza delle regole sui minimi alle specificità tecniche di ciascun servizio comporta una gamma notevolmente diversificata di strumenti di tutela.

In alcuni settori le prestazioni indispensabili sono strutturate in modo tale da assicurare all'utente finale un livello sostanzialmente corrispondente a quello medio (o normale). Questo è quanto, in particolare, accade per servizi a rete, come i servizi telefonici e quelli relativi alla distribuzione di gas, acqua, elettricità, i quali non subiscono apprezzabili riduzioni in caso di sciopero.

In altri servizi la garanzia è assicurata su base oraria, tenendo conto delle esigenze di particolari utenze. L'accordo nazionale sul trasporto urbano ed extraurbano prevede, ad esempio, che si garantiscano due fasce orarie di complessive sei ore, corrispondenti ai periodi di massima richiesta da parte del pubblico (con particolare riguardo ai lavoratori pendolari ed agli studenti). Analogo sistema è previsto, per il trasporto ferroviario, dalla proposta , la quale, inoltre, richiede che sia assicurato un certo numero di treni a lunga percorrenza.

Una diversa tecnica di garanzia - che, in genere, si aggiunge alla precedente - è quella che fa leva su periodi di franchigia. Si pensi - ad esempio - al divieto di sciopero nei mesi estivi, oppure in concomitanza con le elezioni o con le festività natalizie e pasquali. Tali franchigie - originariamente introdotte dai codici di autoregolamentazione sindacale - sono ora previste da numerosi accordi sui minimi (come: il protocollo d'intesa per le farmacie municipalizzate del 4.7.1991, gli accordi nazionali gas-acqua del 27.3.1991, l'accordo nazionale relativo ai servizi funerari del 29.7.1991, l'accordo in materia di servizio postale del 26.6.-16.7.1992, l'accordo del comparto sanità del 28.11.1990, l'accordo nazionale sul trasporto urbano ed extraurbano del 7.2.1991, gli accordi in materia di igiene urbana del 15.11.1989 e del 28.2.1992), nonché da proposte formulate dalla Commissione in settori ancora privi di accordo idoneo (come le proposte relative al trasporto ferroviario ed al trasporto aereo, rispettivamente, del 23.10.1991 e del 7.11.1991).

A ciò è da aggiungere che, nell'esperienza, la gamma delle tecniche di contemperamento si è ulteriormente arricchita, comprendendo altri strumenti di tutela, quali: il divieto di scioperi concomitanti tra servizi alternativi (come, ad esempio: i servizi di trasporto di massa); la previsione di intervalli tra le azioni di sciopero (clausole di rarefazione); la previsione che, in relazione a certi servizi, siano privilegiate le utenze bisognose di particolare tutela, come: ospedali, scuole, case di riposo, mercati, ecc. (le quali - in base agli accordi sull'igiene urbana - devono godere di garanzie rinforzate).

In questo quadro non possono, infine, non ricordarsi le procedure di raffreddamento, le quali, essendo rivolte a prevenire l'insorgenza dei conflitti collettivi, adempiono ad una essenziale funzione di tutela degli utenti. Procedure siffatte sono talora previste in sede di accordo (ad es.: accordo sul trasporto locale del 7.2.-27.3.1991) e da proposte della Commissione (da ultimo, dalla proposta-tipo per il settore sanitario del 27.5.1993).

 

6.-

Come si è riferito nelle precedenti relazioni, la Commissione ha formulato, per i settori privi di accordo (o, comunque, di accordo idoneo), proprie proposte. Tra esse possono ricordarsi, oltre alle proposte relative al trasporto ferroviario, al trasporto aereo ed alla sanità, già menzionate, quelle riferentisi ai seguenti settori: scuola (11.7.1991), Banca d'Italia (7.11.1991), radiotelevisione pubblica (21.11.1991), farmacie municipalizzate (21.11,1991), credito (6.2.1992), poste e telecomunicazioni (13.2.1992), aziende elettriche municipalizzate (9.4.1992), servizio del debito pubblico del Ministero del Tesoro (25.6.1992), enti locali (25.7.1992), igiene urbana, con riferimento alla franchigia estiva (25.7.1992).

