Funzioni
LA COMMISSIONE HA IL COMPITO DI:
- valutare l´idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell´esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull´insieme delle prestazioni da considerare indispensabili;
- esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emanare un lodo sul merito della controversia;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell´astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l´esperimento di un tentativo di composizione della controversia;
- indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all´esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all´astensione collettiva;
- invitare i soggetti interessati al differimento dell´astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l´esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- rilevare l´eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l´astensione collettiva ad altra data;
- segnalare all´autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali circa l´applicazione delle delibere sulle sanzioni dalla stessa irrogate, gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l´interesse degli utenti;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l´insorgenza o l´aggravamento di conflitti;
- valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni previste dall´articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall´art. 3 l.n.83/2000 prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
- assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei;
- riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
- trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.