Talora le proposte sono state seguite da accordi tra le parti (ad es.: scuola, farmacie municipalizzate, poste). Altre volte, ciò non è accaduto. La seconda ipotesi si è, in particolare, verificata in due settori cruciali, quali: il trasporto ferroviario ed il trasporto aereo. Quanto al secondo, va ricordato che le OO.SS. CGIL, CISL e UIL hanno manifestato la propria disponibilità ad un lodo della Commissione (30.7.1992), al quale non si è potuto, tuttavia, procedere, in mancanza di analoga disponibilità manifestata dalle altre parti.

Facendo leva sulle norme che impongono alle aziende, ai sindacati ed ai lavoratori di assicurare, con effetto immediato, le prestazioni indispensabili (artt. 2, I e III comma, 19, II comma), la Commissione ha sempre ritenuto che le proposte da essa avanzate costituiscano - fin quando non sostituite da accordi idonei - imprescindibile punto di riferimento, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero. Si tratta di una linea interpretativa, che, esplicitata in via generale con delibera del 10.10.1991, ha trovato seguito nelle valutazioni del comportamento dei soggetti che proclamano gli scioperi o vi aderiscono.

Questa impostazione ha evitato pericolosi "vuoti", scongiurando il rischio che la garanzia delle prestazioni indispensabili restasse ibernata per lungo tempo: fino, cioè, al raggiungimento di accordi soddisfacenti. La posizione assunta al riguardo dalla Commissione ha, in genere, ricevuto l'avallo della giurisprudenza. Va, inoltre, segnalato che, soprattutto nell'ultimo periodo, non sono mancate proclamazioni di sciopero nelle quali i sindacati si sono espressamente impegnati ad assicurare le garanzie previste dalla Commissione in sede di proposta.

 

7.-

Tra le iniziative più recenti in ordine ai settori in attesa di un assetto definitivo vanno ricordate quelle relative al trasporto aereo, al credito ed alla sanità.

Il trasporto aereo è retto tutt'ora dalla proposta formulata il 7.11.1991. Per dare uno sbocco ad un difficile negoziato che si protrae da lungo tempo, la Commissione - preso atto che le richieste di collaborazione tecnica rivolte alle parti ed al Consiglio Superiore dell'aviazione civile non hanno dato i frutti sperati - ha nominato un gruppo di esperti, del quale fa parte anche un rappresentante dell'Aeronautica militare. In tal modo si propone di acquisire gli elementi necessari alla formulazione di una nuova proposta, destinata a sostituire la precedente, che, alla prova dell'esperienza si è rivelata non del tutto adeguata.

Diversa è la situazione nel settore del credito, in cui attualmente esiste una pluralità di discipline, le quali fanno, rispettivamente, capo ad una proposta della Commissione (accettata dall'Assicredito e dalla Federdirigenticredito), ad un accordo relativo alle Casse di risparmio (ACRI) e ad un accordo recentemente raggiunto nel settore delle Casse rurali e artigiane (Federcasse). La Commissione si è riservata di formulare una proposta di omogeneizzazione per l'intero settore. A tal fine, ha invitato le parti dell'accordo ACRI ad inviarle una relazione sul primo semestre di applicazione dell'accordo ed ha avviato un'indagine conoscitiva, incontrando separatamente le associazioni degli utenti e le parti sociali.

Ancora non compiutamente definita è la situazione del settore sanitario. A seguito delle recenti innovazioni normative (d.legisl. 30.12.1992, n. 502) e sulla base di una lunga azione di monitoraggio, il 27.5.1993 la Commissione ha formulato una proposta-tipo, che ha trasmesso ai soggetti istituzionali interessati. La proposta apre una nuova fase: sulla sua base dovrà, infatti, avviarsi un complesso processo negoziale, destinato a svolgersi sull'intero territorio nazionale.

 

8.-

La legge 146/1990 non agisce sulle "cause" dei conflitti collettivi ma sulle loro modalità, sottoponendo il diritto di sciopero al rispetto di regole rivolte a contemperarne l'esercizio con il godimento di altri diritti costituzionali suscettibili di entrare in collisione con esso.

Sul suo rendimento non può, quindi, non incidere il contesto normativo in cui si inserisce, e, in particolare, la mancanza di norme legislative sulla rappresentanza degli interessi e sulla rappresentatività sindacale. Tale stato di cose favorisce la segmentazione dei soggetti collettivi; e funge, quindi, inevitabilmente da moltiplicatore delle astensioni collettive dal lavoro.

E' inoltre da sottolineare che sull'andamento della conflittualità incide, altresì, la mancanza di una robusta rete di strumenti di prevenzione e raffreddamento dei conflitti.

Ciò premesso, sembra incontestabile che, benché il sistema prefigurato dal legislatore del 1990 non sia ancora a regime, la legge 146 abbia prodotto, nel primo triennio della sua vigenza, risultati apprezzabili, dimostrando anche una buona capacità di tenuta.

Per suo effetto, oggi, in molti servizi essenziali, si sciopera in modo diverso: non solo rispetto al passato, ma anche rispetto a quanto si registra - come è testimoniato dalla stampa di informazione - in altri Paesi industrializzati (Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna ecc.), nei quali gli scioperi comportano frequentemente l'"azzeramento" dei servizi, con un impatto sociale drammatico. Le cronache degli ultimi due anni sono, a questo riguardo, particolarmente eloquenti. Si pensi - ad esempio - agli scioperi di 24 ore nelle ferrovie britanniche dell'aprile 1992, i quali hanno determinato la completa paralisi del movimento treni, colpendo pesantemente i lavoratori pendolari (nella sola Londra, calcolati in 400.000, in occasione dello sciopero del 2 aprile). Si pensi agli scioperi del febbraio, aprile e maggio 1992 in Germania, i quali hanno interamente bloccato numerosi servizi (come: trasporto urbano, ferroviario ed aereo, navigazione fluviale, poste, igiene urbana, servizi portuali). Si pensi, ancora, allo sciopero ferroviario svoltosi negli Stati Uniti nel giugno 1992, definito dall'allora Presidente Bush: "un avvenimento devastante".

In Italia, situazioni estreme come quelle appena ricordate sono, in genere, scongiurate. E', a questo riguardo, significativo che, anche nei casi di violazioni accertate delle regole, non si registri quasi mai il totale azzeramento delle garanzie: rari sono gli scioperi selvaggi e gli scioperi ad oltranza, ed infrequenti sono gli scioperi nel corso dei quali non sia assicurato un certo livello - magari non del tutto sufficiente - di prestazioni.

Tale risultato è tanto più significativo, se si considera che il primo triennio di applicazione è coinciso con una fase di profonda crisi, non solo economica. La quale non poteva non ripercuotersi sulla conflittualità sociale, sottoponendo a tensioni abnormi (o, comunque, non fisiologiche) i dispositivi messi a punto dal legislatore per regolare, in funzione della tutela degli utenti, la dinamica dei conflitti collettivi. Basti - a titolo esemplificativo - pensare: al blocco della contrattazione nel settore pubblico, alle profonde ristrutturazioni da cui sono interessati alcuni servizi (come quello del trasporto ferroviario), ai ritardi nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, alla pesante situazione che si registra sul fronte dell'occupazione.

 

9.-

I fattori da ultimo indicati sfuggono alle competenze ed alle possibilità di intervento della Commissione. Essi, comunque, accrescendo la conflittualità sociale, si ripercuotono sull'utenza. E non possono, quindi, essere ignorati dall'organo di garanzia.

Nel giugno 1992, preso atto delle notevolissime tensioni nel settore della scuola per effetto del mancato rinnovo contrattuale, la Commissione ha indirizzato ai Presidenti delle Camere una relazione sul merito del conflitto, ai sensi dell'art. 13, lett. e), l. 146.

Nella seduta del 18.2.1993, constatato l'intensificarsi di scioperi nel trasporto urbano causati dalla mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni, da un lato, ha ribadito che tali eventi non esimono, di per sé, le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge 146; d'altro lato, ha enunciato il principio secondo cui, in presenza di situazioni di particolare gravità da accertare di volta in volta, le violazioni eventualmente poste in essere da sindacati e lavoratori possano non essere sanzionate con una valutazione negativa pronunziata ai sensi dell'art. 13, lett. c). Il fondamento giuridico di tale soluzione è rappresentato dalla norma che impone alla Commissione di tener conto - in sede di valutazione degli scioperi - delle "cause di insorgenza del conflitto" (art. 13, lett. c). Per ancorare le valutazioni in questa materia a dati oggettivi e verificabili, è stata elaborata un'analitica griglia istruttoria. La Commissione subordina, infatti, le proprie valutazioni all'accertamento dei seguente elementi: a) l'entità e le cause del ritardo nella corresponsione delle retribuzioni; b) il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, rispetto al complessivo organico; c) l'ammontare e la causale dei crediti retributivi vantati dai lavoratori; d) l'eventuale sussistenza di crediti dell'azienda nei confronti di amministrazioni pubbliche e la posizione assunta da queste ultime; e) le iniziative dell'Azienda per rimuovere la causa di insorgenza del conflitto; f) gli eventuali ritardi nei pagamenti verificatisi in precedenza; g) la corresponsione di eventuali acconti; h) le informazioni date dall'Azienda ai lavoratori ed ai loro rappresentanti in merito alle difficoltà in corso; i) le iniziative assunte dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori. E' inoltre da segnalare che, quando la Commissione ha potuto accertare che il ritardo nei pagamenti era dovuto a responsabilità dell'Azienda, ha richiamato quest'ultima alla puntuale osservanza degli obblighi su essa incombenti, in considerazione dell'incidenza della sua condotta sul godimento dei diritti dell'utenza (delibera n.12 g) dell'11.3.1993).

A ciò è da aggiungere che la Commissione ha avviato una serie di accertamenti, aventi ad oggetto sia le situazioni locali più critiche, sia il quadro generale. Tali accertamenti sono finalizzati a porla in grado di assumere tutte le iniziative a sua disposizione (compresa la relazione ai Presidenti delle Camere, di cui all'art. 13, lett. e).

 

10.-

L'esperienza maturata ha evidenziato che uno dei punti critici dell'attuazione della legge è costituito dalle comunicazioni all'utenza. Si è dovuto, non di rado, rilevare che scioperi proclamati nel rispetto della disciplina legislativa determinano un notevole disagio agli utenti, a causa di una difettosa comunicazione da parte delle aziende od Amministrazioni erogatrici dei servizi. Non adeguata, inoltre, si è, in genere, rivelata l'informazione data dalla RAI e dagli organi di stampa.

La Commissione è particolarmente impegnata su questo versante.

Anzitutto, dà seguito alle segnalazioni da parte di utenti o sindacati, svolgendo gli accertamenti necessari e richiamando le Amministrazioni ed Imprese erogatrici al rigoroso rispetto della disciplina legislativa. Tali iniziative cominciano a produrre risultati tangibili. In un caso recente, gli stessi utenti che avevano segnalato la carenza di informazioni hanno reso noto che, a seguito dell'intervento della Commissione, l'Azienda ha sensibilmente migliorato la qualità delle comunicazioni al pubblico.

La Commissione ha, inoltre, avviato un'indagine conoscitiva, richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (invito del 17.12.1992, reiterato il 25.3.1993) ed alla RAI (delibera del 17.12.1992) le notizie necessarie all'elaborazione di un codice delle informazioni all'utenza. Accade, infatti, frequentemente che, nei casi di sciopero nei servizi pubblici, le notizie siano tardive e - quel che più conta - non siano complete. Con la conseguenza che il cittadino ha difficoltà ad avere le informazioni che presentano per lui maggiore interesse: in ordine, ad esempio, alle fasce orarie in cui il servizio è garantito, ai treni che viaggiano, ai voli assicurati, ecc. Senza contare che notizie inadeguate o fuorvianti finiscono per fungere da moltiplicatore dell'impatto degli scioperi annunciati, vanificando, quindi, la stessa garanzia delle prestazioni indispensabili.

A ciò è da aggiungere che, in data 21.1.1993, rispondendo ad un quesito formulato dal Prefetto di Pistoia in ordine alle modalità attuative dell'art. 5 della legge, la Commissione ha espresso l'avviso che, subito dopo la cessazione dello sciopero, i datori di lavoro siano tenuti a trasmettere, ai quotidiani ed alle emittenti locali che godano di finanziamenti pubblici o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge, le notizie relative al numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, alla durata dello stesso ed alla misura delle trattenute effettuate. Ad avviso della Commissione, tali notizie mettono l'utenza in condizione di valutare la congruità dell'intervallo intercorrente tra la cessazione dello sciopero e la riattivazione del servizio normale, nonché la qualità e la quantità del servizio erogato durante lo sciopero in rapporto al numero degli aderenti al medesimo. Esse, inoltre - consentendo al pubblico di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dalle medesime OO.SS. - rappresentano un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenuti i datori di lavoro ed i mezzi di comunicazione di massa, in forza del comma 6 dell'art. 2. Nel parere si sottolinea, altresì, che tali informazioni accrescono la trasparenza della dinamica conflittuale, favorendo l'indiretto controllo dell'utenza sullo stesso operato delle Amministrazioni od Imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali.

Tra le iniziative in materia di informazione del pubblico, va infine ricordata la decisione di elaborare un' agile guida degli utenti, la quale si propone di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle garanzie previste, servizio per servizio. Si confida in tal modo, non solo di ridurre il disagio conseguente alle azioni di sciopero nei servizi, ma anche di promuovere la vigilanza dei cittadini. I quali, segnalando alla Commissione le violazioni della legge (anche per quanto concerne le comunicazioni aziendali) e richiedendo alle parti sociali ed alle amministrazioni competenti l'adozione degli accordi mancanti, possono decisivamente contribuire al completamento del processo di riforma avviato dal legislatore.

 

11.-

Durante l'intero triennio la Commissione è stata costretta ad operare in condizioni materiali di notevolissimo disagio: insufficiente il personale, carenti i locali, lenti i procedimenti (compresi quelli per l'acquisizione dei beni strumentali).

Di tale stato di cose sono stati resi edotti i Presidenti delle Camere (lettera in data 21.1.1993), i quali hanno assicurato il loro pieno sostegno alla Commissione, invitando il Presidente del Consiglio dei Ministri a rimuovere gli inconvenienti segnalati e sottolineando che tali inconvenienti rischiano di pregiudicare l'attività che la Commissione svolge, in posizione di indipendenza, in un settore così delicato come quello dei conflitti di lavoro (lettere in data 11 e 15.2.1993).

Quanto ai locali, alla sicurezza ed alle postazioni informatiche, la situazione può così sintetizzarsi:

a) Locali

Come ripetutamente segnalato, gli spazi assegnati sono del tutto inadeguati: assolutamente insufficiente, sia il numero delle stanze adibite ad ufficio, sia quello dei locali di riunione. E' inoltre da aggiungere che non è stato neppure possibile rendere pienamente disponibile il locale destinato all'archivio.

b) Sicurezza

E' stato installato un sistema di sicurezza, costituito da videocamere e cancelli apribili con controllo remoto. Tale sistema, tuttavia - come segnalato alla Presidenza del Consiglio - non è operativo. Senza contare che le installazioni fisiche approntate non sono in grado di consentire il funzionamento di un efficiente servizio-passi. Si tratta, infatti, di sistemi di controllo a distanza, i quali non permettono l'accertamento dell'identità personale - previa esibizione dei documenti rivolti a comprovarla - di quanti chiedano di accedere presso la Commissione. Resta, infine, il fatto che, in mancanza di un posto fisso di polizia, l'ingresso di persone non autorizzate non potrebbe, comunque, essere materialmente impedito.

c) Postazioni informatiche

A distanza di un anno e mezzo dalla richiesta iniziale, la fornitura e l'installazione delle postazioni informatiche non è stata ultimata; attualmente, ad esempio, non sono stati ancora consegnati: lo scanner, una stampante laser veloce ed i modem. Non è stato nemmeno possibile ottenere l'attivazione della rete locale. Si è, inoltre, ancora in attesa dei collegamenti con le banche dati e della fornitura di un data base "ad hoc", per la costituzione di un archivio informatizzato della Commissione.